Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18706 del 23/09/2016

Cassazione civile sez. I, 23/09/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 23/09/2016), n.18706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11252-2011 proposto da:

COMUNE DI SORGONO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 8, presso l’avvocato PAOLO

GRASSI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SANNIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.F., (c.f. (OMISSIS)), M.G. (c.f. (OMISSIS)),

O.M. (c.f. (OMISSIS)), M.V. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso

l’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA PALMERIO DELITALA, giusta procura in

calce al controricorso;

Z.I., Z.G., Z.E., Z.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 23, presso

l’avvocato ROBERTO ANTONELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ELIO MARIA MELONI, giusta procura a margine del controricorso;

O.D., M.O.A., nella qualità di eredi di

O.A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1,

presso l’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA PALMERIO DELITALA, giusta procure in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

Z.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 04/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LUCA SANNIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti O.F. +ALTRI, l’Avvocato

DANIELE MANCA BITTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – Nel 1988 Z.G., Z.I., Z.A., Z.E. e Z.M. hanno convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di Oristano il Comune di Sorgono chiedendo il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’occupazione di un proprio terreno, in forza di ordinanza del 18 ottobre 1982, finalizzata alla la realizzazione di una caserma dei carabinieri, senza che si fosse perfezionata la procedura ablativa nè fosse stata in seguito realizzata l’opera pubblica.

Il Comune di Sorgono ha resistito alla domanda, evidenziando tra l’altro che gli attori erano proprietari dei 12/48 del terreno.

O.A.M., O.F., O.M., M.G. e M.V., assumendo di essere proprietarie del medesimo fondo per ulteriori 24/48 (12/48 gli O. e 12/48 i M.), hanno anch’essi proposto domanda risarcitoria.

Il Comune di Sorgono ha resistito anche a tale domanda.

p. 2. – Il Tribunale di Oristano, con sentenza del 19 luglio 2006, riunite le cause ed espletata l’istruttoria ritenuta necessaria, ha dichiarato acquisita dal Comune convenuto la proprietà del fondo in contestazione, conseguentemente condannandolo al risarcimento dei danni.

Il Tribunale ha ritenuto:

-) il Comune, dopo aver occupato il fondo, lo aveva anche irreversibilmente trasformato, realizzando nel 2003 su parte di esso opere pubbliche e compromettendo altresì l’utilizzazione della parte restante;

-) agli attori spettava, in misura proporzionale alle rispettive quote di proprietà (12/48 per gli eredi Z.; 24/48 per gli O.- M.: a) l’indennità per il periodo in cui si era protratta l’occupazione illegittima dal (OMISSIS) in misura pari al tasso di interesse legale sul valore del bene; b) il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima, calcolato anch’esso sulla base del medesimo parametro, dalla scadenza del termine per l’occupazione legittima all’epoca dell’irreversibile trasformazione del fondo, nel 2003;

-) il valore del fondo doveva essere stimato al valore venale che, al 1982 era di Lire 42.350.849 ed al 2003 di Lire 165.686.187;

-) sugli importi riconosciuti a titolo risarcitorio, trattandosi di obbligazioni di valore, era inoltre dovuto il risarcimento del danno conseguente al ritardo.

p. 3. – Contro la sentenza il Comune di Sorgono ha proposto appello che la Corte d’appello di Cagliari, nel contraddittorio con gli originari attori, ha respinto, con sentenza del 4 gennaio 2011, regolando le spese di lite.

Ha osservato la Corte territoriale:

-) che era infondato il motivo di appello spiegato dal Comune, il quale aveva sostenuto che ai tre gruppi attori ( Z., O. e M.) spettassero Euro 14.215,48 e non Euro 21.292,44, come stabilito dal Tribunale di Oristano, dal momento che la somma indicata dall’appellante era commisurata al valore del terreno al 1990, sicchè la somma doveva essere rivalutata fino alla consumazione dell’illecito, ossia alla trasformazione del fondo risalente al 2003;

-) che era infondata anche la censura con cui il Comune aveva lamentato che il giudice avesse riconosciuto in favore degli appellati il risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, dal (OMISSIS), nonchè il danno da lucro cessante, nonostante nessuna domanda fosse stata formulata in tal senso, dal momento che nella domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla condotta illecita del Comune era certamente compresa sia quella relativa al risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima che quella relativa al danno da ritardo.

4. – Contro la sentenza il Comune di Sorgono ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Hanno resistito con tre distinti controricorsi:

-) Z.G., Z.I., Z.E. e Z.M.;

-) O.F., O.M., M.G. e M.V.;

-) O.D. e M.O.A., quali eredi di O.A.M..

Z.A. e O.G., quali eredi di O.A.M., non hanno spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 5. – Il ricorso contiene un solo articolato motivo rubricato: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c. c.p.c., n. 5”.

Nel motivo si sostiene che il valore dell’immobile, aggiornato al 14 febbraio 2003, era stato accertato dai due ausiliari nominati nel corso del giudizio di merito per l’intero in Lire 148.500.000 pari per i tre quarti di proprietà degli attori a Lire 111.375.000. L’importo di Lire 82.336.338 stabilito dai consulenti tecnici come ammontare totale del danno per la perdita del fondo, con riferimento a tutta la superficie, doveva essere decurtato di un quarto, cioè di Lire 20.584.084, e si riduceva a Lire 61.752.254.

Nel corpo dello stesso motivo si sostiene ancora che la Corte d’appello non si sarebbe avveduta dell’errore commesso dal Tribunale che aveva riconosciuto a ciascuno dei tre gruppi di proprietari il diritto al risarcimento del danno conseguente al mancato godimento del fondo per il periodo successivo alla cessazione dell’occupazione legittima e, con un calcolo astruso, lo aveva liquidato in Euro 11.822,21 per ciascuno dei tre gruppi; mentre nulla a tale titolo era dovuto e nessuna domanda era stata avanzata alla amministrazione ricorrente.

Era onere degli interessati provare l’esistenza e l’ammontare del mancato guadagno subito per effetto della mancata corresponsione della somma loro dovuta dal Comune, perchè la somma rivalutata, alla data della sentenza, era inferiore a quella che avrebbero avuto se la somma originariamente dovuta fosse stata tempestivamente corrisposta. Era conforme a diritto che al gruppo O.- M. spettassero Euro 4.302,58 per l’occupazione legittima Euro 21.261,58 per la perdita definitiva del terreno per complessivi Euro 25.564,16. Nessuna somma il Comune era tenuto a corrispondere agli Z., oltre a quella del 2.151,29 per l’occupazione legittima avendo essi chiesto ed ottenuto la restituzione della loro quota di fondo.

p. 6. – Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione ha natura di strumento di impugnazione a critica vincolata mediante il quale il ricorrente, nei limiti delle doglianze deducibili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., ha modo di demolire la sentenza impugnata nella parte in cui essa gli sia stata favorevole.

Per far ciò lo stesso ricorrente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c. deve esporre sommariamente i fatti di causa, esposizione la quale riveste una funzione strumentale rispetto alla successiva indicazione dei motivi per i quali la cassazione della sentenza impugnata è chiesta.

Dalla necessità dell’esposizione sommaria dei fatti di causa discende il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, autosufficienza la quale ricorre, derivandone altrimenti l’inammissibilità del ricorso, solo quando, nel contesto dell’atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza che circostanze, ivi compresa la sentenza impugnata, sì da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. 18 aprile 2013, n. 9528; Cass. 27 marzo 2009, n. 7460; Cass. 12 giugno 2008, n. 15808; Cass. 18 settembre 2007, n. 19356; Cass. 24 luglio 2007, n. 16315; Cass. 25 gennaio 2000, n. 822).

Orbene, la lettura del ricorso non consente affatto in questo caso di inquadrare compiutamente la controversia.

Ed infatti:

-) si sostiene che il valore dell’immobile al 14 febbraio 2003 sarebbe stato accertato a mezzo di consulenza tecnica in Lire 148.500.000 per l’intero, sicchè il valore dei tre quarti di proprietà degli attori corrispondeva a Lire 111.375.000,

aggiungendosi che l’importo di Lire 82.336.338 stabilito dai consulenti tecnici come ammontare totale del danno per la perdita del fondo, con riferimento a tutta la superficie, doveva essere decurtato di un quarto, cioè Lire 20.584.084, e si riduceva così a Lire 61.752.254; e tuttavia il ricorso per cassazione omette di riportare comprensibilmente il contenuto dell’accertamento tecnico espletato (sarebbe difatti occorso spiegare quale fosse lo specifico contenuto della relazione di consulenza tecnica, tanto più che la sentenza impugnata muove anch’essa dalla citazione degli accertamenti espletati in sede di consulenza) il che rende totalmente indecifrabile l’indicazione delle somme dianzi esposte;

-) si sostiene che la Corte d’appello non si sarebbe avveduta dell’errore commesso dal Tribunale che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da mancato godimento del fondo per il periodo successivo alla cessazione dell’occupazione legittima, danno che sarebbe stato liquidato in modo astruso in Euro 11.822,21, ma anche in questo caso l’esposizione è deficitaria, sia perchè non si capisce esattamente a che cosa detta somma sarebbe stata parametrata, sia, ancor di più, perchè un simile importo non compare affatto menzionato nella sentenza della Corte d’appello di Cagliari;

-) si assume che sarebbe conforme a diritto il riconoscimento al gruppo O.- M. di Euro 4.302,58 per l’occupazione legittima ed Euro 21.261,58 per la perdita definitiva del terreno per complessivi Euro 25.564,16, ma si omette di spiegare secondo quale calcolo tale somma dovrebbe essere identificata;

-) si assume che nessuna somma il Comune fosse tenuto a corrispondere agli Z., oltre a quella di Euro 2.151,29 per l’occupazione legittima avendo essi chiesto ed ottenuto la restituzione della loro quota di fondo, ma si omette di spiegare quando gli interessati avrebbero ripreso possesso del bene.

Dopodichè, nessuno specifico elemento è prospettato in ordine alla prima parte del motivo ed al frazionamento dell’importo complessivo nelle varie quote; frazionamento che d’altra parte era stato eseguito dal Tribunale, mentre la Corte d’appello si è limitata a giustificare l’adeguamento degli importi al 2003, epoca dell’irreversibile trasformazione.

Per il resto, non viene riportata la domanda originaria interpretata da entrambi i giudici di merito nel senso che gli attori avevano richiesto sia il danno per la perdita di disponibilità del terreno nel periodo (OMISSIS), sia quello per la perdita della proprietà a quest’ultima data.

Nulla inoltre si sa, come accennato, della vicenda della restituzione (esclusa da controparte), oggetto della terza parte del motivo; nè tanto meno è possibile ipotizzare su quali poste risarcitorie abbia potuto spiegare influenza.

p. 7. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune ricorrente al rimborso, in favore dei tre distinti gruppi di controricorrenti, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate, quanto ad ognuno di essi, in complessivi Euro 5200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre Iva e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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