Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18710 del 16/08/2010

Cassazione civile sez. III, 16/08/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 16/08/2010), n.18710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FERRARI GIANLUCA & C. S.A.S. (OMISSIS) in persona dei soci

accomandatari e legali rappresentanti F.G. e F.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

GONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.M.L. (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 15174-2006 proposto da:

V.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALADIER 44, presso lo studio dell’avvocato GONNELLA GIULIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SAMORI’ GIANPIERO giusta delega

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS), FERRARI GIANLUCA & C. S.A.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 38/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 10/2/2005, depositata il 03/03/2005, R.G.N.

411/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega dell’Avvocato LUIGI MANZI;

udito l’Avvocato ANDREA MARIA AZZARO per delega dell’Avvocato

GIANPIERO SAMORI’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e l’accoglimento p.q.r. del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del luglio 2000 V.M.L. conveniva dinanzi al Tribunale di Trento la Ferrari Gian Luca & C. s.a.s. ed il condominio (OMISSIS) deducendo di aver stipulato, il 2 dicembre 1990, insieme ad altri condomini, un contratto di comodato di una parte del comune piazzale condominiale per la durata di quattro anni; che successivamente era stata prevista la rinnovazione automatica per altri quattro anni, salvo disdetta per giusta causa, ma la superficie occupata era maggiore di quella concessa. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità del contratto per nullità della clausola, ovvero la cessazione di esso per disdetta, e comunque la risoluzione per giusta causa ai sensi dell’art. 1804 c.c., per l’occupazione di un’area maggiore di quanto concordato. Concludeva perciò per la restituzione dell’area o per la riduzione nei limiti del contratto, con rimozione di manufatti non autorizzati.

La convenuta eccepiva che all’assemblea del 29 dicembre 1998 gli altri condomini avevano deliberato di non attivarsi nei suoi confronti e quindi l’attrice era carente di legittimazione attiva.

Aggiungeva che “la disdetta era perciò nulla e comunque tardiva e che la superficie concessa era al netto delle fioriere di delimitazione e comunque l’eventuale maggiore occupazione non poteva costituire giusta causa di risoluzione.

Il Condominio (OMISSIS) eccepiva la carenza di legittimazione passiva perchè nessuna domanda era rivolta nei suoi confronti e d’altro canto il contratto era stato stipulato direttamente dai singoli condomini. Peraltro si associava alla eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attrice e aggiungeva che il comodatario si era attenuto agli obblighi assunti.

Il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione della V. perchè l’assemblea dei condomini, nel dicembre 1998, a maggioranza, si era espressa contro la risoluzione del contratto e il rilascio dell’area e quindi era irrilevante accertare la nullità o meno della clausola di automatico rinnovo.

Con sentenza del 3 marzo 2005 la Corte di appello di Trento accoglieva l’appello della V. sulle seguenti considerazioni:

1) sussisteva la sua legittimazione all’azione di nullità ex art. 1421 c.c. della clausola contrattuale di rinnovo automatico del contratto di comodato – tale essendo la sua qualificazione giuridica stante l’essenziale gratuità di esso, non inficiata da alcuni oneri apposti – malgrado la volontà della maggioranza dei condomini nel dicembre 1998 di proseguire ne rapporto, perchè il condomino ha interesse a tutelare la sua quota di comproprietà, e tale questione era pregiudiziale alla risoluzione per inadempimento della comodataria; 2) la clausola di rinnovo automatico di quattro anni in quattro anni, salvo disdetta per giusta causa da inviare da uno qualsiasi dei condomini, apposta dall’assemblea dei condomini del 29 dicembre 1998, era nulla perchè configurava un comodato precario la cui cessazione era subordinata ad un evento futuro ed incerto, con protrazione indeterminata e contro il principio secondo il quale i contratti di durata, soprattutto gratuiti, sono soggetti ad un termine di scadenza; 3) quindi dal 2002 il contratto era liberamente soggetto a disdetta, e quella della V. dell’aprile 1998, tardiva, valeva per la successiva scadenza del 30 settembre 2002; 4) lo sconfinamento accertato – mt. 7,66 x 3,08 – era peraltro irrilevante – l’occupazione consentita era mt. 7,40 x 3 – e quindi era da escludere l’inadempimento.

Avverso questa sentenza ricorrono la Ferrari Gianluca & C. s.a.s. in via principale e V.L. in via incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2. – Con il primo motivo la ricorrente principale deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1117, 1418, 1419, 1421 c.c. e art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

La Corte di merito, malgrado le relative eccezioni, non ha indicato quale è l’interesse attuale e concreto e la lesione della sfera giuridica della V. a proporre l’azione di nullità della clausola di rinnovo automatico.

2.1 – Con il secondo motivo la stessa deduce: “Violazione e falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, degli artt. 1102, 1117, 1418, 1419 e 1421 c.c. e art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Comunque non poteva esser riacquisita dalla condomina la disponibilità dell’intera area stante la contraria volontà degli altri condomini ed anche sotto tale profilo la domanda di nullità è carente dell’attualità e della concretezza dell’interesse tant’è che la stessa V. l’ha proposta per un eventuale, futuro diniego di rinnovo.

