Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18707 del 13/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18707
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Unicredit s.p.a., e Unicredit Corporate Banking s.p.a., in persona
del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via
Bissolati 76, presso lo studio dell’avv. Quattrocchi Paolo, dal quale
e’ rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Paolo Pototschnig, giusta
procura in atti;
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia n. 7/2008/31 depositata l’1/2/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Unicredit s.p.a., e Unicredit Corporate Banking s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Como n. 162/5/2005 che aveva accolto il ricorso delle contribuenti avverso l’avviso di liquidazione (OMISSIS) atti giud. Registro.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resistono con controricorso la Unicredit s.p.a., e la Unicredit Corporate Banking s.p.a. Il relatore ha depositato relazione ex art 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La Unicredit s.p.a. e la Unicredit Corporate Banking s.p.a. hanno depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b) ed e) della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente affermato che la sentenza revocatoria dovesse essere assoggettata all’imposta di registro nella misura fissa di cui alla lett. b), anziche’ in quella proporzionale di cui alla lett. e) dell’art. cit..
La censura e’ fondata. Ed invero l’art. 8, parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 assoggetta a imposta di registro in misura fissa solo i provvedimenti giudiziari “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” (lettera d), mentre assoggetta a imposta proporzionale i provvedimenti “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura” (lettera b). Ritiene il Collegio che – nel caso di specie – la sentenza revocatoria fallimentare, che impone alla Unicredit di versare al fallimento la somma di Euro 69.168,09 – somma corrispondente agli accrediti e rimesse solutorie – non costituisca una mera dichiarazione di inefficacia nei confronti dei creditori dell’atto pregiudizievole, ma, in quanto sentenza di condanna al versamento nelle casse del fallimento di una somma di denaro – gia’ transitata nel patrimonio della Unicredit spa – rientri nelle fattispecie di cui alla lett. b) del citato articolo e, come tale, sia assoggettabile ad imposta proporzionale (v. Cass. Sent. n. 21160 del 31/10/2005. Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dalle controricorrenti.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dall’Unicredit Italiano s.p.a. avverso l’avviso di liquidazione in questione.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dall’Unicredit Italiano s.p.a.
avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) atti giud. Registro.
Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010