Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1871 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1871 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 25596/07 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

ricorrente
contro
Fallimento Coperbit S.r.l.;
– intimato avverso la sentenza n. 71/01/06 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia, depositata 1’11
settembre 2006;

Data pubblicazione: 29/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Luigi Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Anna Maria Galluzzo, per la
ricorrente;

Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 71/01/06, depositata 1’11
settembre 2006, la Commissione Tributaria Regionale
della Puglia, rigettato l’appello dell’Ufficio,
confermava la decisione n. 75/07/04 della Commissione
Tributaria Provinciale di Bari che aveva accolto i
riuniti ricorsi proposti dal Fallimento Coperbit S.r.l.
e per l’effetto annullato gli avvisi d’accertamento n.
RF3030200609/03 IRAP 1999 e n. RF3030200609/03 IVA
IRPEG 1999 coi quali a’ sensi dell’art. 39, comma 2,
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 venivano
induttivamente recuperati a tassazione maggiori ricavi
relativi agli anni d’imposta 1998 e 1999.
La CTR riteneva che il primo giudice, dichiarata
assorbita ogni altra questione, avesse correttamente
annullato i prefati avvisi per violazione del termine
dilatorio di giorni sessanta di cui all’art. 12, comma
7, 1. 27 luglio 2000, n. 12. E ciò in quanto gli avvisi
erano stati notificati al Curatore del Fallimento il 22
dicembre 2003, quando invece il processo verbale di
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

constatazione della verifica della G.d.F. era stato
chiuso solo il 12 novembre 2003. La CTR, nel motivare
il rigetto dell’appello dell’Ufficio, giudicava che, in
mancanza di prova dell’esistenza di ragioni d’urgenza
idonee ex art. 12, comma 7, 1. 212 cit. a scriminare la
violazione del termine dilatorio in parola, non potendo

d’insolvenza – e questo perché la contribuente al
momento della notifica degli avvisi era già stata
dichiarata fallita, con la conseguenza che
l’Amministrazione ben poteva insinuarsi tardivamente
per partecipare ai successivi riparti – esattamente la
CTP aveva riconosciuto “la violazione di una norma che
prevede un’ampia tutela dei diritti del contribuente”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Fallimento della contribuente non si costituiva.
Diritto
1.

Col primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 4, c.p.c. deducendo, in rubrica, “Violazione
dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia su una questione
ritualmente prospettata in appello”; questo perché,
secondo l’Agenzia delle Entrate, la CTR “nulla ha detto
sulla questione, preliminare ed assorbente, posta
dall’Ufficio al suo esame, della validità dell’atto
impositivo comunque emesso prima della scadenza dei 60
giorni dalla chiusura della verifica”; il quesito era:
“se incorra nel vizio di violazione dell’art. 112

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difatti integrare una tale prova il pericolo

c.p.c. la sentenza del giudice di merito che non abbia
statuito su una questione ritualmente sottoposta al suo
esame (nel caso di specie, effetti conseguenti
all’inosservanza del termine previsto dall’art. 12,
comma 7, 1. 212/2000)”.
Il motivo è infondato perché, come si è avuto cura di

statuito che i termini dilatori in discorso sono stati
posti a salvaguardia di fondamentali diritti del
contribuente cosicché, in assenza di prova delle
scriminanti ragioni d’urgenza, doveva ritenersi che la
CTP avesse correttamente statuito la violazione
dell’art. 12, comma 7, 1. n. 212, cit. in quanto
contenente la previsione di “un’ampia tutela dei
diritti del contribuente”.
2. Col secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle
Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c. deducendo, in rubrica,
“Violazione dell’art. 12, comma 7, 1. 27 luglio 2000,
n. 212 e dei principi generali in materia di nullità
degli atti impositivi”; questo perché, sempre secondo
la l’Agenzia delle Entrate, la CTR aveva errato a
ritenere che la violazione del termine dilatorio
ridetto aveva comportato la nullità degli avvisi,
giacché “Non è prevista né dalla norma in questione né
da altra disposizione della 1. 212/2000 una sanzione di
illegittimità per l’atto impositivo che,
indipendentemente dai casi di particolare e motivata
urgenza, sia emanato prima della scadenza del termine

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trascrivere in narrativa, la CTR ha invece proprio

di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di
chiusura delle operazioni di verifica”; il quesito era
difatti: “se, in base all’art. 12, comma 7, 1. 212/2000
debba ritenersi nullo l’avviso di accertamento emesso
prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal
rilascio del processo verbale”.

Come noto le Sez. un. di questa Corte hanno risolto il
conflitto insorto nella sua sez. V, nel senso di
stabilire che il mancato rispetto del termine dilatorio
di giorni sessanta fissato all’art. 12, comma 7, 1.
212, cit. debba comportare nullità dell’avviso. E che
sola scriminante prevista sia quella dell’urgenza,
questa peraltro da valutarsi in concreto e non bastando
una motivazione semplicemente formale della stessa
(Cass. sez. un. n. 18184 del 2013). Nella sostanza le
Sez. un. hanno ricavato la nullità in parola, pur in
assenza d’un’espressa previsione in tal senso,
considerando che la violazione del termine dilatorio in
discorso realizzerebbe un modello procedimentale
difforme da quello legale.
3. Nella novità della richiamata giurisprudenza,
debbono farsi consistere le ragioni che inducono questa
Corte a compensare integralmente le spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le
spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 12 dicembre 2013

Il motivo è infondato.

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