Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18710 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12624-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCIO MODESTO MARIA ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9290/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La Ctr della Campania, con sentenza nr 9260 del 2018, rigettava in sede di rinvio l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza 322 del 2010 con cui era stato accolto il ricorso della società Beton Campania s.r.l. relativo all’impugnativa di un avviso di accertamento emesso a seguito di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza nei riguardi della contribuente alla quale era stata contestata l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Rilevava, premesse alcune considerazione in linea di diritto afferenti la fattispecie de qua e i principi che regolano il riparto degli oneri probatori, che il contribuente avesse assolto all’onere probatorio dimostrando la regolare tenuta delle scritture contabili, circostanza non contestata, l’effettività delle spese e la loro inerenza all’attività economica esercitata.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Nessuno si è costituito per la parte intimata.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e art. 36 in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., n. 4 dell’art. 188 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La ricorrente si duole che l’iter motivazionale seguito dalla CTR sarebbe inidoneo a rendere comprensibile la regola applicata alla controversia.

Si sostiene infatti che la motivazione si sarebbe risolta in una mera idoneità delle prove avversarie a smentire i plurimi elementi presuntivi forniti dall’Ufficio per ritenere inesistenti le operazioni sottese alle fatture utilizzate dalla contribuente.

Il motivo è fondato.

Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), omette di esporre, sia pure in modo conciso, i motivi in fatto ed in diritto della decisione e di specificare le ragioni e l’iter logico giuridico seguito per pervenire alla decisione assunta, chiarendo su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, consentendo in tal modo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

Ne consegue che la sanzione di nullità colpisce sia le sentenze che risultino del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” o che presentano una motivazione perplessa ed incomprensibile (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014; Cass. sez. 6-3, ord. n. 21257 del 8/10/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (Cass. n. 4448 del 2014), non assolvendo in tal modo alla finalità sua propria, che è quella di esplicitare un “un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016).

La sentenza è, quindi, nulla quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 3/11/2016; Cass. sez. 65, ord. n. 14927 del 2017).

La motivazione della sentenza impugnata rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate dalle pronunce sopra richiamate, in quanto la Commissione regionale, nel rigettare l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ha ritenuto che la contribuente avesse assolto all’onere probatorio dimostrando l’effettività delle spese e l’inerenza all’attività esercitata senza dare conto di quali fossero i dati probatori su quali ha formato il suo convincimento al fine di rendere comprensibile il suo percorso argomentativo Tali affermazioni non estrinsecano il percorso argomentativo che ha indotto i giudici di appello a tale convincimento e pertanto nel loro – limitato – ordito realizzano un tipico esempio di “motivazione apparente”, così come denunciato nella censura de qua, posto che non è dato comprendere quale documentazione la CTR ha esaminato e la valenza probatoria della stessa.

La decisione va cassata e rinviata alla CTR campana, che in diversa composizione, riesaminerà la vicenda processuale, alla stregua dei suesposti principi, fornendo congrua motivazione, e provvederà altresì a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA