Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18706 del 13/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/09/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 13/09/2011), n.18706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 221,

presso lo studio dell’avvocato FABBRINI FABIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SPEDALIERE LEOPOLDO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

S.U.N.I.A. – SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI &

ASSEGNATARI –

FEDERAZIONE PROVINCIALE di NAPOLI, in persona del legale

rappresentante prò tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato DE MEO MICHELE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO ROSARIO

CURZIO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5140/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/10/2009, r.g.n. 6407/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.L., appellando la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti della Federazione provinciale di Napoli del SUNIA – Sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari, di riconoscimento del suo diritto a determinati inquadramenti come dipendente del medesimo a decorrere dal 1979 e a correlate differenze di retribuzione, precisava la domanda chiedendo l’accertamento del diritto ad essere inquadrata (per tutta la durata del rapporto) nel 4^ livello del CCNL del commercio, invece che nel 5^ livello e poi nel 7^, con la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma pari ad Euro 53.541,70, oltre accessori di legge.

Per quanto ancora rileva, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello, ma specificava in motivazione quanto segue. L’indagine doveva concentrarsi sul periodo dall’1.1.1990 al 23.12.1997, data di deposito del ricorso, per cui non era maturata la prescrizione quinquennale. Era pacifico che alla fine del 1983 la lavoratrice era stata inquadrata nel 4^ livello in relazione alla qualifica, inerente a tale categoria, di impiegata-dattilografa. Tali mansioni non erano successivamente mutate se non per aspetti quantitativi (in relazione a richieste ed esigenze della stessa lavoratrice), sicchè doveva ritenersi illegittima la successiva attribuzione di inquadramenti deteriori. Era poi mancata qualsiasi censura rispetto alla parte delle sentenza di primo grado che aveva ritenuto attuata una durata dell’orario di lavoro di 4,5 (o 4.30) ore al giorno per cinque giorni alla settimana sulla base di concordi deposizioni testimoniali e quindi sul punto si era formato il giudicato, a nulla valendo la richiesta dell’appellante di far sottoporre al perito contabile un quesito aggiuntivo relativo al calcolo delle retribuzioni spettanti sulla base delle ore lavorative risultanti dalle buste paga (peraltro in contrasto con le risultanze di concordi deposizioni testimoniali).

Sulla base dei conteggi eseguiti risultava che la lavoratrice, con riferimento all’orario effettivo suindicato, aveva percepito nel periodo tra l’1.1.1990 e il 23.12.1997 somme decisamente superiori a quelle derivanti dall’applicazione dei minimi del c.c.n.l. (L. 177.232.058 rispetto a L. 114.767.251), sicchè non sussisteva alcuna ragione di credito dell’appellante nei confronti dell’appellata.

B.L. ricorre per cassazione con due motivi. La intimata federazione provinciale del SUNIA resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e dell’art. 2103 c.c., omessa pronuncia e incoerenza e contraddizione tra motivazione e dispositivo. Si lamenta che nel dispositivo, in contrasto con la motivazione, sia stata omesso l’accertamento del diritto della ricorrente all’inquadramento nel 4^ livello contrattuale.

Al riguardo è condivisibibile l’eccezione di inammissibilità del motivo opposta dalla controricorrente, basata sul rilievo che la portata decisoria e di potenziale giudicato di una sentenza deve essere valutata sulla base non solo del dispositivo, ma anche delle ragioni, specificate in motivazione, che sorreggono la decisione enunciata nel dispositivo. E in effetti nella motivazione della sentenza non solo si rileva in maniera inequivoca che alla B. spettava l’inquadramento nel 4^ livello del CCNL, ma anche tale elemento è stato posto alla base dei conteggi fatti eseguire dal c.t.u., e recepiti dal giudice di appello, al fine di verificare se si era verificata la corresponsione alla lavoratrice di somme inferiori – tenuto conto anche dell’orario osservato – rispetto ai minimi contrattuali. Non vi è quindi alcuna contraddizione tra dispositivo e motivazione e le ragioni determinanti della decisione concorrono a determinare la portata della decisione, in base al principio secondo cui la soccombenza che determina l’interesse ad impugnare deve essere valutata non solo alla stregua del dispositivo della sentenza, ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione che siano suscettibili di passare in giudicato quali presupposti logici necessari della decisione (Cass. n. 8148/1998 e 10869/1999, relative ad una pronuncia di rigetto; Cass. n. 7681/1996, 8865/1994, 10498/2001; Cass. S.U. n. 2874/1998). Per vero, non mancano alcune pronunce di questa Corte secondo cui il principio sulla individuazione della portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale, anche ai fini dell’estensione del giudicato anche sulla base della sua motivazione troverebbe applicazione solo per le decisioni di merito il cui dispositivo contenga una pronuncia di accertamento o di condanna, e non anche per le pronunce di rigetto della domande (cfr. Cass. n. 3373/2001 e 242/2003), ma tale prudenziale orientamento può riguardare solo il caso di motivazioni contenenti considerazioni scindibili e concretamente non determinanti ai fini della decisione.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè del principio di non contestazione.

Si sostiene che, riguardo all’orario di lavoro osservato dalla ricorrente e da prendere in considerazione ai fini dei conteggi, assumevano rilievo decisivo ed assorbente, con superamento anche del giudicato rilevato dal giudice di appello, i dati risultanti dai fogli paga, considerato il particolare loro valore probatorio e la mancata deduzione dell’osservanza da parte della lavoratrice di un orario diverso da quello risultante dalle buste paga.

Neanche questo motivo è suscettibile di accoglimento, dato che censura il punto della decisione relativo all’orario di lavoro osservato dalla ricorrente con riferimento al merito e non al pregiudiziale rilievo, costituente l’effettiva ratio decidendi, circa la formazione del giudicato interno sulla questione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, si ritiene giustificata la loro compensazione, considerato che l’impugnazione, relativamente al primo motivo, risulta espressione di una ragionevole cautela difensiva, alla luce anche della non assoluta chiarezza giurisprudenziale sulla portata del giudicato delle pronunce di rigetto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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