Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1871 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 28/09/2009, dep. 28/01/2010), n.1871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2411/2004 proposto da:

D.J.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso l’avvocato SOPRANO ENRICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FUCCI GIOVANNA, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VICOLO DEI GIGLI 35, presso l’avvocato CAROSCIO CIRA VERONICA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAROSCIO ANTONIO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2003 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/01/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANDREA ABBAMONTE, per delega,

che ha chiesto in via principale la cessazione della materia del

contendere, in subordine l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ANTONIO CAROSCIO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità per

sopravvenuta carenza di interesse.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel (OMISSIS) D.J.M. adiva il Tribunale di Benevento chiedendo la determinazione in base ai criteri di cui alla L. n. 2359 del 1865, dell’indennizzo espropriativo inerente al terreno edificabile di sua proprietà (P. (OMISSIS)), sito nel centro abitato del Comune di (OMISSIS), ricompreso nel piano di esproprio approvato nel 1978, dalla Cassa per il Mezzogiorno in vista della costruzione di un’opera viaria, ossia la “Tangenziale ovest (OMISSIS)”, ed in parte occupato dall’espropriante Provincia di Benevento.

Deduceva, tra l’altro, che aveva accettato l’indennizzo offertogli il 20.12.1978 dall’Amministrazione provinciale e determinato in base alla L. n. 865 del 1971, ma solo a titolo di acconto e con riserva d’integrazione all’entrata in vigore della nuova più favorevole normativa di relativa quantificazione nonchè a condizione che l’espropriante costruisse un cavalcavia di congiunzione tra le due porzioni residue del suo fondo.

Precisava che la sua iniziativa giudiziaria si riconnetteva alla pronuncia d’incostituzionalità dei criteri indennitari di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 17.

La Provincia convenuta contestava la fondatezza della pretesa, rilevando anche che il D.J. il (OMISSIS) aveva accettato l’offerta d’indennizzo e successivamente, il (OMISSIS), riscosso la somma di L. 38.011.380, ragione per cui, essendo intervenuto l’accordo di cessione volontaria in epoca anteriore alla richiamata declaratoria d’incostituzionalità, null’altro poteva pretendere, dato anche che il fondo appreso ricadeva in zona agricola e come tale non era soggetto ai criteri legali di stima propri delle aree edificabili ed alle relative innovazioni incrementative degli indennizzi. Il Tribunale adito, con sentenza dell’8.03.2000, nel contraddittorio delle parti, respingeva la domanda attorea, avendo ritenuto da un canto che, data la non coincidenza tra proposta dell’amministrazione ed accettazione, non fosse intervenuto alcun contratto di cessione dell’area in questione e dall’altro che la prevista opera pubblica non era stata completata, essendo stati realizzati solo alcuni pilastri, sicchè non poteva nemmeno concludersi che l’amministrazione ne avesse acquisito la proprietà per c.d. accessione invertita.

Con sentenza n. 68 del 20-09-2002 – 10.01.2003, la Corte di appello di Napoli accoglieva l’appello principale della Provinciale respingeva, invece, in parte l’appello incidentale del D.J., ossia con riferimento alla riproposta domanda d’integrazione dell’indennità, compensando anche le spese processuali del gravame.

La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:

– che dovesse essere accolto l’analogo motivo dei due gravami con cui entrambe le parti avevano impugnato l’accertamento del primo giudice di mancata conclusione del contratto di cessione volontaria, dal momento che l’amministrazione con l’ordinanza che aveva disposto il pagamento dell’indennità aveva aderito alla nuova offerta del D.J., così concludendo l’accordo alle diverse condizioni da quest’ultimo proposte.

– che controversa era la natura edificabile o meno dell’area occupata, a differenza della validità dell’accordo di cessione del bene e della sua idoneità al trasferimento del bene stesso alla Provincia, sulla quale entrambe le parti non avevano sollevato dubbi e questioni.

– che, invece, la clausola apposta in favore del D.J. nell’atto di accettazione dell’indennità, tendente ad ottenerne la rideterminazione nel caso di mutamento dei criteri di legge in ordine al suo calcolo, era invalida, in quanto impingeva nel divieto imposto alla PA di liquidare l’indennità stessa secondo criteri legali diversi da quelli vigenti nel 1979, all’atto della conclusione dell’accordo, nella specie concluso in epoca anteriore alle pronuncia d’incostituzionalità n. 5 del 1980 ed all’entrata in vigore della L. n. 385 del 1980, art. 1, che aveva previsto la possibilità di successivo conguaglio.

