Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1871 del 25/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1871 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 22355-2013 proposto da:
DITTA GROSS FRANZ & C SAS, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO PACIFICI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MICHAEL VESCOLI;
– ricorrente contro

SEGHERIA KAMMERLANDER DI KAMMERLANDER ANDREAS & C SAS,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79,
presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PLACIDI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato KARL
TABER;

Data pubblicazione: 25/01/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2013 della CORTE D’APPELLO DI
TRENTO sezione distaccata di BOLZANO, depositata il
23/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento 1 0 motivo, assorbiti i restanti motivi
del ricorso;
udito l’Avvocato VASI Giorgio, difensore del ricorrente
che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato PLACIDI Giampiero difensore del
resistente che si riporta agli atti depositati.

CORRENTI;

FATTO

Gross Franz & c. sas proponeva opposizione a d.i. per l’importo di euro
21.011,89 oltre accessori concesso alla sas Segheria Kammerlander di
Kammenlander Andrea & c. per il residuo prezzo di una vendita di travi di
legno, deducendo gravi difetti del materiale ed in particolare la

ed i danni.
La opposta chiedeva il rigetto dell’opposizione ed in subordine svolgeva
domanda di garanzia nei confronti di Mayr Mennhof Systemholz
Gayshorm Gmbh da cui aveva acquistato le travi.
Il Tribunale di Bolzano riconosceva solo un credito di euro 5.531,33 e
condannava l’opponente a 2/3 di spese, respingendo la domanda di
garanzia, condannando opposta ed opponente alle relative spese per
metà ciascuna, attribuendo la decolorazione alla installazione durante la
pioggia, riconducendo il vizio alla mancata comunicazione da parte della
venditrice della non resistenza all’acqua della vernice ma ritenendo il
concorso di colpa della compratrice per aver proseguito il montaggio delle
travi dopo aver saputo che la vernice stringeva al contatto con l’acqua.
Proposto appello dalla Segheria, resisteva l’opponente con appello
incidentale per l’integrale accoglimento della riconvenzionale e la Corte di
appello di Trento, sezione di Bolzano, con sentenza 23.2.2013, accoglieva
il gravame principale, rigettava l’incidentale con condanna alle spese e
conferma del decreto ingiuntivo.
La Corte territoriale statuiva che il vizio consisteva nella non resistenza
all’acqua della vernice, accertamento non contestato, le travi erano state
i

decolorazione della vernice delle travi e chiedendo la riduzione del prezzo

impiegate per realizzare la capriata del tetto, dunque non erano destinate
ad essere esposte agli agenti atmosferici ed erano entrate in contatto con
l’acqua piovana nella fase di installazione, circostanza non contestata.
La funzione tipica delle travi era quella di costituire la struttura portante
del tetto e non vi era alcun dubbio che tale funzione esse erano idonee ad

Ricorre Gross Franz & c con cinque motivi, resiste la Segheria.
Le parti hanno presentato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso denunzia 1) violazione degli artt. 112 e 346 cpc perché il primo
giudice ha ritenuto il venditore responsabile non per vizio occulto ma per
violazione degli obblighi di buona fede che gli avrebbero imposto di
fornire informazioni per preservare l’utilità della cosa venduta e non vi
era uno specifico motivo di gravame. 2) violazione dell’art. 112 cpc ed
omessa pronunzia sulla domanda di garanzia per diminuzione di valore e
violazione dell’art. 1490 cc; la domanda di garanzia era stata rigettata sul
rilievo che le travi erano “servibili”; 3) errata applicazione degli artt. 1476
n. 3 e 1460 cc in ordine all’affermazione di pagina 12 della sentenza sulla
necessità o meno dell’informazione; 4) difetto di motivazione in relazione
all’art. 1460 cc; 5) motivazione mancante e carente sull’appello
incidentale.
Ciò premesso, si osserva:
La ratio decidendi è stata esplicitata nell’affermazione che il vizio
consisteva nella non resistenza all’acqua della vernice, accertamento non
contestato, le travi erano state impiegate per realizzare la capriata del
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assolvere ancorchè fosse stinta la vernice che le rivestiva.

tetto, dunque non erano destinate ad essere esposte agli agenti
atmosferici e sono entrate in contatto con l’acqua piovana nella fase di
installazione, circostanza non contestata.
La funzione tipica delle travi era quella di costituire la struttura portante
del tetto e non vi era alcun dubbio che tale funzione esse erano idonee ad

Il ricorso è infondato.
Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 cpc, di cui al primo motivo
perché la sentenza riferisce della richiesta di conferma del d.i. e delle
contrapposte tesi dell’appellante principale e dell’incidentale sulla
tempestività dell’informazione sulla vernice.
Non vi è ultrapetizione perché il fatto contestato è rimasto immutato e
l’oggetto del contratto è stato individuato nella fornitura di travi per
realizzare la capriata del tetto.
Del pari non sussiste la violazione dell’art.112 di cui al secondo motivo
perché il ricorrente ammette una pronunzia sulla garanzia, sia pure
considerata errata.
Le restanti censure chiedono un inammissibile riesame del merito ed in
particolare il terzo attacca una affermazione discutibile ma non decisiva
della sentenza e non coglie la ratio decidendi, esplicitata a pagina
quattordici, secondo la quale il compratore è tenuto a provare
l’inadempienza del venditore concretatasi nella presenza di vizi che
impediscano l’utilizzazione della cosa secondo la sua funzione tipica.

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assolvere ancorchè fosse stinta la vernice che le rivestiva.

Il quarto ed il quinto, invocando generici vizi di motivazione, non
sono conformi al nuovo testo dell’art. 360 n. 5 cpc.
A seguito della riformulazione della norma, disposta dall’art. 54 del
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è
denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il

2014, n. 21257, Rv. 632914).
Il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell’art. 360 c.p.c., pertanto,
presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur
sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla
totale pretermissione di uno specifico fatto storico.
Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la
riformulazione dell’art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c., deve essere
interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle
preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di
legittimità sulla motivazione.
Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché
il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal
confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione

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giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre

perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Nel caso di specie non si ravvisano né l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, né
un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge

La Corte d’appello, infatti, ha deciso la controversia sulla base delle
risultanze, congruamente delibate.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso , condanna parte ricorrente alle spese,
liquidate in euro 2200 di cui 200 per spese vive oltre accessori e spese
forfettarie nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr
115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte suprema di Cassazione, 1’8 novembre 2017.

costituzionalmente rilevante.

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