Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18707 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10271-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C. SAS DI A.C. & C. IN LIQUIDAZIONE, in persona

del liquidatore pro tempore, C.N., G.A.,

C.A., C.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIULIA

NICOLAIS, rappresentati e difesi dall’avvocato WALTER ESPOSITO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente ai ricorrenti indicentali –

avverso la sentenza n. 8258/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 8258/2018 la CTR della Campania rigettava l’appello principale proposto dalla società C. & C s.a.s. di A.C. e l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli con cui era stata dichiarata cessata la materia del contendere in relazione ad un atto di recupero per crediti di imposta anno 2013 riducendo l’entità della pretesa impositiva ad Euro 162.272,50.

Riteneva la sentenza impugnata immune da vizi e pienamente condivisibile. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso in cassazione affidato a due motivi cui resistono con controricorso e ricorso incidentale C.A., in proprio e quale ex socio accomandatario e liquidatore unico della società C. s.a.s., C.N., C.S. e G.A., in proprio e quali ex soci accomandanti della società.

C.A. ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo del ricorso principale denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 111 Cost., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2 e 36, artt. 132 e 274 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La ricorrente critica la decisione della CTR in ordine ai parametri utilizzati per la determinazione delle sanzione laddove aveva aderito acriticamente alla sentenza di primo grado senza considerare le specifiche censure formulate sul punto dall’Ufficio e sommariamente trascritte in ossequio al principio dell’autosufficienza.

Con un secondo motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 27, commi da 16 a 20 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente si duole che la CTR, condividendo la decisione di primo grado, ha ritenuto legittimo parametrare la sanzione a quanto statuito dalla CTP e quindi non in relazione ai modelli F24 che sono stati presentati bensì all’importo delle somme iscritte a ruolo che con quegli F24 sarebbero stati annullati.

I controricorrenti, a loro volta, in via di ricorso incidentale denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2313 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Contestano l’ammissibilità del ricorso rilevando che alla data della sua notifica del ricorso per cassazione la società era stata cancellata dal registro delle imprese sicchè la stessa doveva ritenersi inesistente.

Con un secondo motivo si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 166 c.p.c. e del D.L. n. 546 del 1992, art. 44 e 46 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

I controricorrenti lamentano che la CTR avrebbe non correttamente deciso nel merito malgrado fosse stata prodotta la rinuncia espressa alla lite per adesione alla c.d. procedura di rottamazione.

Per priorità logico giuridica va esaminato il primo motivo del ricorso incidentale essendo con esso posta in discussione la ritualità della notifica effettuata alla società C. s.a.s..

La censura è infondata alla luce della documentazione prodotta in causa che dimostra che alla data del 15.1.2019 la società risultava ancora in scioglimento e liquidazione e non già estinta.

L’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese è stata formalizzata al 7.2.2019 come danno atto gli stessi controricorrenti a nulla rilevando che fosse stata presentata alla data 10.1.2019 l’istanza di cancellazione.

Occorre inoltre rilevare che poichè la cancellazione è avvenuta dopo la notifica del ricorso per cassazione non sono applicabili le comuni cause di interruzione previste dalla legge (Cass. n. 3323/2014): è tale anche la cancellazione della società dal registro delle imprese (Cass., S.U., n. 6071 del 2013).

In relazione al primo motivo proposto dalla ricorrente principale la censura è fondata.

Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), omette di esporre, sia pure in modo conciso, i motivi in fatto ed in diritto della decisione e di specificare le ragioni e l’iter logico giuridico seguito per pervenire alla decisione assunta, chiarendo su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, consentendo in tal modo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

Ne consegue che la sanzione di nullità colpisce sia le sentenze che risultino del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” o che presentano una motivazione perplessa ed incomprensibile (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014; Cass. sez. 6-3, ord. n. 21257 del 8/10/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (Cass. n. 4448 del 2014), non assolvendo in tal modo alla finalità sua propria, che è quella di esplicitare un “un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016).

La sentenza è, quindi, nulla quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 3/11/2016; Cass., sez. 65, ord. n. 14927 del 2017).

La motivazione della sentenza impugnata rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate dalle pronunce sopra richiamate, in quanto la Commissione regionale, nel rigettare l’appello principale dell’Amministrazione finanziaria e quello incidentale della contribuente, non ha fornito alcuna spiegazione ai rilievi critici formulati dall’Ufficio ed anche alle obbiezioni fatte valere dalla società in merito alla pretesa estinzione del giudizio per adesione alla rottamazione limitandosi ad aderire in toto alla motivazione del giudice di primo grado.

Tali affermazioni non estrinsecano il percorso argomentativo che ha indotto i giudici di appello a tale convincimento e pertanto nel loro – limitato – ordito realizzano un tipico esempio di “motivazione apparente”, così come denunciato nella censura de qua, posto che non è dato comprendere quale documentazione la CTR ha esaminato e la valenza probatoria della stessa.

Il ricorso principale va accolto la sentenza impugnata va cassata con il rigetto del primo motivo di quello incidentale e l’assorbimento dei rimanenti motivi. La decisione va cassata e rinviata alla CTR campana, che in diversa composizione, riesaminerà la vicenda processuale, alla stregua dei suesposti principi, fornendo congrua motivazione, e provvederà altresì a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; rigetta il primo motivo di quello incidentale ed assorbiti i rimanenti; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

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