Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18706 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Equitalia Polis S.pA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, via Faravelli 22, presso l’avv.

Maresca Arturo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Z.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli

43, presso l’avv. d’Ayala Valva Francesco, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 50/14/07 del 17/1/08.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“Equitalia Polis S.p.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento IRPEF. Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Puo’ essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti gli altri, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 22 la ricorrente censura la declaratoria di inammissibilita’ dell’appello, per essere stato depositato in segreteria un atto in fotocopia anche nella firma.

Il primo motivo e’ manifestamente fondato.

Sia pure in fattispecie inversa, questa Corte ha affermato che non e’ del tutto priva di sottoscrizione la copia dell’atto introduttivo del processo tributario, notificata all’altra parte, che risulti essere una fotocopia dell’originale, regolarmente sottoscritto dal difensore, depositato nella cancelleria del giudice, sicche’ il ricorso, recante la sottoscrizione in copia fotostatica, la cui conformita’ a quella dell’originale non sia stata contestata, e’ ammissibile, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, commi 3 e 4 (Cass. 5257/04).

Con riferimento al processo ordinario si e’ d’altro canto affermato che la costituzione in giudizio dell’attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell’atto di citazione, anziche’ – come previsto dall’art. 165 cod. proc. civ. – l’originale dello stesso, costituisce mera irregolarita’ rispetto alla modalita’ stabilita dalla legge, ma, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, non determina nullita’ della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado (Cass. 15777/04).

L’esame del secondo e del terzo motivo, relativi al merito, e’ rimesso al giudice del rinvio”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

 

 

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