Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18708 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10370-2019 proposto da:

DEDEM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO LUPI;

– ricorrente –

contro

AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO D’AMARIO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6148/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Considerato che:

Con sentenza nr 6148/2018 la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto da Ariel Tecnica s.p.a. nei confronti della CTP di Roma con cui era stato rigettato il ricorso della contribuente presentato avverso l’accertamento emesso dalla Ambiente s.p.a., concessionaria del Comune di Ariccia, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di 130.344,70 per maggiori superfici imponibili per gli anni dal 2008 al 2012.

Rilevava la legittimità del potere di accertamento che era stato esercitato dalla concessionaria nella vigenza del contratto stipulato dalla Ambiente s.p.a. con il Comune di Ariccia e la genericità delle censure sollevate con riferimento alle aree tassate ed ai criteri utilizzati.

Osservava poi che l’appellante, per quanto riguarda la produzione dei rifiuti speciali, non aveva dimostrato la mancata applicazione del diverso regime impositivo e che comunque le argomentazioni impiegate dalla CTP in relazione ai criteri di applicazione delle tariffe erano esenti da censure rispetto al materiale probatorio acquisito.

Avverso tale sentenza la Dedem s.p.a., quale incorporante la società Ariel Tecnica s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; nessuno si costituisce per la controricorrente.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

Ritenuto che:

Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 115 c.p.c..

Lamenta, in particolare, che la CTR non avrebbe tenuto in debita considerazione la mancata contestazione da parte dell’ente concessionario in merito all’affermazione riportata ricorso introduttivo della contribuente circa l’avvenuta scadenza del contratto di affidamento della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani alla data del 31.12.2012 e quindi del venir meno del potere di riscossione.

Sostiene pertanto che tale aspetto avrebbe dovuto precludere al giudice ogni controllo probatorio del fatto non contestato e ritenerlo sussistente.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 762, comma 1.

Critica il passaggio motivazionale con cui è stata riconosciuta l’idoneità a produrre rifiuti assimilabili agli urbani dei locali detenuti dalla contribuente. Rileva infatti che la determinazione in via presuntiva dell’estensione delle aree produttive di rifiuti operata nell’anno 2013 non potesse essere riferita anche ai periodi di imposta anteriori a tale anno.

Il primo motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

Come già precisato da questa S.C., in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione, con cui si deduca (come nel caso di specie) l’erronea applicazione del principio di non contestazione, non può prescindere dalla trascrizione degli atti (omessa, invece, nella fattispecie in esame) sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l’onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (conf. Cass. 20637/2016; Cass. 2019 n. 6303).

La censura è, inoltre, inammissibile anche in quanto si risolve in una critica all’accertamento compiuto (sulla base dell’esame degli atti) dalla CTR in ordine alla non ammissione (e quindi alla contestazione) della vigenza del contratto di concessione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.

Tale apprezzamento esige l’interpretazione della domanda e delle deduzioni delle parti ed è perciò riservato al giudice di merito, essendo sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa.

Sul punto, va ribadito il principio di diritto, secondo cui l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass., Sez. L, n. 10182 del 03/05/2007; Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., Sez. 6-1, n. 3680 del 07/02/2019; Cass. 27490/2019).

Il secondo motivo deve ritenersi parimenti inammissibile in quanto diretto a a una riedizione del giudizio di merito compiuto dalla CTR, con motivazione riferita in larga parte alle acquisizioni istruttorie, alle valutazioni su di esse espresse dal Giudice in primo grado.

Al riguardo, infatti, è sufficiente richiamarsi al principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dai testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del dell’art. precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4), – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458).

La sentenza qui impugnata ha rilevato per quanto riguarda le censure relative all’individuazione delle aree tassate e dei criteri utilizzati la genericità delle contestazioni sollevate a fronte della motivazione seguita dalla CTP.

Analoghe considerazioni sono state svolte dalla CTR anche con riferimento alla produzione dei rifiuti speciali.

Il giudice di appello ha infatti messo in evidenza il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della contribuente la quale non è stata in grado di dimostrare la mancata applicazione del diverso regime impositivo valorizzando comunque la correttezza delle tariffe applicate alla luce del materiale probatorio acquisito così come rilevato dal giudice di primo grado. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla spese; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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