Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18708 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 23/09/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 23/09/2016), n.18708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19000-2013 proposto da:

C.F., C.F. (OMISSIS) vedova D.C. e per essa, il

figlio suo procuratore generale, D.C.L. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CARONCINI 6,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO CONTARDI, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUIGI REBECCHI BRICHETTI 10, presso lo studio

dell’avvocato ANNUNZIATA ABBINENTE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI CLEMENTE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 710/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 10/06/2013 R.G.N. 1251/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato CONTARDI GENNARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Doti-

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con sentenza del 22 maggio – 10 giugno 2013 la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravarne interposto da C.F., avverso la sentenza del locale giudice del lavoro, che aveva in parte accolto la domanda di M.F., in ordine a pretese differenze retributive per attività dirigenziale espletata alle dipendenze della azienda agricola della C., (OMISSIS), condannando perciò la convenuta la pagamento della somma di Euro 69.539,37 oltre accessori.

Secondo la Corte salernitana, alla stregua delle acquisite risultanze istruttorie, tra cui quelle testimoniali, era pienamente provata l’attività di dirigente svolta dall’attore sia nei confronti di altri dipendenti sia nell’ambito tecnico ammnistrativo. In particolare, dalle testimonianze emergeva che il M. su delega della C. esercitata tutti i poteri caratterizzanti la figura del dirigente di azienda agricola, per come definita dal c.c.n.l. di riferimento, con ampi poteri d’iniziativa ed ampie facoltà discrezionali in ambito tecnico e amministrativo, sicchè era pure desumibile in base alle rilevate circostanze di fatto, che l’attore agisse in forza di idoneo mandato, conferitogli dalla C., tant’è che aveva tra l’altro il potere di acquistare in nome e per conto della proprietà e di pagare con assegni tratti personalmente dallo stesso M. sul conto corrente dell’azienda.

Avverso la sentenza d’appello, 22 maggio – 10 giugno 2013 proponeva ricorso per cassazione, in nome e per conto di C.F., vedova D.C., suo figlio, D.C.L., nominato procuratore generale della stessa, come da relativo atto notarile in data (OMISSIS), ricorso affidato ad un solo motivo, variamente articolato, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 stesso codice di rito, nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato da parte ricorrente – appellante e comunque rilevabile d’ufficio.

Ha resistito ai ricorso il M., come da controricorso di cui alla relata di notifica richiesta il 4 settembre 2013, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della impugnazione avversaria.

Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. da entrambe le parti, in vista della pubblica udienza fissata al 21-04-2016, per la quale le stesse sono state debitamente avvisate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va senz’altro disatteso in base alle seguenti considerazioni.

Ed invero, nell’illustrare l’anzidetto motivo, parte ricorrente, riportati alcuni passi della motivazione della sentenza impugnata, ha sostenuto che tutti testimoni introdotti dal signor M.F. avevano riferito circostanze da essi viste, ma da tali circostanzi avevano dedotto in maniera inammissibile per il testimone che non può esprimere giudizi valutazione. I testimoni peraltro non hanno neppure riferito se le disposizioni attribuite all’attore fossero nell’autonomia, nell’iniziativa nelle facoltà discrezionali del M., ovvero se lo stesso agisse quale procuratore della proprietaria C.F. vedova D.C., oppure come un semplice nuncius della C.. Nella fattispecie, invece, era chiaro che erano la signora C.F. e suo figlio D.C.L. a dare precise disposizioni indicazioni, ordinando periodicamente al M. le indicazioni relative alle cose da fare (lavori da svolgere da ciascun dipendente, chiamare il veterinario, scegliendo inoltre essa C. o suo figlio le macchine agricole e ordinando quindi al M. di acquistarle proponendo al venditore la riduzione del prezzo, autorizzandolo al rilascio dell’assegno che poteva firmare soltanto in base alla somma indicatagli, ancorchè avesse la procura sul conto corrente dell’azienda).

D’altro canto, se era pur vero che il M. giornalmente riscuoteva dal caseificio LA CONTADINA il prezzo del latte di bufala, versandolo sul conto corrente, era pure chiaro che tale operazione veniva disimpegnata dal M. quale semplice nuncius.

