Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1871 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. un., 28/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 28/01/2020), n.1871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8031-2019 proposto da:

SPC MANUFACTURING S.A.S., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino 12 presso

lo studio Abbatescianni e associati, rappresentata e difesa dagli

avvocati Girolamo Abbatescianni ed Elisa Patti;

– ricorrente –

contro

ROMACO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Nizza 59, presso lo studio

dell’avvocato Patrizia Giannini, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Paola Biancamaria Parma e Danila Toschi;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al procedimento n.

13219/2018 pendente dinanzi al TRIBUNALE di BOLOGNA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. Luigi Giovanni Lombardo;

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni, il quale ha chiesto che la Suprema Corte, in

camera di consiglio, accolga il ricorso, dichiari il difetto di

giurisdizione del giudice italiano ed emetta le pronunzie

conseguenti per legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La società Romaco s.r.l. (operante nel settore della produzione e della vendita di macchine per il dosaggio di liquidi e polveri per l’industria farmaceutica, chimica e cosmetica) ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale ordinario di Bologna, la società SPC Manufacturings s.a.s. (con sede in (OMISSIS)), chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, da parte della società convenuta, delle obbligazioni di fornitura (relative pompe e siringhe di dosaggio) di cui al contratto perfezionatosi con l’ordine della Romaco del 10/3/2017, integrato da successivo ordine del 22/8/2017, la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

Costituitosi il contraddittorio, la società SPC Manufacturings s.a.s., nel resistere alla domanda attorea, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice francese (Tribunale di Lione).

2. – Successivamente, la società SPC Manufacturings s.a.s. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

La società Romaco s.r.l. ha resistito con controricorso, chiedendo confermarsi la giurisdizione del giudice italiano adito (Tribunale di Bologna).

Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura ad litem. A dire della controricorrente, la procura rilasciata dalla società SPC Manufacturings ai suoi difensori sarebbe nulla perchè redatta in un testo non tradotto in lingua italiana, perchè mancante della identificazione del sottoscrittore tradotta in lingua italiana e, infine, perchè priva della postilla prescritta dalla Convenzione dell’Aja del 1961.

L’eccezione è infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, l’art. 122 c.p.c., comma 1, nel prevedere che in tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana, si riferisce ai soli atti processuali e non anche agli atti prodromici al processo, come la procura, per i quali ultimi vige il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26937 del 2 dicembre 2013; Cass., Sez. 1, n. 30035 del 29 dicembre 2011; Cass., Sez. 2, n. 27282 del 14 novembre 2008).

Nella specie, la SPC Manufacturings ha conferito procura speciale ad litem con atto pubblico in data 4/2/2019, rogato in lingua francese dal notaio Dott. G.S. di (OMISSIS), allegato al ricorso per regolamento di giurisdizione.

Dopo il deposito del ricorso, la ricorrente ha depositato, ex art. 372 c.p.c., la traduzione asseverata in lingua italiana di tale procura ed ha inoltre depositato il verbale di asseverazione della traduzione innanzi all’ufficio del Giudice di pace di Varese. Dal testo della procura, tradotto in lingua italiana, risulta che il presidente (legale rappresentante) della SPC Group è stato identificato dal notaio rogante.

Quanto sopra è sufficiente ai fini della validità della procura alle liti rilasciata in Francia.

Infatti, se è vero che la Convenzione dell’Afa del 5 ottobre 1961 (ratificata dall’Italia con L. 20 dicembre 1966, n. 1253) ha escluso la necessità della legalizzazione – da parte delle Autorità consolari degli atti pubblici formati all’estero, esigendo in sua vece l’apposizione di una postilla attestante l’autenticità del documento rilasciata dalla competente autorità dello Stato da cui l’atto proviene, è anche vero che la necessità della postilla è stata successivamente esclusa dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall’Italia con L. 24 aprile 1990, n. 106, la quale, seppur non entrata in vigore sul piano internazionale, è però applicabile nelle relazioni tra Italia e Francia dal 31 marzo 1992 giuste dichiarazioni reciproche (cfr. G.U., Serie generale, n. 40 del 18/02/1992, p. 23).

