Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18713 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/07/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 11/07/2019), n.18713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13951-2017 proposto da:

M.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. BOMBELLI

29 B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERRASTRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA GIANNANGELI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 492/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

LA Corte d’Appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile la l’impugnazione proposta da M.S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale. La Corte territoriale ha fondato la decisione sul rilievo della proposizione dell’appello con citazione e non con ricorso peraltro con notificazione invalida perchè effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato e non presso quella distrettuale.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero rilevando che la citazione era stata depositata tempestivamente nei 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia di primo grado e che il vizio di notifica riscontrato conduce ad una nullità sanabile.

Il ricorso è fondato. In primo luogo deve evidenziarsi la tempestività dell’impugnazione anche alla luce dell’opzione adottata dalla recente sentenza delle S.U. n. 28575 del 2018 (notifica/comunicazione ordinanza primo grado 18/7/2016; deposito atto di citazione 23/8/2016 – ratione temporis era applicabile la sospensione feriale dei termini). In secondo luogo la notifica effettuata presso l’Avvocatura generale integra una nullità del tutto sanabile previo ordine di rinnovazione della notificazione entro un termine indicato dal Collegio (ex multis Cass. 7810 del 2018).

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA