Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18709 del 16/08/2010

Cassazione civile sez. III, 16/08/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 16/08/2010), n.18709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato ADRAGNA NICOLA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PESCIA ARTURO

ISIDORO, CONSIGLIO GABRIELE giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA S.A.I. ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del

suo procuratore speciale Avv. T.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio

dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ROBOTTI LUCIANA, PENCO FELICE giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2406/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 5/7/2005, depositata il 17/10/2005, R.G.N.

578/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato NICOLA ADRAGNA;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento

p.q.r. del ricorso (1^ motivo).

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del gennaio 2001 G.B. conveniva dinanzi al Tribunale di Milano la s.p.a. Sai Assicurazioni chiedendone la condanna al pagamento di Dollari 28.629 per rimborso spese mediche e cura sostenute nel ricovero presso l’ospedale (OMISSIS) di (OMISSIS) avvenuto il (OMISSIS) in adempimento della polizza assicurativa contratta il 4 novembre 1994.

La Sai eccepiva la prescrizione ai sensi dell’art. 2952 cod. civ., e l’infondatezza nel merito.

Il Tribunale dichiarava prescritto il diritto e la Corte di appello di Milano respingeva il gravame della G. sulle seguenti considerazioni: 1) la lettera di costei, senza data, inviata dagli Stati Uniti alla Sai tramite l’agenzia Panigazzi non valeva a costituire in mora l’assicurazione perchè priva di richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivoca volontà di esercitare il diritto poichè con essa la G. si limitava a descrivere i fatti che avevano determinato il suo ricovero senza chiedere l’indennizzo assicurativo; 2) pur potendosi ritenere provata, in base alle testimonianze assunte, la ricezione da parte della Sai della denuncia di malattia del 17 luglio 1998 anche con essa la G. si limitava a descrivere i sintomi della malattia e preannuncia la trasmissione di documentazione sanitaria, senza chiedere il pagamento dell’indennizzo, e la denuncia di malattia non è in sè un atto di costituzione in mora perchè ha lo scopo di consentire all’assicurazione i controlli necessari per accertare le cause del sinistro e conservarne le prove; 3) nelle lettere del 2 luglio e 18 novembre 1999 la Sai non ha manifestato la volontà di rinunciare ad avvalersi della prescrizione, essendosi limitata a sollecitare l’invio della cartella clinica per istruire la pratica, anche al fine di eccepire la prescrizione.

Ricorre per cassazione G.B. cui resiste la Fondiaria- Sai s.p.a.. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Vi od azione e falsa applicazione dell’art. 2952 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

L’art. 2952 cod. civ., comma 4, prevede che la richiesta del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore, sospende il corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato non è divenuto liquido ed esigibile e per tale comunicazione – che vale anche se l’assicurazione contesti la copertura assicurativa – non sono richieste formule sacramentali. Agli atti risulta che la G. ha denunciato il sinistro dopo La dimissione dall’ospedale tramite l’agenzia Panigazzi e tramite la stessa, tornata in Italia, ha nuovamente provveduto e dall’esame di tali documenti, nonchè della risposta della Sai, e dalla richiesta della medesima della cartella clinica, è ravvisabile la richiesta indennitaria.

Quindi nella fattispecie si è verificata la sospensione della prescrizione.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Esclusa infatti la pertinenza della norma invocata art. 2952 cod. civ., comma 4 – attinente all’istituto della responsabilità civile del tutto estraneo al caso in esame, va ribadito che l’atto di costituzione in mora di cui all’art. 1219 cod. civ., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., ultimo comma, non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni nè l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. 15766/2006).

Pertanto, in tema di polizza assicurativa per malattia ed infortuni, l’atto scritto con cui l’assicurato, a termini di contratto, denuncia all’assicurazione il verificarsi dell’evento coperto dalla garanzia, è idoneo ad esprimere, secondo i principi di buona fede e correttezza, l’implicita volontà di esercitare i diritti previsti nel contratto, sul presupposto dei verificarsi delle relative condizioni.

La Corte di merito non si è attenuta a tali principi e pertanto la censura va accolta.

2. – Con il secondo motivo adduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, nonchè contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il Tribunale aveva negato alle lettere della G. l’idoneità ad interrompere la prescrizione sotto il profilo della incertezza delle date di denuncia del sinistro mentre la Corte ne ha considerata l’inidoneità contenutistico – formale e poichè non era questo il motivo di doglianza la pronuncia è extrapetita.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei precedente.

Concludendo va accolto il primo motivo di ricorso, va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata per nuovo esame alla luce del principio suesposto.

Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2010

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