Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18706 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18706 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6272/2011 R.G. proposto da
Ferruccio Bogetti, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Lucisano, presso
cui è elettivamente domiciliato in Roma alla via Crescenzio n.91;
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, costituita ai soli
fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370,
comma 1, c.p.c.;
-resistenteavverso la sentenza n.01/31/10 della Commissione Tributaria Regionale
del Piemonte, sez. XXXI, del 9/6/09, depositata il 14/1/2010 e non
notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2018 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro;

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Data pubblicazione: 13/07/2018

RILEVATO CHE:
1. Ferruccio Bogetti ricorre con sei motivi contro l’Agenzia delle Entrate per
la cassazione della sentenza n.01/31/10 della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte, sez. XXXI, del 9/6/09, depositata il 14/1/2010 e
non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia
concernente l’impugnativa della cartella di pagamento n.110 2006

n.600/73 del Modello unico /2003 per omesso versamento di importi dovuti
per l’annualità 2002 a titolo di IRPEF, oltre addizionali e sanzioni, nonché
per la tassa smaltimento rifiuti;
2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. del Piemonte, confermando la
sentenza della C.T.P. di Torino, riteneva infondate le numerose doglianze
dell’appellante, condannandolo al pagamento delle spese di causa;
3. a seguito del ricorso del contribuente, l’Agenzia delle Entrate si
costituisce, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di
discussione ex art.370, comma 1, c.p.c.;
4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 maggio
2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il
primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168,
conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
CONSIDERATO CHE:
1.1. con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 7, comma 1, 16, comma 2, D.Lgs.n.472/97; artt. 7,
comma 3, L.n.212/00 e 12, comma 3, D.P.R. n.602/73; artt. art.17, comma
3, D.Lgs. n. 472/97; art. 62 D.Lgs. n.546/92, in relazione all’art.360,
comma1, nn.3 e 5, c.p.c.;
in sintesi, il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione delle sanzioni,
applicate in misura superiore al minimo e senza tener conto della
continuazione;
1.2. il motivo è infondato;
1.3. ed invero, “l’eventuale irrogazione di sanzioni, se contestuale
all’accertamento dell’imposta, si deve ritenere motivata quando la pretesa
fiscale venga definita nei suoi elementi essenziali e sia precisata la

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00398742 55, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 ter D.P.R.

sanzione” (cfr. Cass. sent. n. 16484/16, in materia di ICI, n. 9774/10, in
tema di diritti doganali);
nel caso di specie, come già rilevato dal giudice di appello, la cartella,
sia pure sinteticamente, è sufficientemente motivata in ordine ai tributi per i
quali è stato omesso il pagamento ed in relazione ai quali è stata irrogata la
sanzione;

per l’applicazione della continuazione e tale statuizione non è stata
specificamente impugnata dal ricorrente, che si è limitato a contestare
l’insufficiente motivazione della cartella impugnata in ordine alle sanzioni
applicate;
2.1. con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 7, comma 1 e comma 3, L.n.212/00 e dell’art. 62
D.Lgs. n.546/92 , in relazione all’art.360, comma1, nn.3 e 5, c.p.c.;
secondo il ricorrente, il ruolo presentava una motivazione carente, che
non era idonea a chiarire in maniera adeguata le ragioni dell’avvenuta
iscrizione;
2.2. il motivo è inammissibile;
2.3. invero, “in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per
difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., avverso la sentenza che abbia ritenuto
correttamente motivato l’atto impositivo, qualora non sia trascritta la
motivazione di quest’ultimo, precludendo, pertanto, al giudice di legittimità
ogni valutazione” (Cass. sent. n.9228/2015);
nel caso di specie, la cartella di pagamento non è riportata
integralmente nel ricorso, che risulta carente ai fini dell’autosufficienza;
comunque, gli stralci del contenuto della cartella, riportati nella parte
introduttiva dell’atto di ricorso, non evidenziano alcuna carenza di
motivazione, essendo indicati gli importi dovuti, l’annualità, la causale e le
sanzioni;
3.1. con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 602/73 e dell’art. 62 D.Lgs. n.546/92 , in
relazione all’art.360, comma1, nn.3 e 5, c.p.c.;

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inoltre, la C.T.R. del Piemonte ha escluso che ricorressero i presupposti

in particolare, il ricorrente reitera l’eccezione relativa all’assenza di
sottoscrizione del ruolo, contestando sul punto un’omessa pronuncia del
giudice di appello, che non avrebbe dato alcuna motivazione con riferimento
alla mancanza di prova della sottoscrizione in oggetto;
con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 12, comma 4, D.P.R. n.602/73 e 2, comma 1, D.M.

