Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18710 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 11/07/2019), n.18710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5059-2015 proposto da:

D.B.D., B.E., B.M., quali eredi

di B.J., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, alla

via COSTANTINO MORIN n. 1, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMILIANO SCARINGELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA

VIRGILIO;

– ricorrenti principali –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PADOVA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, alla Via CRESCENZIO

n. 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO CESTER;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 331/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/08/2014 R.G.N. 1052/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Venezia ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Padova che, pronunciando sul ricorso proposto da B.J. nei confronti dell’Università degli Studi di Padova, aveva: dichiarato prescritti i crediti del ricorrente fino alla data del 19/9/2002; affermato il diritto dell’attore a percepire la retribuzione ragguagliata a quella di ricercatore universitario con impegno orario di 500 ore annuali per il periodo successivo alla data sopra indicata; dichiarato l’estinzione del giudizio in applicazione del combinato disposto del D.L. n. 2 del 2004, art. 1, comma 1, e della L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3;

2. la Corte territoriale ha innanzitutto evidenziato che l’originario ricorrente aveva prestato attività lavorativa in favore dell’Università dall’anno accademico 1985/1986 fino al 15 settembre 2003, dapprima in qualità di lettore di madrelingua inglese e poi quale collaboratore esperto linguistico, ed aveva agito in giudizio rivendicando, per il periodo successivo al 1 marzo 1994, un trattamento economico corrispondente a quello di professore associato a tempo definito, trattamento del quale in precedenza aveva goduto perchè riconosciuto dalla sentenza del Pretore di Padova n. 849/1989;

3. il giudice d’appello ha escluso che potesse operare l’estinzione del giudizio, dichiarata invece dal giudice di primo grado, perchè la controversia riguardava la sussistenza di un diritto diverso rispetto a quello riconosciuto dal D.L. n. 2 del 2004, come interpretato autenticamente dalla L. n. 240 del 2010, art. 26;

4. la Corte veneziana ha accolto anche il motivo di appello formulato avverso il capo della sentenza che aveva dichiarato la parziale prescrizione dei crediti ed ha evidenziato che il Tribunale non aveva tenuto conto di un precedente atto interruttivo, sicchè la prescrizione doveva essere limitata ai crediti maturati fino al 12 marzo 1999;

5. per il resto ha ritenuto infondati i motivi di gravame e, ricostruita l’evoluzione del quadro normativo, ha rilevato che il D.L. n. 2 del /2004, applicabile anche ai lettori di lingua straniera in servizio presso Università diverse da quelle espressamente indicate nella norma ed interessate dalla procedura di infrazione, aveva previsto che la retribuzione dovesse essere parametrata a quella del ricercatore confermato a tempo definito ed aveva anche escluso che l’equiparazione potesse valere come riconoscimento di qualsiasi funzione docente;

6. il giudice d’appello ha evidenziato, inoltre, che l’appellante non poteva fare leva sul precedente giudicato per sostenere l’inapplicabilità al rapporto del D.L. n. 2 del 2004 ed il conseguente diritto a mantenere il trattamento retributivo giudizialmente accertato in relazione alle mansioni svolte nel periodo di lettorato;

7. ha precisato al riguardo che la circostanza che nell’arco temporale coperto dal giudicato l’attività fosse stata ritenuta tale da giustificare il trattamento retributivo proprio del docente universitario non può comportare, di per sè, effetti sul periodo successivo, in relazione al quale era emerso dall’istruttoria che il collaboratore aveva svolto mansioni riconducibili alla qualifica di inquadramento, in quanto finalizzate a soddisfare esigenze di apprendimento della lingua straniera e di supporto alla funzione didattica;

8. ha aggiunto che la sentenza del Pretore di Padova non era passata in giudicato quanto all’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, perchè era stata riformata sul punto dal Tribunale di Venezia e, a seguito della cassazione della sentenza d’appello, il giudizio non era stato riassunto e perciò il giudicato formatosi sul trattamento economico spettante non poteva che spiegare effetti limitatamente al rapporto a tempo determinato, con conseguente insussistenza delle condizioni necessarie per invocare il diritto al mantenimento ex art. 2103 c.c.;

