Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18710 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18710 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 7598-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –

contro
PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI E IMMOBILIARI S.r.L., in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio
dell’Avvocato CLAUDIO BERLIRI e ALESSANDRO COGLIATI DEZZA, che la
rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa a margine del
ricorso
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/11/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata 1’8.2.2010
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.5.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 13/07/2018

R.G. 8657/2011

RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società indicata in epigrafe per
la cassazione della sentenza n. 5/11/2010 depositata in data 8.2.2010, con
cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna aveva accolto
l’appello proposto avverso la sentenza n. 272/15/2006 della Commissione

contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEG IRAP e IVA, oltre
sanzioni ed interessi, per l’annualità 2002, a titolo di maggiori imposte per
omessa fatturazione, verso la locataria SERENARI INSEGNE LUMINOSE
S.p.A., di corrispettivi per canoni (costituenti anche ricavi da portare in
rettifica della perdita d’esercizio) nonché per omessa regolarizzazione delle
spese manutentive sostenute dalla conduttrice nell’anno in questione e nel
successivo, e non rifatturate in capo alla proprietà;
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, avendo la CTR ritenuto che non fosse
ravvisabile, nel caso di specie, un’operazione permutativa fiscalmente intesa
ma solo una novazione del contratto di locazione in altro negozio con
riguardo alle opere eseguite dalla comodataria (ex locataria) sull’immobile;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la CTR
ricollegato il carattere ordinario delle spese al solo elemento del valore
trascurabile delle stesse senza evidenziare quanto desunto dall’Ufficio in
base alle prodotte fatture;
con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per vizio di extrapetizione ex art. 112
c.p.c., laddove la CTR aveva rinvenuto nell’operato dell’Ufficio una
violazione del principio di competenza, questione mai sollevata dalle parti;

n-,
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Tributaria Provinciale di Bologna in rigetto del ricorso proposto dalla

R.G. 8657/2011

la società contribuente si è costituita con controricorso, deducendo
l’infondatezza del ricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. il primo motivo di ricorso è infondato;
1.2. in tema di interpretazione del contratto, l’accertamento della
volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in

detto accertamento è censurabile in sede di legittimità nel caso in cui la
motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter
logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un
determinato contenuto, oppure nell’ipotesi di violazione delle regole di
ermeneutica contrattuale (cfr. Cass. 12468/2004; 732/2003; 12518/2001);
1.3. nella specie, la Corte territoriale ha argomentato che tra le parti
(l’odierna controricorrente e la SERENARI INSEGNE LUMINOSE S.p.A.) era
intervenuta la novazione del contratto di locazione originariamente stipulato
«con trasformazione in altro negozio», atteso che «la società
conduttrice con la sospensione dei pagamenti …(aveva)… sostanzialmente
receduto senza preavviso … e viceversa la società locatrice …(aveva)…
indicato il titolo della continuazione del godimento dell’immobile sino alla
fine dell’anno 2002 nel “precario immobiliare”, sottospecie del comodato
civilistico quando esso sia indeterminato e revocabile in qualsiasi momento
dal comodante col contestuale consenso ad effettuare le opere
manutentive segnalate come indispensabili dalla conduttrice»;
1.4. con la censura sopra formulata l’Agenzia ricorrente, nel dedurre
l’erronea interpretazione dell’accordo raggiunto tra le parti, chiede
sostanzialmente una nuova e diversa valutazione del contenuto del
contratto, esorbitante dal sindacato di legittimità, in quanto, come si è
detto, attiene a un apprezzamento discrezionale riservato al Giudice di
merito, che nella specie risulta formulato con congrua motivazione immune
da vizi logici e giuridici;
1.4. alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Supremo
Collegio, come dianzi illustrato, può dirsi infatti pacifico che l’interpretazione
del contratto, così nel suo complesso come in ciascuna sua singola clausola,

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un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al Giudice di merito, sicché

R.G. 8657/2011

essendo diretta a determinare una realtà storica ed oggettiva, quale è la
comune intenzione delle parti contraenti, costituisce tipico accertamento di
fatto, come tale istituzionalmente riservato al giudice di merito ed è
censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione dei canoni legali
di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 e segg. c.c., oltre che per
vizi di motivazione;

ragionamento nell’interpretazione di un contratto ad opera del Giudice di
merito, è tenuA, dunque, a specificare i canoni in concreto violati, nonché il
punto ed il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato, e non
può, al contrario, limitarsi, come ha fatto nella specie la ricorrente, senza in
alcun modo richiamare le regole di cui agli art. 1362 e ss. c.c., alla critica
della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal Giudice, poiché la
proposta di una diversa interpretazione investe il merito delle valutazioni del
Giudice ed è, perciò, inammissibile in sede di legittimità;
2.1. con il secondo motivo la ricorrente censura il vizio motivazionale
della sentenza impugnata laddove, con riguardo alle opere di manutenzione
eseguite sull’immobile dalla SERENARI INSEGNE LUMINOSE S.p.A.), la CTR,
«per attribuire a queste ultime la natura di spese di ordinaria
manutenzione», aveva contestato la qualificazione dell’Ufficio come
<

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