Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18709 del 01/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 01/07/2021), n.18709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28027-2019 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO PIROZZI;

– ricorrente –

contro

ITALIAONLINE SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, C/O STUDIO GRANDE STEVENS, LARGO

DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

CERICOLA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1773/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/03/2019.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 25 ottobre 1999, S.D. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Caserta, Pagine Italia S.p.A. e Seat Pagine Gialle S.p.A. per sentirle condannare, in solido o alternativamente, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di lire 1.600.000.000 ovvero altra maggiore o minore, deducendo che le società convenute avevano arbitrariamente riferito il nominativo dell’attore alla categoria degli assicuratori, in luogo di quella dei periti, attività dal medesimo svolta. A causa della incompatibilità tra l’attività di assicuratore e quella perito, prevista dalla L. 166 del 1992, art. 5 (legge, poi, abrogata nel 2006), l’inserimento di tale nominativo avrebbe determinato difficoltà lavorative, provocando l’allontanamento dell’attore dalle società assicuratrici operanti sul territorio (in particolare Toro S.p.A. e Generali S.p.A.) con danni irreparabili alla propria attività lavorativa. Il pregiudizio riguardava anche il danno all’immagine professionale e quello morale;

si costituiva Pagine Italia S.p.A. eccependo l’incompetenza territoriale e la nullità della citazione per genericità delle domande e, nel merito, l’infondatezza. Si costituiva Seat Pagine Gialle formulando analoghe conclusioni;

il Tribunale, con sentenza del 18 febbraio 2013, dichiarava cessata la materia del contendere nei rapporti tra l’attore e Pagine Italia S.p.A. e Pagine Utili S.r.l. (successivamente Società Editoriale Annuaristica S.r.l.) con compensazione delle spese;

avverso tale decisione proponeva appello S.D., con atto notificato il 10 febbraio 2014, lamentando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e insistendo per la condanna di Seat Pagine Gialle S.p.A. confermando di avere transatto la lite con Pagine Utili S.r.l. Si costituiva Seat Pagine Gialle che eccepiva l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne chiedeva il rigetto;

la Corte d’Appello di Napoli, disattendeva l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione e rigettava l’appello, ritenendo non provato il nesso di causalità tra la pubblicazione delle errate indicazioni e il pregiudizio lamentato in citazione, considerando non rilevante la transazione conclusa con la Società Editoriale Annuaristica S.r.l, già Pagine Utili S.r.l;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S.D. affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso Italia On-line S.p.A., già Seat Pagine Gialle S.p.A e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce “l’omesso esame di fatti decisivi e l’errata applicazione del diritto”. In particolare, la Corte d’Appello di Napoli avrebbe ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dai testimoni in quanto rese “de relato”. Al contrario “da un’attenta analisi delle dichiarazioni rese” emergerebbe che si trattava di fatti conosciuti direttamente dai testi. In ogni caso, anche le testimonianze indirette avrebbero un certo rilievo all’interno del processo civile, soprattutto con riferimento a circostanze riguardanti la sfera personale della parte. In ogni caso, occorrerebbe distinguere tra le dichiarazioni rese dalle parti al teste e quelle riferite al teste da terzi soggetti;

il ricorso è inammissibile. In primo luogo, il ricorso è tardivo atteso che, come eccepito e documentato dalla controricorrente, contrariamente a quanto precisato dal S., la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 29 marzo 2019 a mezzo pec (in tal senso la dichiarazione della L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bis dell’avv. Paola Riccardino del 29 marzo 2019, in atti, relativa alla consegna e alla ricevuta di accettazione della notificazione);

a prescindere da ciò, il motivo difetta dell’individuazione del vizio specificamente dedotto tra quelli tassativamente previsti all’art. 360 c.p.c.;

in ogni caso, la censura è configurata quale “omesso esame di fatti decisivi” con la conseguenza che deve necessariamente riferirsi all’ipotesi prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5. Tale fattispecie non è consentita nell’ipotesi di doppia conforme, ricorrente nel caso di specie, in conseguenza del divieto contenuto nell’art. 348 ter c.p.c., comma 5;

per il resto, il motivo si riferisce genericamente ad una “errata applicazione del diritto” che non è inquadrabile in nessuna delle fattispecie previste dalla legge;

peraltro, la censura è dedotta in assoluta violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 poiché si riferisce genericamente ai criteri di valutazione delle dichiarazioni testimoniali “de relato”, con una analisi teorica e astratta della diversa valenza probatoria di tali dichiarazioni, ma senza trascrivere, allegare o localizzare nessuna delle deposizioni testimoniali di cui si discute. Le doglianze sono oltremodo generiche, poiché si afferma apoditticamente che non si tratterebbe di dichiarazioni “de relato”, senza supportare tale tesi con alcuna argomentazione. Si sostiene che -anche nell’ipotesi di testimonianza indiretta- quelle dichiarazioni avrebbero un certo rilievo. Ma le successive deduzioni si riferiscono a tale istituto in astratto, senza alcun addentellato specifico con la fattispecie concreta;

infine, il motivo incide sulla valutazione del materiale probatorio e sulla minore o maggiore attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e cioè su ambiti che sono di esclusiva pertinenza del giudice di merito e che non sono sindacabili in sede di legittimità;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021

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