Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18712 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13456-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

AUTOTRASPORTI TONY TRANS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10255/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Considerato che:

La CTR della Campania, con sentenza n. 10255/2018,rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane avverso la sentenza della CTP di Napoli con cui era stato accolto ricorso della società Autotrasporti Tony Trans s.r.l. relativo all’impugnativa del provvedimento di attestazione del credito e dell’avviso di pagamento di Euro 50.869,52 correlato all’indebito utilizzo di un credito non spettante.

La CTR, inquadrata la vicenda, nell’alveo della disciplina detta dal D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 2, rilevava che i provvedimenti impugnati non contenevano, diversamente da quanto prescritto dalla richiamata normativa, alcun formale riferimento all’annullamento del silenzio assenso che si era pacificamente formato per il decorso dei 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di riduzione dell’accisa sul gasolio del 3.7.2012 all’agenzia delle dogane.

Osservava che l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi è regolato dalla L. n. 241 del 1990, art. 21-nonies e, anche nelle ipotesi nelle quali il provvedimento si sia formato per silenzio assenso, va adottato valutando la sussistenza di ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari, aspetto questo che non era stato invece verificato dall’Amministrazione.

Evidenziava infine che non si poteva ritenere, come affermato dall’Agenzia delle Dogane, che l’atto adottato abbia implicitamente annullato quello formatosi per effetto del silenzio assenso vigendo nel nostro sistema il principio della tipicità e nominatività degli atti amministrativi.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Nessuno si è costituito per la parte intimata.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, art. 4, comma 2, nonchè della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21-septies in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Critica infatti la decisione nella parte in cui esclude la sussistenza di istituti con l’annullamento implicito vigendo il principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, che onera all’adozione di un atto contrario che contenga le ragioni per le quali sia divenuto incompatibile ab origine con le regole della materia.

Osserva che il provvedimento espresso e motivato con il quale l’Ufficio annullava il precedente provvedimento di accoglimento formatosi a seguito del silenzio -assenso ai sensi del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 2 del è proprio il provvedimento impugnato.

Questa Corte, pronunciandosi in fattispecie pressochè identica, ha affermato che “a) l’istituto del silenzio assenso è previsto dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, art. 4, comma 2, prescrivendo la norma che decorsi giorni 60 dal ricevimento della dichiarazione del contribuente (con la quale viene formulata la opzione per la compensazione in luogo del rimborso del credito d’imposta) corredata della documentazione necessaria, ove l’Ufficio non abbia comunicato il provvedimento di diniego, “l’istanza si considera accolta” ed il contribuente “può utilizzare l’importo del credito spettante in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 247, art. 17”; b) il decorso del termine di gg. 60 dalla presentazione della dichiarazione con la documentazione allegata non esaurisce affatto, nè tanto meno impedisce, l’esercizio del potere di controllo ed impositivo della Amministrazione finanziaria che, infatti, “può annullare con provvedimento motivato l’atto di assenso illegittimamente formato” salvo che il contribuente, nel termine assegnatogli, provveda a sanare i vizi riscontrati (D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, art. 4, comma 2), ove la infelice formulazione lessicale della norma non può evidentemente essere intesa, come sembrerebbe ipotizzare il ricorrente, nello sdoppiamento di un potere di annullamento distinto dal potere di accertamento impositivo, tenuto conto che – in assenza di un formale atto viziato emesso dalla PA – manca lo stesso oggetto dell’annullamento ed il “provvedimento motivato di annullamento”, richiesto dal D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 2, non può che coincidere con lo stesso “avviso di accertamento” con il quale l’Amministrazione è legittimata a procedere al recupero del credito d’imposta indebitamente compensato o rimborsato.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9562 del 19/04/2013); Cass. 22/11/2018, n. 30220, in motiv.; Cass. 08/10/2019, n. 25095).

In adesione alle motivazioni del citato precedente giurisprudenziale – al quale il Collegio intende dare continuità, non sussistendo ragioni per affermare che la formazione del silenzio-assenso impedisca all’Amministrazione di annullare l’atto di assenso (come, del resto, è espressamente previsto dal D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4) – la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, riesaminerà i motivi dedotti in causa,rimasti assorbiti, e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

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