Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18708 del 04/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18708 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: GARRI FABRIZIA

Data pubblicazione: 04/09/2014

ORDINANZA
sul ricorso 12506-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO,
GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
CRUPI GIUSEPPA;
– intimata –

(D,

avverso la sentenza n. 871/2010 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 13.5.2010, depositata il 25/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti

notifica del ricorso.
Fatto e diritto
La Corte d’appello di Messina con la sentenza indicata in epigrafe ha
respinto il gravame dell’Inps ed ha confermato la sentenza del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva riconosciuto il
diritto di Giuseppa Crupi alla trasformazione della pensione di
invalidità in godimento nella pensione di vecchiaia condannando
l’Istituto al pagamento dei ratei maturati dn319 data di presentazione
della domanda amministrativa con gli interessi legali ed al pagamento
delle spese del giudizio.
La Corte territoriale ha osservato che, insussistente nell’ordinamento
un principio di carattere generale di immutabilità del titolo della
pensione, ove sussistano i presupposti di legge per beneficiare della
prestazione chiesta, deve in via generale ritenersi consentita la
conversione e, richiamando la sentenza n. 8443 del 2004 delle Sezioni
Unite, ha sottolineato che sussistesse l’idoneità dell’unica posizione
assicurativa a realizzare nel corso del tempo i presupposti per
l’attribuzione dell’una o dell’altra prestazione.
Sulla scorta di tale principio generale (la portata del quale non era
ridotta dalla sua enunciazione per il solo assegno ordinario di inabilità,
e non anche per la pensione di inabilità di cui all’art. 2 della legge n.
222 del 1984) riteneva che sussistesse il diritto alla trasformazione non

ostandovi una differenziazione concettuale tra le prestazione in
Pie. 2011 n. 12506 sez. ML – ud. 09-06-2014
-2-

e chiede congruo termine per individuazione degli eredi per nuova

godimento e quella che la legge considera trasformabile e trovando
applicazione la regola, prevista dall’art. 1, comma 10, della legge n.
222/84, sulla cornputabilità come periodi di contribuzione di quelli di
godimento dell’assegno di invalidità, pur se non vi era stata prestazione
di attività lavorativa.

nelle caratteristiche della prestazione chiesta, definitiva irrevocabile e
non rivedibile, e perciò più favorevole rispetto a quella in godimento.
Con riguardo poi all’importo della prestazione ha osservato che non
potrà comunque essere inferiore rispetto a quello in precedenza
goduto ed ha richiamato al riguardo la giurisprudenza di questa Corte
in tema di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di
vecchiaia.
Per la Cassazione della sentenza ricorre l’Inps sulla base di due motivi
con i quali denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma
10 della 1. n. 222 del 12.6.1984, dell’art. 8 del d.l. n. 463 del 12.9.1983
convertito in L. 11.11.1983 n. 638 nonché dell’art. 60 R.d.l. n.
1827/1935, del R.d.l. n. 636 del 1939, dell’art. 2 1. n. 218 del 1952, degli
artt. 1, 2, 5 e 6 d.lgs. n. 503 del 1992.
La Crupi non si è costituita.
Tanto premesso rileva preliminarmente la Corte che il ricorso è
inammissibile non essendo stata offerta la prova della rituale
instaurazione del contraddittorio.
Ed infatti la notifica alla signora Crupi, effettuata a mezzo del servizio
postale, non si è perfezionata poiché la raccomandata non è stata
consegnata essendo la stessa deceduta (cfr. annotazione sulla cartolina
restituita all’Istituto il 5.5.2011).
Oggi l’Inps ha chiesto di poter notificare il ricorso agli eredi
dell’originaria ricorrente.
Ric. 2011 n. 12506 sez. ML – ud. 09-06-2014
-3-

Quanto all’interesse ad agire, contestato dall’Istituto, lo ha ravvisato

Osserva al riguardo il Collegio che secondo la condivisibile
giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare continuità, (
Cass. s.u. 24 luglio 2009 n. 17352 e più recentemente Cass. 6.6.2012 n.
9114 e Cass. 5.3.2013 n. 5376) “In tema di notificazione degli atti
processuali, quando la stessa debba avvenire in un termine perentorio e

richiedente, la parte istante, dopo aver appreso l’esito negativo del
procedimento notificatorio, ha l’onere di attivarsi tempestivamente,
entro un termine rispettoso del principio della ragionevole durata del
processo, per evitare decadenze. Ne consegue che, ove la parte istante
non si attivi in un tempo ragionevole, deve escludersi la sussistenza dei
presupposti che consentono al giudice di disporre la rimessione in
termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. dv.”.
L’emissione di un provvedimento giudiziale con la fissazione di un
nuovo termine perentorio, infatti, allungherebbe i termini del giudizio
laddove invece è nella facoltà della parte interessata chiedere
all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatoiio
considerato altresì che, ai fini del rispetto del termine, la conseguente
notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del
procedimento, purché la ripresa del medesimo sia avvenuta entro un
termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari,
secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della
notificazione

e per assumere le informazioni ulteriori.

Per le ragioni esposte non può essere concesso il termine chiesto ed il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Stante la mancata costituzione della parte resistente non occorre
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
LA CORTE
Ric. 2011 n. 12506 sez. ML – ud. 09-06-2014
-4-

non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al

Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA