Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18712 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18712 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 10410-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –

contro
BORELLI ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio
dell’Avvocato PAOLO VITALI, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale allegata all’atto di costituzione
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 2/09/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 19.1.2011, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.5.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 13/07/2018

R.G. 10410/2011

RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ricorre, con atto notificato in data 15.4.2011,
contro Elena Borelli per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe,
con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna aveva
accolto l’appello avverso la sentenza n. 13/01/2009 della Commissione
Tributaria Provinciale di Modena, con cui era stato respinto il ricorso

versato per aver aderito alla rivalutazione prevista sia dal D.Lgs. n.
461/1997, che dalla L. n. 448/2001 e dal D.L. n. 203/2005;
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, denunciando,
con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,
«violazione e falsa applicazione degli artt. 14, DLGS 461/1997 e 5, 1° e
40 comma, della L. 448/2001» lamentando che la CTR aveva «ritenuto
l’esistenza del diritto al rimborso nell’erronea convinzione che le disposizioni
normative, contenute rispettivamente negli artt. 14 DLGS 461/1997 e 5 L.
448/2001, costituiscano un

continuum,

essendo espressione di una

medesima ratio normativa»;
la contribuente si è costituita in giudizio
CONSIDERATO CHE
1. il ricorso è infondato;
2.1. questa Corte si è già pronunciata, con la sentenza n. 24057/2014,
su controversia che presentava analogie con la presente, affermando che in
tema di imposta sostitutiva sui capital gains, il contribuente, dopo aver
effettuato una prima rivalutazione del bene (nella specie, partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati), con conseguente versamento
dell’imposta, può chiedere, a seguito del sopraggiungere di una disciplina
fiscale più favorevole, una nuova determinazione del valore qualora il bene
sia ancora in suo possesso ed in tal caso, ha diritto, nella vigenza dell’art. 7
del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, ad effettuare la compensazione tra la nuova e la precedente imposta,
mentre, anteriormente all’entrata in vigore della norma, poteva usufruire
solo del rimborso, stante il divieto di doppia imposizione, ma qualora, il
contribuente, tra la prima e la seconda rivalutazione, abbia ceduto una

5),

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proposto avverso il diniego del rimborso dell’importo di € 43.496,21,

R.G. 10410/2011

parte dei beni, il diritto al rimborso va determinato facendo riferimento, ai
fini di calcolarne l’importo, alla precedente imposta versata sull’intero valore
del bene posseduto, e non già su quello della sola quota residuata a seguito
della parziale cessione, in quanto, atteso il carattere «volontario»
dell’imposta sostitutiva, frutto di una libera scelta del contribuente, va
evitata la revoca di una scelta già operata, dopo avere già usufruito del

2.2. in altra pronuncia (cfr. Cass. n. 26845/2014), sempre in tema di
capital gains, è stato respinto il vizio motivazionale dedotto, in ricorso per
cassazione, dall’Agenzia delle Entrate, avverso decisione d’appello che
aveva confermato l’accoglimento della domanda del contribuente di
rimborso delle somme versate (le prime due rate) dell’imposta sostitutiva
per la determinazione del valore di acquisto, alla data del 1.1.2002, delle
partecipazioni sociale, ex art.5 L.448/2001, essendosi lo stesso avvalso del
disposto della L. n. 47/2004, per la rivalutazione della quota di
partecipazione all’1.7.2003;
2.3. orbene, procedendo con l’esame del quadro normativo, ai sensi
dell’art. 14, co. 5, D.Lgs. 21.11.1997, n. 461, prevede che «agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze» da cessione di
partecipazioni qualificate, il costo o valore d’acquisto delle partecipazioni
possedute alla data di entrata in vigore del decreto stesso (1° luglio 1998)
può essere adeguato, ai sensi del co. 5 dell’art. 2 del D.L. 28.1.1991, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla L. 25.3.1991, n. 102, sulla base della
variazione intervenuta fino al 30.6.1998; l’art. 5 della L. 28 dicembre 2001,
n. 448, rubricato <>
(comma 1); b) «L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per
cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell’art. 81,
comma 7, lett. c), del citato Testo Unico delle imposte sui redditi, alla data
del 1 gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non
risultano qualificate ai sensi del medesimo art. 81, comma I, lett. c bis), ed