9. ha rilevato ancora che la conciliazione giudiziale del 22 gennaio 1999 aveva definito ogni aspetto controverso fino alla data del 28 febbraio 1994 e, pertanto, anche per questa ragione il rapporto andava suddiviso in due fasi temporalmente distinte, con la conseguenza che per il periodo successivo alla sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico la disciplina non poteva che essere quella prevista dal D.L. n. 120 del 1995;

10. infine la Corte territoriale ha accertato il diritto dell’appellante principale a percepire il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, rapportato ad un impegno orario di 500 ore, rinviando a separato giudizio la quantificazione delle differenze retributive;

11. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso gli eredi di B.J. sulla base di sei motivi, ai quali l’Università degli Studi ha resistito con controricorso proponendo anche ricorso incidentale affidato ad un’unica censura;

11. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano ex art. 360 c.p.c., n. 3 la “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 122 del 1994, art. 4 convertito con modificazioni nella L. n. 236 del 1995” (così la rubrica del motivo), nonchè del D.L. n. 2 del 2004, art. 1 convertito dalla L. n. 63 del 2004, e rilevano, in sintesi, che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto applicabili alla fattispecie le norme sopra richiamate, destinate ad operare solo per i nuovi assunti;

1.1. evidenziano che alla data del 1 marzo 1994, per effetto di espresso riconoscimento da parte dell’Università, si era già instaurato un rapporto di lettorato a tempo indeterminato, sicchè non poteva essere stipulato un nuovo contratto nè tantomeno la retribuzione, già riconosciuta giudizialmente, poteva essere ridotta, in violazione dell’art. 36 Cost. e dello stesso D.L. 122 del 1995, art. 4;

2. la seconda censura addebita alla sentenza impugnata “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ravvisabile in quanto il giudice d’appello non ha minimamente considerato il Decreto Rettorale n. 8726/D, con il quale era stata attribuita “durata a tempo indeterminato a taluni vecchi rapporti di lettorato in corso nell’anno accademico 1992/1993”;

3. con la terza critica i ricorrenti principali, denunciando la violazione del D.L. n. 122 del 1994, art. 4 asseriscono che la Corte d’appello non ha colto la “particolarità” del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, instaurato a tempo indeterminato con l’Università di Padova in forza del richiamato decreto rettorale nonchè di precedente giudicato, con il quale era stato riconosciuto il diritto del lettore a percepire il trattamento economico corrispondente a quello del professore associato a tempo definito;

3.1. sostengono che apoditticamente la Corte veneziana ha escluso che il giudicato si fosse formato anche sulla natura del rapporto, posto che “il giudizio rinviato dalla cassazione nel 1994 fu riassunto dinanzi al Tribunale di Trieste, poi portato in Cassazione nel 1998 e ulteriormente infine rinviato al Tribunale di Trento nel 2000”;

3.2. ribadiscono che in considerazione della complessa vicenda processuale andava riconosciuto il diritto del lettore a percepire il medesimo trattamento retributivo del quale aveva goduto antecedentemente al 1994, essendo pacifico che le mansioni erano rimaste immutate per tutto il periodo lavorativo;

4. sulla base delle medesime argomentazioni i ricorrenti principali con il quarto motivo, eccepiscono la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)” ed evidenziano che il rapporto lavorativo in corso non poteva essere suscettibile di alcuna novazione nè ope legis nè per contratto;

5. con la quinta censura è denunciata, sotto altro profilo, la violazione del D.L. n. 122 del 1994, art. 4 perchè la Corte territoriale non poteva attribuire alcuna rilevanza alla transazione che aveva riguardato le spettanze retributive maturate in data antecedente al marzo 1994 e non aveva interrotto la continuità del rapporto di lettorato;

6. infine il sesto motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in quanto la sentenza del Tribunale di Trieste, che aveva dichiarato l’estinzione dei giudizio, era stata anch’essa cassata da questa Corte e la causa si era conclusa con la sentenza del Tribunale di Trento che il 16 marzo 2000 aveva accertato la natura a tempo indeterminato del rapporto;

7. il ricorso incidentale denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione del D.L. 14 gennaio 2004, n. 2, art. 1, comma 1, convertito nella L. 5 marzo 2004, n. 63, così come interpretato dalla L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 26, comma 3”;

