Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18707 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18707 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7616/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente contro
Fallimento Tail s.n.c. di Busi Giampietro & C., in persona del curatore
fallimentare;
-intimatoe
Equitalia Esatri S.p.A., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa
dall’avv. Giulio Marchesi, presso cui elettivamente domicilia in Bergamo alla
via F.11i calvi 10/E;
-contro ricorrenteavverso il decreto del Tribunale di Bergamo, II sezione civile, Fallimentare,
depositato in cancelleria in data 15/1/2011, il cui avviso di deposito è stato
comunicato in data 14/2/2011;

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Data pubblicazione: 13/07/2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2018 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro;
RILEVATO CHE:
1. il Tribunale di Bergamo, II sezione civile, Fallimentare, con decreto
depositato in cancelleria in data 15/1/2011, comunicato in data 14/2/2011,
ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 98 L.F. proposta dall’Equitalia

414.731,86 allo stato passivo del Fallimento Tail s.n.c. di Busi Giampietro &
C., con riserva all’esito del contenzioso tributario ed escludendo per il
credito IRAP il privilegio di cui all’art.2752 c.c.;
2. il Tribunale ha motivato la decisione ritenendo che al credito IRAP
non potesse “accordarsi il privilegio derivante dall’applicazione dell’art.2752,
primo comma, c.c., disposizione che, pur applicandosi ai crediti per tributi
diretti dello Stato, nei quali si annovera quello in oggetto, richiede, in base
al testo previgente alla novella dell’ottobre 2007, altresì la natura di
imposta sul reddito del tributo privilegiato, non attribuibile all’IRAP, a
differenza di IRPEG, ILOR ed IRPEF”;
3. con atto inoltrato per la notifica in data 11/3/2011, l’Agenzia ha
interposto ricorso per cassazione ex art. 99 R.D. n. 267/42, affidato ad un
unico motivo;
4.

il Fallimento, che ha ricevuto la notifica del ricorso in data

18/3/2011, è rimasto intimato;
5. la società Equitalia Esatri S.p.A. si è costituita con controricorso,
sostenendo le ragioni dell’Agenzia delle Entrate;
6. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 maggio
2018;
CONSIDERATO CHE:
1.1. con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia

ricorrente denuncia la

violazione dell’art. 2752, comma 1, c.c., in relazione all’art.2778, n.18, c.c.
ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3, c.p.c.;
assume la ricorrente che il Tribunale di Bergamo si è fermato ad
un’interpretazione solamente letterale della norma, mentre avrebbe dovuto

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Esatri S.p.A., ammettendo il credito insinuato da quest’ultima di euro

accogliere un’interpretazione estensiva della stessa, volta a ricomprendere
anche il credito Irap tra quelli assistiti dal privilegio;
secondo la ricorrente, il fatto che il legislatore, quando aveva introdotto
l’Irap, non avesse provveduto a modificare l’art.2752, comma 1, c.c., era
dovuto a mera dimenticanza (tra l’altro non inusuale), che non si
giustificava alla luce della

ratio

normativa, tanto che con successiva

riconosciuto espressamente il privilegio anche al credito Irap;
1.2. il motivo è fondato e va accolto;
1.3. invero, con recenti sentenze, questa Corte ha enunciato il principio
secondo cui “il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l’IRAP, va
riconosciuto anche per il periodo antecedente alla modifica, ad opera
dell’art. 39 del d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., nella I. n. 222 del
2007, dell’art. 2752, comma 1, c.c., che ha esteso il privilegio a tale credito,
alla luce di una interpretazione estensiva della norma, giustificata da
un’esigenza di certezza nella riscossione del credito per il reperimento dei
mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di
assolvere i loro compiti istituzionali, nonché dalla causa del credito, che ha
ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e
soggetta alla medesima disciplina per quanto riguarda l’accertamento e la
riscossione. Tale interpretazione, del resto, è stata confermata dall’art. 23,
comma 37, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif., nella I. n. 111 del
2011, né su essa ha inciso la declaratoria d’incostituzionalità dell’ultimo
periodo del successivo comma 40 (Corte cost., sentenza n. 170 del 2013), i
cui effetti restano limitati alle ipotesi in cui le menzionate norme
consentivano, dopo la maturazione della preclusione endofallimentare, il
riconoscimento della causa di prelazione anche ai crediti erariali già
ammessi definitivamente al passivo in via chirografaria, e non a quelle in cui
la preclusione non si è ancora verificata per essere tuttora in corso
l’accertamento del passivo” (Cass. sent. n. 25932/15; vedi anche
n.26125/13 e n.17087/16);
nel caso di specie, quindi, trovando applicazione i principi sopra
riportati, il provvedimento impugnato deve essere cassato e, non essendo

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disposizione (D.L. n.159/07, convertito dalla legge n.222/07) aveva

necessari ulteriori accertamenti in fatto, deve riconoscersi il privilegio di cui
all’art. 2752, comma 1, c.c. al credito Irap ammesso allo stato passivo del
Fallimento Tail s.n.c. di Busi Giampietro & C . per euro 52.183,96;
sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese
processuali, per il definitivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale
in materia solo dopo la proposizione del ricorso in opposizione;

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto e, decidendo nel merito,
riconosce il privilegio di cui all’art. 2752, primo comma, cod. civ. in favore
del credito dell’Agenzia delle Entrate a titolo di Irap, già ammesso al passivo
del Fallimento Tail s.n.c. di Busi Giampietro & C. per euro 52.183,96 con
riserva all’esito del contenzioso tributario; dichiara compensate le spese
processuali.
Così deciso in Roma il 17/5/2018
Il Presidente

P.Q.M.

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