Avverso questa sentenza, notificatagli il 17.11.2003, il D.J. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 16.01.2004, affidato a quattro motivi. L’Amministrazione Provinciale di Benevento ha resistito con controricorso notificato il 24.02.2004 e proposto ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato due memorie. In entrambe le memorie il D.I. deduce di non avere interesse alla decisione per effetto della sentenza n. 1215/2004, non impugnata e passata in giudicato, resa dal TAR Campania Napoli, con cui sono stati annullati gli atti della procedura espropriativa da lui impugnati, ivi compresa la determinazione Casmez del 28.01.1975, concernente l’approvazione del progetto dell’opera viaria (nonchè il decreto prefettizio di occupazione d’urgenza (del 24.01.1976). Sostiene che l’annullamento ha travolto anche l’atto di cessione del 1979, con conseguente sopravvenuta sua carenza d’interesse ad ottenere la rideterminazione dell’indennizzo espropriativo. Aggiunge che con sentenza n. 2947 del 25.07.2000 del TAR Campania Napoli, confermata dal C.d.S. con sentenza n. 1531 del 2004, sono stati annullati anche gli atti della successiva nuova procedura di occupazione/esproprio avviata nel 1999 per il completamento dell’opera, che in base a queste due pronunce ha iniziato giudizi risarcitori e restitutori dinanzi al Tribunale di Benevento, dichiaratosi privo di giurisdizione, e che ha anche introdotto il giudizio di ottemperanza, ancora in corso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza, nonchè dichiarati irricevibili tutti i documenti allegati alle memorie illustrative dalla Provincia di Benevento, in violazione delle regole di cui all’art. 372 c.p.c..

Deve, inoltre escludersi,, che per effetto delle richiamate (ma non allegate) sentenze amministrative di annullamento sia cessata la materia del contendere, dal momento sia che il D.J., sebbene per loro causa affermi il suo sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, non ha formalmente rinunciato al presente gravame e sia che la sentenza impugnata, antecedente alla formazione degli asseriti giudicati, ha accertato l’avvenuta conclusione del contratto di cessione volontaria, di cui dette pronunce non potrebbero comportare l’automatica caducazione, nel senso anche di eliderne il momento perfezionativo e, quindi, la vincolatività, ragione per cui in ogni caso non integrano di per sè circostanze tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e la sopravvenuta carenza dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.

A sostegno del ricorso principale il D.J. denunzia:

1. “Error in procedendo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 112 e 113 c.p.c., in connessione con gli artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e art. 1421 c.c., – Violazione dell’art. 111 Cost. – Violazione del contraddittorio – Vizio di ultrapetizione”. Sostiene che la declaratoria di nullità della clausola di determinazione del prezzo della cessione, nella parte in cui consentiva il discostamento migliorativo dai parametri legali all’epoca vigenti per la relativa determinazione, integra una non consentita decisione a sorpresa, adottata sulla base di una terza via, non essendo stata preceduta dalla relativa prospettazione della questione ad opera delle parti nè dalla doverosa apertura di alcun contraddittorio su di essa.

La censura è inammissibile dal momento che non concerne anche le ragioni per le quali i giudici di merito hanno ritenuto di potere rilevare d’ufficio la nullità in questione, ricondotte alla necessità di verificare gli elementi costitutivi della domanda attorea, e, dunque, l’effettiva esistenza e validità del titolo posto a fondamento della pretesa, anche se non contestate dalle parti.

2. “Violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 12 e ss., in connessione con le disposizioni di cui al R.D. n. 827 del 1924, e all’art. 1350 c.c. e ss. – Violazione degli artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – Illogicità della motivazione”.

Contesta che potesse ritenersi perfezionato il contratto di cessione volontaria dei suoi beni, stante la non conformità dell’accettazione alla proposta, la necessità che tale negozio fosse assoggettato a forma scritta adsubstantiam, l’insufficienza a tal fine del tenore del mandato di pagamento.

3. “Violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 12 e ss., in connessione con la L. n. 2359 del 1865, artt. 26 e 27, – Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – Motivazione illogica e contraddittoria”.

Sostiene che nella sentenza impugnata si è fornita del negozio di cessione bonaria una ricostruzione illegittima, erronea e contraria ai principi di diritto affermati da questa Corte.

Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, che essendo connessi consentono esame unitario, sono inammissibili per difetto d’interesse ad impugnare, data la non configurabilità sul punto di una soccombenza del D.J., dal momento che con l’accertamento positivo in questione è stato accolto il suo motivo di appello.

4. “Violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1341 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, “difetto di motivazione per erroneità dei presupposti”.

Il ricorrente contesta che la clausola di rideterminazione del prezzo della cessione potesse essere ritenuta nulla perchè non aderente ai parametri indennitari all’epoca vigenti.

La censura è fondata alla luce del condiviso principio (tra le altre, cfr Cass. 199410168) secondo cui “Il contratto di cessione volontaria del bene espropriando, stipulato nell’ambito di procedura ablativa, non è affetto da indeterminabilità del prezzo, per effetto della clausola che, ancorando il prezzo stesso ai parametri indennitari vigenti, ne preveda un’integrazione nella eventualità del sopravvenire di nuove regole sull’indennità di espropriazione, atteso che il relativo patto non introduce elementi di incertezza nel corrispettivo convenuto, ma si esaurisce nella costituzione di un credito aggiuntivo del cedente, per il caso in cui i mutamenti della disciplina normativa comportino un quantum dell’indennità di espropriazione superiore all’ammontare di quel corrispettivo� ed al quale sul punto non si è attenuta la Corte di merito, che, peraltro, ha anche lasciato irrisolta la questione controversa inerente alla natura edificabile o agricola dei suoli, che, dunque, dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio.

Il quarto motivo del ricorso principale deve essere accolto, con conseguente assorbimento del motivo di ricorso incidentale, con cui l’Amministrazione Provinciale di Benevento si duole della compensazione delle spese processuali del grado.

Conclusivamente la sentenza impugnata va cassata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il quarto motivo del ricorso principale, rigetta gli altri, assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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