Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18709 del 04/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18709 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: GARRI FABRIZIA

Data pubblicazione: 04/09/2014

ORDINANZA
sul ricorso 12529-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DEI J,ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO,
GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

Q,

CALANNI PILERI MARIA GIUSEPPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 878/2010 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 13.5.2010, depositata il 25/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti

notifica del ricorso o di effettuare nuova notifica.
Fatto e diritto
La Corte d’appello di Messina ha rigettato l’appello dell’Inps e
confermato la sentenza del Tribunale di Patti che aveva accolto la
domanda di Maria Giuseppa Calarmi Pileri riconoscendo il suo diritto
alla conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia
condannando l’Istituto al pagamento dei ratei maturati a far data dalla
presentazione della domanda amministrativa in applicazione dell’art. 1
comma 10 della]. n. 222 del 1984.
La Corte, richiamando la pronunzia a SS.UU. della Cassazione n. 8433
del 4 maggio 2004, riteneva che sussistesse l’idoneità dell’unica
posizione assicurativa a realizzare nel corso del tempo i presupposti
per l’attribuzione dell’una o dell’altra prestazione.
Sulla scorta di tale principio generale (la portata del quale non era
ridotta dalla sua enunciazione per il solo assegno ordinario di inabilità,
e non anche per la pensione di inabilità di cui all’art. 2 della legge n.
222 del 1984) riteneva che sussistesse il diritto alla trasformazione non
ostandovi una differenziazione concettuale tra le prestazione in
godimento e quella che la legge considera trasformabile e trovando
applicazione la regola, prevista dall’art. 1, comma 10, della legge n.
222/84, sulla computabilità come periodi di contribuzione di quelli di
godimento dell’assegno di invalidità, pur se non vi era stata prestazione
di attività lavorativa.
Ric. 2011 n. 12529 sez. ML – ud. 09-06-2014
-2-

e chiede il rinvio per depositare l’originale della ricevuta di ritorno della

Avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. propone ricorso affidato a due
motivi.
Maria Giuseppa Calarmi Pileri non si è costituita ed all’odierna
adunanza in camera di consiglio il procuratore dell’Inps ha chiesto un
termine per potere depositare la prova dell’avvenuta notifica effettuata

Tutto ciò premesso si osserva che il ricorso è inammissibile non
essendo stata offerta la prova della rituale instaurazione del
contraddittorio.
Ed infatti la notifica alla signora Calanni Pileri effettuata a mezzo del
servizio postale non risulta perfezionata non avendo l’Istituto offerto
la prova dell’avvenuto ricevimento da parte dell’assicurata del plico
raccomandato.
Né la prova del compimento del procedimento notificatorio, con la
ricezione dell’atto da parte del destinatario, può desumersi aliunde.
Trova, pertanto, applicazione, nella specie, il principio espresso dalle
Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 627 del 2008 (e
numerose successive conformi), secondo cui: “La produzione
dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia
del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del
servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della
raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al
destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140
cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione
della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatofio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e
non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di
discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio
Ric. 2011 n. 12529 sez. ML – ud. 09-06-2014
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ai sensi dell’art. 149 c.p.c..

la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero
fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis
cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti
ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però,di mancata
produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività

il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la
concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i
presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291
cod. proc. civ..
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la società
intimata non ha svolto attività difensiva.
PQM
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014
Il Presidente

difensiva da parte dell’intimato,

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