Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18708 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

I.C.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 118/2007/03 depositata il 21/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da I.C. contro L’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 409/11/04 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) Registro. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52. La CTR avrebbe erroneamente affermato che la variante adottata dal Comune non poteva essere presa in considerazione in quanto non era stato ancora completato l’iter procedimentale mancando l’approvazione dell’organo sovraordinato.

La censura e’ fondata alla luce dei principi espressi da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 15558 del 02/07/2009 ), secondo cui in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilita’ di un’area, ai fini dell’applicabilita’ del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 32. La CTR avrebbe affermato il difetto di motivazione dell’atto senza che tal censura fosse stata sollevata dalla ricorrente con l’atto introduttivo.

La censura e’ fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 22010 del 13/10/2006 ) secondo cui il processo tributario e’ strutturato come un giudizio d’impugnazione del provvedimento, in cui l’oggetto del dibattito e’ circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed entro i limiti delle contestazioni sollevate dal contribuente.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla I. avverso l’avviso di rettifica e liquidazione in questione. La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti delle spese nel merito e la declaratoria di irripetibilita’ di quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nei merito, rigetta il ricorso proposto dalla I. avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) Registro; compensa tra le parti le spese nel merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

 

 

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