241, entro il 16 dicembre 2002» (comma 2); c) «L’imposta sostitutiva
può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo,
a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002 (…)» (comma 3); d)
«L’assunzione del valore di cui ai commi da I a 5 quale valore di acquisto
non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell’art. 82,
commi 3 e 4 del cit. T.U. delle imposte sui redditi» (comma 6);.
2.4. il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2, comma 2 (convertito dalla
L. 21 febbraio 2003, n. 27), ha esteso la detta facoltà di rivalutazione ai
valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2003 e il D.L. 24 dicembre
2003, n. 355, art. 6 bis (convertito dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47), a
quelle possedute alla data del 10 luglio 2003; altre riaperture dei termini
(implicanti esercizio di nuova facoltà di rideterminazione dei valori dei beni
posseduti a determinate date) sono state stabilite con leggi successive (tra
cui il D.L. n. 203/2005, art. 11 quaterdecies, comma 4, convertito dalla L.
n. 248/2005);
2.5. va poi rilevato che l’Amministrazione finanziaria, con varie circolari
(ad es. Circ.27/E del 2003 e Circolare n. 236/E del 2008), aveva, in
passato, escluso l’applicazione del meccanismo della compensazione e
limitato il diritto al rimborso, facendo decorrere il termine di decadenza dal
pagamento dell’imposta relativa alla prima rivalutazione;
2.6. l’imposta sostitutiva in esame è, pertanto, un’imposta
«volontaria», in quanto frutto di una libera scelta del contribuente, il
quale opta per la rideterminazione del valore del bene (nel caso in esame,
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati), con conseguente
versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura

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è versata, con le modalità previste dal capo 3 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.

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cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla
plusvalenza non affrancata; l’Amministrazione finanziaria, a sua volta,
riceve un immediato introito fiscale;
2.7. il valore così rideterminato, sulla base di una perizia giurata, delle
partecipazioni sociali, per quanto qui interessa, in relazione alla frazione di
patrimonio netto della società partecipata a determinate date, può essere

realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, in
luogo del costo o del valore di acquisto, a condizione del pagamento di
un’imposta sostitutiva, versata in unica soluzione ovvero rateizzata, in un
massimo di tre rate annuali di pari importo, nella misura del 2 o del 4 per
cento, a seconda che si tratti di partecipazione non qualificata o qualificata;
trattasi tuttavia di facoltà di avvalersi del valore così rideterminato, tant’è
che in ipotesi di mancato utilizzo di detto valore, in sede di determinazione
delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione a titolo oneroso delle
partecipazioni o dei terreni, non sorgerà comunque, per il contribuente, il
diritto al rimborso dell’imposta già pagata e, nell’ipotesi di pagamento
rateale, saranno sempre dovuti i versamenti successivi; il tutto in forza del
carattere irrevocabile dell’opzione volontaria di pagamento dell’imposta
sostitutiva;
2.8. la questione che è posta, nuovamente, all’esame della Corte
consiste, dunque, nello stabilire cosa accade nel caso in cui il contribuente,
dopo aver effettuato la prima rivalutazione, sia ancora in possesso del bene
e ne chieda una nuova rideterminazione del valore in virtù della legge
sopravvenuta;
2.9. come si è detto, a differenza della norma introdotta dalla L. n.
448/2001, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi sull’intero valore delle partecipazioni assunto in luogo del costo,
la precedente disciplina, di cui al D.Lgs. n. 461/1997, consisteva in un
affrancamento della plusvalenza maturata fino al 10 luglio 1998 (data di
entrata in vigore della citata riforma), calcolata sulla differenza tra il valore
assunto a tale data e il costo o valore d’acquisto;

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utilizzato dal contribuente ai fini della determinazione delle plusvalenze