Ne deriva la piena validità della procura alle liti rilasciata dalla ricorrente società francese (per analoga conclusione con riferimento a procura rilasciata in Germania, giusta convenzione bilaterale stipulata tra Italia e Germania, cfr. Cass., Sez. 3, 29/05/2015, n. 11165).

2. – Il ricorso per regolamento di giurisdizione si articola in tre motivi.

2.1. – Col primo motivo, si deduce la sussistenza della giurisdizione del giudice francese, in forza dell’accordo attributivo della giurisdizione stipulato dai contraenti. Secondo la società ricorrente, la clausola n. 5 delle condizioni generali di vendita proposte dalla SPC stabiliva la competenza esclusiva del Tribunale di (OMISSIS) per qualsiasi controversia inerente il contratto stipulato tra le parti; e la Romaco, sottoscrivendo l’ordine in data 10/3/2017 ed allegando ad esso le dette condizioni generali, avrebbe accettato tale clausola, costituente parte integrante dell’ordine. Sarebbe stato stipulato così un accordo sulla giurisdizione, valido ed efficace agli effetti dell’art. 25 del regolamento UE n. 1215 del 2012.

Il motivo è fondato.

Va ricordato che il Regolamento UE n. 1215 del 2012, che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 44/2001, stabilisce all’art. 25 (intitolato “Proroga di competenza”), comma 1, che “Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato”.

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 7 luglio 2016 (causa C-222/15), ha statuito che l’art. 23, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 (oggi sostituito dall’art. 25 del Regolamento n. 1215/2012) dev’essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di giurisdizione che, da un lato, sia stata stipulata nell’ambito delle condizioni generali di contratto del committente, menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse all’atto della loro conclusione, e che, dall’altro, designi quali giudici competenti quelli di una città di uno Stato membro, soddisfa i requisiti della disposizione suddetta, relativi al consenso tra le parti ed alla precisione del contenuto di tale clausola.

Analogamente, questa Suprema Corte ha statuito che il requisito della forma scritta, prescritto dall’art. 23 del Regolamento CEE n. 44/01 del 22 dicembre 2000 per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato ove la clausola stessa figuri tra le condizioni generali di contratto, se il documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti contenga un richiamo espresso alle condizioni generali suddette recanti quella clausola, senza la necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 20887 del 27/09/2006; Cass., Sez. Un., n. 8895 del 06/04/2017; v. anche Cass., Sez. Un., n. 11519 del 11/05/2017).

Applicando i principi appena richiamati al caso di specie, va rilevato come, dall’esame degli atti, risulta che all’offerta della società francese SPC in data 13/02/2017 indirizzata alla Romaco erano allegate le “Condizioni generali di vendita”, il cui art. 5 stabiliva espressamente che “In caso di disaccordo o di controversia, il “Tribunal del Commerce de Lyon” sarà la sola autorità competente, anche in caso di ricorso per garanzia o di pluralità di convenuti” (doc. C prodotto dalla ricorrente ed allegata traduzione).

A tale offerta è seguito l’ordine di acquisto della Romaco datato 10/03/2017, ritualmente sottoscritto, al quale è stata allegata la detta offerta della SPC, ivi comprese le condizioni generali di vendita contenenti la clausola di proroga della giurisdizione (doc. D prodotto dalla ricorrente).

Deve, dunque, ritenersi che, con tale ordine, la Romaco abbia accettato la clausola di proroga della giurisdizione, manifestando inequivocabilmente la volontà di stipulare con la SPC un accordo attributivo della giurisdizione in favore del giudice francese.

L’accordo così stipulato è valido ed efficace agli effetti dell’art. 25 del regolamento UE n. 1215 del 2012 e prevale su ogni altro criterio attributivo della giurisdizione.

Ne consegue, il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

2.2. – Il secondo e il terzo motivo rimangono assorbiti.

3. – Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La peculiarità della fattispecie e la natura delle questioni trattate giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo svoltosi dinanzi all’Autorità Giudiziaria italiana.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti gli altri; dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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