7.1. l’Università sostiene, in sintesi, che la norma richiamata in rubrica si applica alle sole Università pubbliche espressamente indicate dal legislatore, ossia a quegli Atenei coinvolti dalla procedura di infrazione perchè, al momento della trasformazione del rapporto, non avevano garantito agli ex lettori divenuti collaboratori linguistici i diritti quesiti;

7.2. precisa la ricorrente incidentale che il legislatore ha voluto porre rimedio esclusivamente a quelle specifiche situazioni discriminatorie denunciate dinanzi al giudice Eurounitario ed aggiunge che, diversamente interpretata, la norma si esporrebbe ad un forte sospetto di incostituzionalità per violazione degli artt. 3,36 e 97 Cost., avendo del tutto irragionevolmente equiparato i collaboratori linguistici ai ricercatori universitari, pur nella consapevolezza, evidenziata dalla norma stessa, della diversità qualitativa dei compiti svolti dalle due categorie in rilievo.

8. i primi due motivi del ricorso principale a tra tare unitariamente in quanto valorizzano entrambi le vicende antecedenti alla stipula del contratto ex D.L. n. 122 del 1994, sono inammissibili, innanzitutto perchè formulati senza il necessario rispetto dell’onere di specificazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6;

8.1. è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui la parte che, in sede di legittimità, denunci l’omessa o inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerata, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della trascrizione del contenuto degli atti e dei documenti, quantomeno nelle parti essenziali, così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Corte il vizio dedotto (fra le più recenti Cass. ord. 7.6.2017 n. 14107);

8.2. l’art. 366 c.p.c., infatti, nel richiedere, a pena di inammissibilità, la “specifica indicazione” degli atti sui quali il ricorso si fonda, risponde ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perchè solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure;

8.3. a tal fine non è sufficiente che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., n. 4, perchè l’art. 366 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5 richiede che al giudice di legittimità vengano forniti tutti i dati necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (fra le più recenti, sulla non sovrapponibilità dei due requisiti, Cass. 28.9.2016 n. 19048);

8.4. nel caso di specie i ricorrenti fondano le censure sul preteso riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lettorato, che l’Università avrebbe effettuato con il Decreto Rettorale n. 8726/D, del quale, però, non riportano il contenuto;

9. a soli fini di completezza osserva il Collegio che la tesi sostenuta dai ricorrenti, a detta dei quali la normativa dettata per i collaboratori esperti linguistici non sarebbe applicabile agli ex lettori che avevano ottenuto la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, è stata smentita dalle Sezioni Unite di questa Corte, con più pronunce contestualmente rese (Cass. S.U. n. 19164/2017, Cass. S.U. n. 24963/2017) con le quali si è statuito che:

a) la continuità normativa e l’analogia tra la posizione soppressa degli ex lettori e quella di nuova istituzione dei collaboratori esperti linguistici comporta che, se l’ex lettore abbia ottenuto l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la disciplina di fonte legale dettata dal D.L. n. 2 del 2004, come interpretato autenticamente dalla L. n. 240 del 2010, art. 26 da valere anche per le Università non espressamente menzionate dal legislatore (Cass. S.U. nn. 19164 e 24963 del 2017);

b) la trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata, ai fini dell’applicazione del D.L. n. 2 del 2004, alla conclusione del contratto ex D.L. n. 120 del 1995, in quanto in entrambi i casi l’interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto (Cass. S.U. n. 24963/2017);

c) la pronuncia di conversione del rapporto di lettorato non rende nullo per assenza di causa il contratto individuale stipulato ai sensi della nuova normativa perchè, pur a fronte di un rapporto unitario ed ininterrotto, le parti possono modificare il regolamento pattizio in quanto nel rapporto di lavoro, che è un rapporto di durata, si può parlare di diritti quesiti solo in relazione a prestazioni già rese o ad una fase già esaurita (Cass. S.U. n. 19164/2017);