Del resto, se i giudici di merito avessero esaminato la documentazione prodotta dalla resistente (in part. i CUD e le denunce I.N.P.S.) si sarebbero accorti che il M. era un semplice salariato – operaio, e non certo un dirigente dell’azienda agricola, e che le mansioni da costui svolte sino al (OMISSIS) (data della morte di C.R.G.) – periodo per Il quale l’attore aveva rinunciato ad una parte della sua domanda, riconoscendo di non aver diritto alle mansioni non solo dirigenziali, ma anche superiori- erano le stesse svolte successivamente e per le quali la sentenza impugnata aveva riconosciuto le mansioni dirigenziali.

Pertanto, la sentenza impugnata aveva erroneamente valutato sia le prove testimoniali sia quelle documentali ed era affetta da violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 160 c.p.c., n. 3, nonchè da insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato da essa ricorrente appellante e comunque rilevabile d’ufficio. A tal fine formulava altresì il seguente quesito: “dica la Corte se il giudice possa prendere in esame le valutazioni del testimone e se vi sia nelle prove testimoniali la valutazione se il signor M.F. fosse procuratore tacito o semplice nuncius della signora C.F. vedova D.C.”.

Orbene, va premesso che il ricorso de quo non è per nulla autosufficiente, attesa l’inesistente puntuale indicazione specifica di quanto, per contro, richiesto dall’art. 366 c.p.c. (segnatamente riguardo alla esposizione sommaria dei fatti della causa, non essendo state tra l’altro neanche riportate le deposizioni delle cui valutazioni si duole, nè il tenore nei non meglio indicati documenti appena menzionati nei motivi; e neanche i documenti e i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda) e che nemmeno risulta, almeno dal testo del medesimo ricorso, il deposito di quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda). D’altro canto, parte ricorrente non confuta in modo preciso e pertinente le argomentazioni in base alle quali l’appello della C. veniva respinto, con la conferma quindi della sentenza di primo grado emessa il 30 giugno 2011, a seguito di ricorso introduttivo del giudizio depositato il sette ottobre 2004.

La sentenza di appello, in effetti, chiariva che nel corso del giudizio di primo grado l’attore aveva limitato la sua domanda al periodo compreso dal (OMISSIS). Infatti, dall’accurata prova testimoniale era emerso che l’appellato aveva svolto alle dipendenze dell’appellante C. (avendo già lavorato sino al (OMISSIS) alle dipendenze di C.R., fratello di C.F., ossia sino al decesso di quest’ultimo, come asserito altresì dalla ricorrente sul punto) mansioni di direzione dell’azienda, sia neì confronti di altri dipendenti sia nell’ambito tecnico amministrativo.

La pronuncia di secondo grado, inoltre, evidenziava che un teste, fornitore di macchine agricole, aveva dichiarato di essere stato direttamente contattato dal M., che sceglieva le macchine, pagando il prezzo con assegni da lui firmati alla presenza dello stesso teste, nonchè tratti sul conto corrente dell’azienda. Parimenti, aveva riferito il veterinario, le cui prestazioni venivano ricompensate dal M., che lo chiamava per le problematiche relative al bestiame, pagando con prodotti aziendali.

Pertanto, secondo la Corte territoriale, dalle acquisiste testimonianze emergeva che di fatto il M. esercitava, su delega dell’appellante, tutti i poteri caratterizzanti la figura del dirigente di azienda agricola. Infatti, secondo la definizione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro, erano da considerare dirigenti coloro che – investiti di tutti o di una parte importante del poteri del datare di lavoro, su tutta l’azienda o su parte di essa con strutture e funzioni autonome – hanno poteri di iniziativa ed ampie facoltà discrezionali nel campo tecnico o in quello amministrativo o in entrambi, in virtù di procura espressa o tacita o delibera da parte degli organi statutari nel caso di persone giuridiche, e che rispondono dell’andamento dell’azienda al datore di lavoro tra chi per esso.