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2.10. tali differenze non comportano tuttavia una discontinuità tra le
stesse che precluda il rimborso dell’imposta sostitutiva scontata laddove
siano state effettuate due distinte rivalutazioni in base alle due discipline;
2.11. come già chiarito nel precedente citato (Cass. n. 24057/2014), la
facoltà di richiedere una nuova valutazione in applicazione delle disposizioni
di legge sopravvenute deve ritenersi, infatti, senz’altro ammessa; se la

nuova rivalutazione», dell’importo relativo all’imposta sostitutiva già
versata, cioè di effettuare la compensazione tra la nuova e la precedente
imposta, è stata introdotta soltanto con il citato D.L. n. 70 del 2011, art. 7
(conv. dalla L. n. 106 del 2011), in precedenza, tuttavia, doveva ritenersi
ammesso il diritto al rimborso, il quale, pur se non esplicitamente previsto
dalla legge, deriva dal principio generale del divieto di doppia imposizione;
2.11. l’art. 163 del TUIR, rubricato «divieto della doppia
imposizione», prevede infatti che«la stessa imposta non può essere
applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei
confronti di soggetti diversi»; va quindi chiarito che, nell’ipotesi di
successiva rivalutazione delle partecipazioni sociali (o del valore dei terreni)
possedute, il primo versamento dell’imposta sostitutiva è legittimamente
effettuato in forza della precedente disciplina di rideterminazione del valore
e la duplicazione si verifica solo al momento del secondo versamento
dell’imposta sostitutiva, sulla base del nuovo valore stimato, per effetto
della riapertura dei termini introdotta dal legislatore;
2.12. l’opzione per la rideterminazione dei valori e la correlata
obbligazione tributaria si perfezionano, infatti, con il versamento dell’intero
importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il
versamento della prima rata, tanto che, come già sopra illustrato, il
contribuente può immediatamente avvalersi del nuovo valore di acquisto ai
fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art.67 (81, secondo la
vecchia numerazione) del TUIR;
2.13. ne deriva che, all’epoca dei fatti di causa, il versamento rateizzato
dell’imposta sostitutiva dovuta, a seguito della prima rivalutazione, andava
assolto sino all’esercizio della seconda opzione e del nuovo affrancamento,

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possibilità di operare la detrazione, «dall’imposta sostitutiva dovuta per la

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con il solo limite dell’importo del rimborso, che, come chiarito dalla legge
del 2011, non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima
rideterminazione del valore effettuata, operando fino a concorrenza dei due
importi;
2.14. deve ritenersi unicamente esclusa, pertanto, la possibilità di
ottenere il rimborso dell’imposta sulla base del maggior valore stabilito dalla

per l’ultima rideterminazione;
2.15. il rimborso dell’originaria imposta sostitutiva versata – sulla base,
si ripete, di opzione volontaria ed irrevocabile -, per effetto della riapertura
dei termini e del nuovo affrancamento reso possibile, nella specie, dal
D.L.203/2005, va riconosciuto, quindi, al fine di evitare il fenomeno della
doppia imposizione, ma nei limiti (e non, dunque, in misura superiore)
dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito della nuova rideterminazione di
valore della partecipazione sociale, dovendo la

ratio di tale disciplina

rinvenirsi nell’intenzione del legislatore di evitare che il contribuente possa
ritrattare, revocare la scelta già operata in passato, ciò che non sarebbe
coerente con le finalità – di interesse reciproco tra fisco e contribuente della disciplina in esame, sopra descritte;
2.16. nella specie, non essendo in contestazione l’importo del richiesto
rimborso, ne deriva che l’istanza di rimborso presentata dal contribuente,
sulla base della prima rideterminazione del valore della partecipazione
societaria, sia legittima, alla luce dei principi di diritto sopra individuati;
3. sulla base di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va
pertanto rigettato;
4. in considerazione della novità della questione le spese del giudizio
vanno integralmente compensate
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,
Sezione Tributaria, in data 18.5.2018.

precedente perizia, con un rimborso di imposta maggiore di quella dovuta

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