Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18711 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18711 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 10293-2011 proposto da:
MONDININI MARIO
MONDININI MARIA
MONDININI MAURIZIO
MONDININI LUCA
MONDININI LUCIA
lettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato
FRANCESCO D’AYALA VALVA, rappresentati e difesi dall’Avvocato
FRANCESCO CARETTA giusta procura speciale estesa a margine del ricorso
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis
– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/07/2018

R.G. 10293/2011

avverso la sentenza n. 32/64/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA depositata il 3.3.2010
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.5.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO
RI LEVATO CHE
i contribuenti indicati in epigrafe ricorrono contro l’Agenzia delle Entrate

3.3.2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
aveva accolto l’appello proposto avverso la sentenza n. 5/7/2003 della
Commissione Tributaria Provinciale di Brescia in accoglimento dei ricorsi
proposti dai contribuenti avverso gli avvisi di accertamento ILOR IRPEF
CSSN, oltre sanzioni, per l’annualità 1995, notificati agli odierni ricorrenti,
quali eredi di Robertino Mondinini, già socio della MONTAGGI VARI S.D.F di
TARZIA RICCARDO e MONIDININI ROBERTINO, con rideterminazione del
reddito d’impresa per emissione di fatture inesistenti;
i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi;
con il primo motivo hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 3 L. 241/1990, 7 L. 212/2000, non
avendo la CTR rilevato la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di
motivazione, rinviando essi per relationem ad un p.v.c. della G.d.F. non
allegato agli atti impugnati, e che era stato prodotto dall’Amministrazione
solo in allegato all’atto di controdeduzioni nel giudizio di primo grado;
con il secondo motivo hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per
«omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia», avendo la
CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione proposta nelle memorie
illustrative di primo grado, riproposta in appello, con cui essi lamentavano la
violazione dell’art. 65, ult. comma, DPR 600/73, non essendo stati notificati
gli avvisi di accertamento presso l’ultimo domicilio noto del de cuius;
con il terzo motivo hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR

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per la cassazione della sentenza n. 32/64/2010, depositata in data

R.G. 10293/2011

<;
l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, deducendo
l’infondatezza del ricorso
CONSIDERATO CHE
1. il primo motivo di ricorso è infondato;

cd. motivazione per relationem degli atti impositivi, ha altresì definito le
condizioni che rendono positiva la verifica del rispetto del diritto del
contribuente ad avere contezza delle ragioni della pretesa erariale; al
contempo, ha puntualizzato cosa debba intendersi per motivazione per
relationem

e quali oneri incombano sul contribuente che richieda

l’annullamento dell’atto dell’amministrazione finanziaria;
2.2. con costante indirizzo si insegna, già con riferimento alla disciplina
anteriore all’art. 7 della L. n. 212 del 2000, che, in tema di accertamento
tributario per relationem, la legittimità dell’avviso postula la conoscenza o la
conoscibilità da parte del contribuente dell’atto richiamato, purché il suo
contenuto serva ad integrare la motivazione dell’atto impositivo, con
esclusione quindi dei casi in cui essa sia già sufficiente e il richiamo ad altri
atti abbia pertanto solo valore narrativo o il contenuto di ulteriori atti sia già
riportato nell’atto noto; ai fini dell’annullamento il contribuente deve quindi
provare non solo che gli atti ai quali fa riferimento l’atto impositivo o quelli
cui esso rinvia sono a lui sconosciuti, ma anche che almeno una parte del
contenuto di essi sia necessaria ad integrare direttamente o indirettamente
la motivazione del suddetto atto impositivo, e che quest’ultimo non la
riporta, per cui non è comunque venuto a sua conoscenza (principio
ribadito, da ultimo, proprio in una fattispecie concernente avviso di rettifica
per omessa fatturazione di ricavi che rinviava ad un p.v.c. redatto dalla
G.d.F. nei confronti di soggetto terzo non allegato al predetto avviso, cfr.
Cass. n. 2614/2016);
2.3. anche con specifica attinenza al regime instauratosi con l’entrata in
vigore del cd. Statuto del contribuente, da applicare nel caso di specie
ratione temporis, si è statuito che in tema di motivazione degli avvisi di

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2.1. la giurisprudenza di questa Corte, che riconosce la legittimità della

R.G. 10293/2011

accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati
nell’avviso (art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212) va inteso in necessaria
correlazione con la finalità «integrativa» delle ragioni che, per
l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto
dispone l’art. 3, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241: il contribuente
ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato

tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perché ad essi si
operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad
altri atti abbia, pertanto, mero valore «narrativo»), oppure se,
comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai
fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto;
pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta
che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto
impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una
parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia
necessaria ad integrarne la motivazione (cfr. Cass. n. 26683/2009);
2.4. orbene, con riguardo all’avviso di accertamento n. R031001701 la
doglianza proposta è del tutto generica e difetta di autosufficienza, non
essendo stato riprodotto nel ricorso né il p.v.c. (prodotto nel giudizio di
primo grado), né l’avviso di accertamento impugnato, il che preclude alla
Corte di valutare se sia effettivamente intervenuta la lesione del diritto di
difesa dei contribuenti e la sentenza impugnata va quindi esente da
censure;
2.5. con riguardo, invece, all’avviso di accertamento n. R032000206 si
osserva che, nella parte ritualmente trascritta in ricorso, si dà atto che il
p.v.c. era stato allegato «a stralcio» al suddetto atto e tali dichiarazioni
fanno fede fino a querela di falso;
3.1. il secondo motivo è inammissibile, in quanto difetta di
autosufficienza non essendo stato riportato né in parte narrativa, né nello
sviluppo del motivo, il contenuto dell’eccezione che si assume formulata
nelle memorie illustrative di primo grado, e poi riproposta in appello, circa la
violazione, da parte dell’Ufficio, dell’art. 65, ultimo comma, DPR 600/1973;

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per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di

R.G. 10293/2011

3.2. nel sistema delineato dal D.Lgs. n.546/92, inoltre, presentato il
ricorso introduttivo, è precluso alla parte ricorrente modificare il

thema

decidendum attraverso l’integrazione dei motivi del ricorso, atteso che l’art.
32 D.Lgs. n. 546/1992 consente il deposito di sole memorie illustrative,
ossia di memorie attraverso le quali le parti si limitano a illustrare le
argomentazioni difensive già formulate negli atti introduttivi del giudizio per

3.3. in ogni caso la doglianza è anche infondata nel merito, atteso che
la nullità, derivabile dalla notifica dell’avviso di accertamento presso l’ultimo
domicilio noto del de cuius dei ricorrenti, risulterebbe comunque essere
stata sanata con l’impugnazione dell’atto stesso;
4. il terzo motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo, atteso che
parimenti si censura, sotto il profilo del vizio motivazionale, la sentenza
impugnata laddove non aveva sancito l’illegittimità dell’operato dell’Ufficio
per <

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