Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18709 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18709 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19656/2011 R.G. proposto da
Roberto Loiudice, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Esposito,
Andrea Aliberti ed Ernesto Maria Ruffini, presso cui è elettivamente
domiciliato in Roma alla via Sicilia n.66;
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
-contro ricorrenteavverso la sentenza n.29/11/2010 della Commissione Tributaria Regionale
della Puglia del 16/4/2010, depositata il 16/6/2010 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2018 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro;
RILEVATO CHE:
1. Roberto Loiudice ricorre con tre motivi contro l’Agenzia delle Entrate per
la cassazione della sentenza n.29/11/2010 della Commissione Tributaria

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Data pubblicazione: 13/07/2018

Regionale della Puglia del 16/4/2010, depositata il 16/6/2010 e non
notificata, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, in controversia concernente
l’impugnativa dell’avviso di accertamento e della conseguente cartella di
pagamento per l’omessa dichiarazione ed il mancato versamento dell’IRAP
per l’anno di imposta 2004;
2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Puglia riteneva legittimo

organizzazione, mentre rigettava l’appello di Equitalia ETR S.p.A.,
confermando l’annullamento della cartella di pagamento;
3. a seguito del ricorso del contribuente, l’Agenzia delle Entrate si
costituisce, resistendo con controricorso;
4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 maggio
2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il
primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168,
conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
CONSIDERATO CHE:
1.1. con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art.2 D.Lgs. 446/97, in relazione all’art.360, comma 1, n.3,
c.p.c. in ordine all’asserita esistenza dell’autonoma organizzazione;
secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe erroneamente
interpretato la disposizione citata, ritenendo che non fosse necessario, ad
integrare l’autonoma organizzazione, la presenza di personale dipendente e
la quantificazione dei beni strumentali al di sopra di una soglia minima
indispensabile, atteso che le innovazioni tecnologiche nel settore
dell’informatica con costi minimi consentono a tutti di effettuare un’attività
economica senza dipendenti e sede;
con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art.2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c.,
allorchè il giudice di appello ha affermato che il contribuente non avrebbe
“fornito la prova dell’insussistenza degli elementi dell’organizzazione e dal
quadro RE si riscontra la deduzione dal reddito di lavoro autonomo di costi
sostenuti con il conseguente pagamento di minori imposte” ;
secondo il ricorrente l’onere della prova incombe al contribuente solo

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l’avviso di accertamento, sul presupposto dell’esistenza di un’autonoma

nel caso in cui quest’ultimo agisca per ottenere il rimborso dell’Irap versata
e non anche quando sia l’Ufficio a far valere la propria volontà impositiva;
con il terzo motivo, il ricorrente denunzia l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., su
di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella
circostanza della sussistenza di un’autonoma organizzazione, pur in assenza

indispensabile per l’esercizio dell’attività (cfr. Cass. n. 3673/07);
1.2. i motivi secondo e terzo sono connessi e vanno esaminati
congiuntamente, sono complessivamente fondati e vanno accolti, con
assorbimento del primo;
1.3. “in tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorchè non
esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale
costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto
dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente
organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento
spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se
congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività
di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative
riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali
eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”,
costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività
anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui” (Cass. sent. n. 8556/2011; cfr. anche Cass.
S.U. sent. n. 9451/16);
ancora, in tema di ripartizione dell’onere probatorio, con una recente
pronuncia in materia di attività medica convenzionata (ma applicabile al
lavoro professionale autonomo nel suo complesso), la Corte ha affermato
che “in tema di IRAP, qualora il contribuente impugni la cartella esattoriale,
incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare il corretto
esercizio del potere, indicando gli elementi di fatto necessari ad integrare il

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di personale dipendente e di beni strumentali non eccedenti il minimo

presupposto d’imposta, quali, nel caso di medico convenzionato, le
caratteristiche della strumentazione tecnica e la portata dell’eventuale
attività di collaborazione” (Cass. sent. n. 23999/16);
i suddetti principi, in tema di corretta interpretazione delle norme che
prevedono il requisito dell’autonoma organizzazione e di ripartizione
dell’onere probatorio, riferiti al caso in esame, avrebbero imposto al giudice

limite del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale;
la C.T.R., invece, a fronte delle contestazioni del contribuente (che ha
sottolineato come svolgesse la sua attività in un piccolo studio, senza beni
strumentali e dipendenti), non ha adeguatamente motivato sugli elementi in
base ai quali ha tratto la convinzione che lo stesso si avvalesse di
un’autonoma organizzazione, che potesse accrescere la sua capacità
contributiva, eccedendo il limite del “minimo indispensabile” per l’esercizio
dell’attività professionale;
inoltre, il giudice di appello ha ritenuto di poter considerare, come
ulteriore elemento a riprova della sussistenza dell'”autonoma
organizzazione”, l’utilizzo da parte del contribuente della tecnologia
informatica, contraddittoriamente evidenziando sul punto come lo stesso,
non comportando costi ingenti ed essendo alla portata dei più, costituisca
una modalità ordinaria di svolgimento dell’attività professionale;
né può ritenersi sufficiente, ai fini della sussistenza del presupposto
impositivo dell’autonoma organizzazione, la considerazione dei costi dedotti
dall’imponibile, poiché, come chiarito in recenti pronunce di questa Corte,
“il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto
percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto
impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista” (ord.
n.23557/16);
1.4. per quanto fin qui detto, in accoglimento del secondo e terzo
motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza va cassata, con rinvio alla
C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, affinché, nel rispetto dei
parametri qualitativi e quantitativi enunciati nelle citate pronunce di questa
Corte, il giudice di rinvio proceda a nuovo esame del merito,

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del merito di motivare specificamente in ordine all’eccedenza rispetto al

adeguatamente motivando sulla ricorrenza o meno dei presupposti
impositivi ai fini dell’Irap e decidendo anche sulle spese del giudizio di
legittimità;
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso,
assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti

provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17/5/2018
Il Presidente

e rinvia alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di

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