Pertanto, ad avviso della Corte salernitana, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, risultava ampiamente provato che il M. avesse svolto mansioni di dirigente. Infatti, coordinava il lavoro degli altri dipendenti e pagava loro la retribuzione (come dichiarato dal teste Stasi Pietro, il quale aveva riferito che era stata la stessa C. ad indicare ai dipendenti il M. come persona da cui prendere ordini e al quale rivolgersi per tutto). Tutte le anzidette attività concretizzavano poteri di iniziativa ed ampie facoltà discrezionali in campo tecnico e amministrativo, così come previsto dall’anzidetta declaratoria contrattuale. Che ci fosse una procura tacita da parte della C., era desumibile da varie circostanze: le indicazioni date dalla stessa proprietaria ai dipendenti di rivolgersi all’appellato per le problematiche dell’azienda, il potere di chiamare il veterinario e pagarlo, il potere di acquistare in nome e per conto della proprietà e di pagare con assegni tratti sul conto corrente di parte datoriale.

Come si vede dunque, i giudici di merito hanno motivato il proprio convincimento in ordine a fatti (non certo sulla scorta dì valutazioni espresse inammissibilmente dai testi escussi) di causa mediante argomentato apprezzamento, perciò incensurabile in sede di legittimità.

D’altro canto, circa il motivo d’impugnazione, così come formulato da parte ricorrente, va osservato pure che la deduzione della violazione del’art. 116 c.p.c. è ammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che ìl legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonchè, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. lav. n. 13960 del 19/06/2014 – Conforme Cass. n. 26965 del 2007. V. altresì Cass. 3 civ. n. 15107 del 17/06/2013: mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., configurabile soltanto nell’ipotesi in il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la censura che investe la valutazione – attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 c.p.c. – può essere fatta valere ai sensi del medesimo art. 360, n. 5).

Del resto, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito (Cass. civ. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 91 del 07/01/2014. In senso analogo v., tra le altre, Cass. 15489 del 2007, nonchè ancora Sez. 6 – 5, n. 5024 del 28/03/2012, secondo la quale il controllo di logicità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa.

Cfr. altresì Cass. n. 25332 del 28/11/2014, secondo cui il giudizio di legittimità è a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.

V. pure Cass. 1 civ. n. 1754 del 26/01/2007: il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti.

In senso analogo, Cass. lav. n. 3881 del 22/02/2006 riteneva che il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’ “iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sui fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. Conforme Cass. n. 3928 del 2000).

Pertanto, le surriferite argomentazioni della sentenza qui impugnata, del tutto logiche ed esaurienti nel loro percorso, oltre che corrette in punto di diritto, non integrano di certo gli estremi della motivazione omessa ovvero carente o manchevole, nei sensi di cui al citato art. 360, n. 5 codice di rito.

Nel specie, peraltro, l’impugnata sentenza risale al 22 maggio 2013 ed è stata pubblicata il successivo dieci giugno, di modo che, ratione temporis, è applicabile il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5 (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), numero così sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134; norma che, per espressa previsione dell’art. 54, comma 3 D.L. cit., si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, avvenuta il 12 agosto 2012.

Orbene, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dai testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. sez. un. civ. n. 8053 del 07/04/2014. Conformi Sezioni unite n. 8054 del 07/04/2014, nonchè tra le Cass. civ. Sez. 6 – 3, n. 21257 in data 08/10/2014).

Per di più, le Sezioni unite civili della Corte con la succitata sentenza n. 8053/2014 hanno precisato che di seguito alle riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, D.L. n. 83 del 2012, ex cit. art. 54 nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e 11 “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

V. altresì Cass. lav. n. 6288 del 18/03/2011, secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la conciudenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione).

Pertanto, alla luce di quanto chiarito in narrativa, circa il percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale, è del tutto insussistente l’asserito vizio di motivazione e con esso le altre connesse censure.

Nè alcuna norma di legge risulta violata, laddove d’altro canto quella della contrattazione collettiva, menzionata nella sola pronuncia impugnata, con riferimento alla declaratoria di dirigente di azienda agricola, non risulta essere stata neanche considerata da parte ricorrente nell’ambito delle sue per vero inconferenti doglianze.

Pertanto, il ricorso va respinto con la condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle spese, in favore del controricorrente. La parte soccombente e tenuta poi, come per legge, anche al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle relative spese, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi, oltre che alle spese generali in ragione del 15%, nonchè accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Giovanni Clemente, quale procuratore anticipatario costituitosi per M.F..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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