10. parimenti inammissibili sono il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale con i quali i ricorrenti invocano il giudicato, a loro dire formatosi sulla sentenza del Pretore di Padova n. 849/1989, che aveva riconosciuto il diritto di B.J. a percepire il trattamento retributivo previsto per il professore associato a tempo definito; 10.1. valgono al riguardo le considerazioni già espresse al punto 8.1, perchè la denuncia di violazione del giudicato esterno se, da un lato, attribuisce a questa Corte il potere di “accertare direttamente l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito” (Cass. S.U. n. 24664/2007), dall’altro richiede pur sempre che il ricorrente assolva gli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4; 10.2. è stato affermato al riguardo che “poichè la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione assume rispetto ad esso – in ragione della sua oggettiva intrinseca natura di documento – la natura di una produzione documentale, il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione indicato dall’art. 366 c.p.c., n. 6 concerne, in tutte le sue implicazioni, anche una sentenza prodotta nel giudizio di merito, riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della sentenza di merito quanto all’esistenza, alla negazione o all’interpretazione del suo valore di giudicato esterno” (Cass. n. 21560/2011 e negli stessi termini Cass. n. 12658/2014);

10.3. il ricorso non contiene la trascrizione delle parti essenziali delle sentenze che vengono in rilievo (Pretore di Padova n. 849/1989, Tribunale di Venezia n. 97/1990, Tribunale di Trento del 16 marzo 2000), sicchè non fornisce alla Corte gli elementi necessari per valutare ex actis la rilevanza e la fondatezza delle censure che si incentrano sul precedente giudicato;

10.4. si deve, poi, aggiungere che la sentenza impugnata per escludere, quanto al parametro retributivo, l’ultrattività del precedente giudicato ha valorizzato una pluralità di argomenti ed ha anche evidenziato (pag. 13 della decisione) che le mansioni concretamente svolte non erano equiparabili a quelle del professore associato, in quanto limitate ad un’attività di supporto alla docenza;

10.5. il ricorso non coglie tutte le rationes decidendi della pronuncia gravata ed inoltre nel sostenere (pag. 12) “che le mansioni del Dott. B. sono state esattamente identiche per tutto il periodo lavorativo”, fa leva su circostanze di fatto che non trovano riscontro in quanto accertato dal giudice di merito;

10.6. anche sotto questo profilo, pertanto, i motivi che invocano l’ultrattività del giudicato si rivelano inammissibili, in quanto “la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. n. 6035/2018 e negli stessi termini Cass. n. 18715/2016);

11. il ricorso incidentale dell’Università è infondato perchè il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, affermato da questa Corte a partire dalle sentenze n. 21856/2004 e 4147/2007 e recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 24963/2017), secondo cui “atteso che la pronuncia della Corte di Giustizia n. 212/99 del 26 giugno 2001, ha valore di ulteriore fonte di diritto comunitario efficace erga omnes, le disposizioni del D.L. n. 2 del 2004, conv. con modificazioni nella L. n. 63 del 2004, di adeguamento alla suddetta sentenza, devono riferirsi a tutti gli appartenenti alla categoria, ancorchè non dipendenti da una delle università espressamente contemplate e ancorchè divenuti collaboratori ed esperti linguistici (ai sensi del D.L. n. 120 del 1995, art. 4 conv. nella L. n. 236 del 1995 e prima ancora dei D.L. non convertiti, i cui effetti erano stati fatti salvi)”;

11.1. la questione di legittimità costituzionale della normativa, che la ricorrente incidentale sul rilievo che irragionevolmente il legislatore avrebbe equiparato gli ex lettori ai ricercatori, pur nella consapevolezza della diversa qualità delle prestazioni dagli stessi rese, è manifestamente infondata, perchè il D.L. n. 2 del 2004 non ha operato una equiparazione piena, in quanto, pur assumendo quale parametro di riferimento ai fini della ricostruzione della carriera il trattamento economico previsto per i ricercatori confermati a tempo definito, ha precisato che lo stesso deve essere rapportato ad un diverso impegno orario rispettivamente richiesto alle due categorie (500 ore per gli ex lettori, 200 per i ricercatori confermati a tempo definito);

12. sulle base delle considerazioni che precedono, in via conclusiva, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile e quello incidentale va rigettato, con conseguente compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza;

12.1. sussistono per entrambe le impugnazioni le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali – e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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