I motivi, connessi, sono infondati.

Va infatti ribadito che sussiste la legittimazione del condomino ad agire per la nullità di una delibera assembleare che assume incidente illegittimamente sul suo diritto individuale di godimento del bene comune poichè indefinitivamente sottratto (S.U. 4806/2005).

3.- Con il terzo motivo la ricorrente principale assume: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1571 e 1309 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Il contratto è da qualificare, in assenza di gratuità, locazione e non comodato, poichè la comodataria si è obbligata a sgomberare il terrazzo condominiale dalla neve, a sfalciare il prato e a mantenere e sorvegliare la caldaia e quindi il contratto era di locazione stante l’entità delle controprestazioni, non considerate dalla Corte di merito.

Il motivo, privo di argomentata censura avverso la ritenuta gratuità della concessione in godimento perchè gli onori a carico della comodataria sono stati considerati appartenenti agli obblighi di vigilanza, custodia e mantenimento in efficienza della cosa comodata, e privi di corrispettività del godimento di essa, è inammissibile.

4 – Con il quarto motivo la stessa denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1803, 1809, 1810, c.c., artt. 1362 e segg.

c.c., art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

L’automatica estensibilità del termine di durata del contratto di comodato non è nulla perchè in mancanza di termine il comodatario deve restituire la cosa quando ha cessato di servirsene in conformità del contratto.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Innanzi tutto va ribadito che nel comodato il termine di restituzione della cosa non può desumersi dall’indicazione – peraltro mancante – dell’uso al quale essa è destinata se questo non è connaturato alla sua particolare destinazione, e va rilevato in ogni caso che nella specie non è neppure dedotta una particolare prescrizione o limitazione per il suo godimento, tale da comportare la determinazione indiretta del predetto termine.

Quindi, rilevato che la volontà condominiale nei dicembre 1998 ha stabilito la cessazione del contratto di comodato per giusta causa, anche di un solo condomino, in ogni caso la mancanza di verifica di essa osta all’obbligo restitutorio della comodataria.

Ed infatti, sia ritenendo che essa configuri fatto impeditivo dell’automatico, indefinito, rinnovo della durata del comodato – ipotesi contemplata dall’art. 1809 cod. civ., comma 2, (“Se però durante il termine convenuto .. sopravviene un urgente ed impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata” – sia ritenendo che essa costituisca un temperamento del comodato precario, disciplinato dall’art. 1810 cod. civ. (restituzione ad nutum del comodante) ritenendo che nella fattispecie il termine apposto è meramente apparente perchè incerto nel suo obbiettivo verificarsi, ed è perciò incompatibile con la disciplina stabilita dall’art. 1803 cod. civ., secondo cui tale elemento, espresso o indirettamente determinabile dall’uso della cosa, è tipico del contratto di comodato stante l’essenziale; gratuità di esso – consentaneo al rapporto di durata a carattere fiduciario (art. 1811 cod. civ.) e idoneo a salvaguardare, secondo i principi di buona fede e correttezza, l’interesse positivo del comodante all’utilizzazione della cosa, in un caso o nell’altro la giusta causa va dedotta e dimostrata per la cessazione del rapporto.

Non avendo a tanto provveduto la V., come infra evidenziato, il motivo va accolto.

5.- Con il primo motivo di ricorso incidentale quest’ ultima deduce:

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1904 e 2697 c.c.. Omessa o insufficiente motivazione sul punte decisivo e controverso riguardante l’accertamento e la condanna di Ferrari s.a.s. alla restituzione dell’oggetto di comodato per effetto dell’inadempimento all’obbligo di mantenere i manufatti nei limiti contrattualmente previsti.

Il rigetto della domanda di restituzione dell’area per inadempimento della comodataria, dimostrato in istruttoria, è immotivato. Il contratto prevedeva un determinato spazio e lo sconfinamento da esso configura inadempimento, senza distinzione di gravità, e perciò giusta causa di disdetta.

Il motivo è infondato.

Ed infatti avendo la sentenza impugnata evidenziato le ragioni dell’impercettibilità – 0,8 x 20 cm – dello sconfinamento ha con ciò escluso che l’inadempimento potesse configurare giusta causa di recesso o di risoluzione.

5.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale la medesima deduce:

“Mancata indicazione nel dispositivo dell’intervenuta cessazione del contratto a seguito della disdetta del 1^ aprile 1998 (omessa pronuncia)”.

Il motivo è assorbito.

6. Concludendo la sentenza impugnata va cassata e poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto, a causa può esser decisa nel merito rigettando la domanda di cessazione del comodato e cassando, in relazione, la sentenza impugnata e quella di primo grado.

Si compensano le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il quarto motivo di ricorso principale e rigetta gli altri, il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e annulla la sentenza di primo grado e decidendo nel merito rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2010

 

 

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