300/99; eccesso di potere per violazione norma interna DRE Piemonte, 1
giugno 2001, prot.43065; art.2697 c.c., eccesso di potere per
contraddittorietà; art. 62 D.Lgs. n.546/92, in relazione all’art.360, commal,
nn.3 e 5, c.p.c.;
il ricorrente, nella parte espositiva del motivo, lamenta l’omessa
pronuncia da parte del giudice di appello, che non avrebbe dato alcuna
motivazione in riferimento all’assenza di prova della sottoscrizione dell’atto
impugnato da parte di un soggetto privo della qualifica dirigenziale;
con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 12, comma 4, D.P.R. n.602/73 e 2, comma 1, D.M.
n.321/99; art. 4, secondo comma, D.Lgs. n. 165/01; artt.66, 67, comma 1,
e 68 D.Lgs. n. 300/99; delibera 13.12.2000 n.6; artt.1 , lett. b), e 4,
comma 1, R.D. n.262/42; art. 71, comma 3, D.Lgs. n.300/99; art.4, comma
1, delibera 30.11.2000 n.4; art. 62 D.Lgs. n.546/92, in relazione all’art.360,
comma1, nn.3 e 5, c.p.c.;
il ricorrente, in sintesi, si duole del fatto che il giudice di appello
avrebbe omesso di pronunciare in ordine al fatto che l’atto impugnato non
era stato sottoscritto dal Dirigente dell’Ufficio Centrale, ma dal Direttore
dell’Ufficio locale di Torino 2;
3.2.1 motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono
complessivamente inammissibili;
3.3. in primo luogo è di immediata evidenza la difficoltà di ricondurre
gli stessi ad una delle ipotesi tipiche di censura previste dall’art.360, comma
1, c.p.c., a causa della commistione dei diversi profili di doglianza (la
rubrica, pur contenendo, quanto ai profili di censura, il riferimento
normativo all’art.360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., esplicita unicamente la

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n.321/99; art. 4, secondo comma, D.Lgs. n. 165/01; artt.19 e 53 D.Lgs. n.

doglianza relativa alla violazione e falsa applicazione delle norme di legge
specificamente indicate; nella successiva esposizione, invece, il ricorrente,
senza alcun riferimento ad un’eventuale nullità della sentenza, lamenta
un’omessa pronuncia da parte del giudice di appello, ricollegabile al profilo
di censura di cui all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.);
comunque, i motivi risultano inammissibili anche per l’ulteriore ragione,

che, come è stato più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il
ruolo e la relativa cartella di pagamento siano sottoscritti, ai fini della loro
validità;
invero, come si legge nella recente ordinanza n.1545/2018, fatta
eccezione per alcuni limitati e specifici atti fiscali, come ad esempio l’avviso
di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che
«è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art.
56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle
imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la
sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva
da lui delegato» (cfr. Cass. n. 18758 del 2014 e la giurisprudenza ivi citata),
vige il principio che “l’atto amministrativo non è invalido solo perché privo di
sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell’atto all’organo amministrativo
titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta
anche dal contesto dell’atto stesso (nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza impugnata che aveva annullato un provvedimento di diniego di
condono esclusivamente in ragione dell’assenza di firma, omettendo
qualunque ulteriore verifica)” (Cass., n. 11458 del 2012);
inoltre, la Corte ha affermato che “il difetto di sottoscrizione del ruolo
da parte del capo dell’ufficio — al pari della mancanza di sottoscrizione della
cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo
all’Autorità da cui promana — non incide in alcun modo sulla validità
dell’iscrizione a ruolo del tributo” (cfr. Cass. n. 19761 del 2016, che
richiama Cass. n. 26053/15, n. 6199/15, n. 6610/13, nonché Corte cost. n.
117 del 2000, secondo cui costituisce “diritto vivente” il principio in base al
quale «l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto

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di carattere assolutamente assorbente di ogni contestazione del ricorrente,

amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che
dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza
l’autorità da cui l’atto proviene»);
alla luce dell’ampia giurisprudenza citata, da cui si evince che la
mancanza della sottoscrizione (ove provata) non è causa di nullità del ruolo
e della cartella di pagamento, emessa in conformità con il modello

vertono su circostanze non decisive;
4.1. con il sesto motivo, il ricorrente censura la violazione e mancata
applicazione dell’art.15, comma 2 bis, D.Lgs. n. 546/92 e della tabella A,
parte II, n.12, n.19 e n.20 D.M. n.127/04; violazione e mancata
applicazione dell’art.112 c.p.c.;
4.2. il motivo è inammissibile;
4.3. al di là della già rilevata incertezza terminologica nella sua
esposizione (il ricorrente più volte lamenta “l’ultrapetizione” della pronuncia
sulle spese), il motivo risulta inammissibile perché “in tema di condanna
alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso
che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata,
nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con
riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione
è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il
quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con
la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere
discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di
compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di
soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti
motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti
(minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (Cass. sent.
n.19613/17);
nel caso di specie è evidente che il ricorrente lamenta la quantificazione
delle spese processuali poste a carico dell’appellante soccombente, senza
denunciare alcuna violazione di legge del giudice di merito, che ha statuito
nell’ambito del suo potere discrezionale, ampiamente motivando in

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ministeriale, i motivi di ricorso in esame risultano inammissibili, perché

sentenza;
per quanto fin qui osservato, il ricorso va complessivamente rigettato;
nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, poiché
non vi è stata attività difensiva nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 17 maggio 2018

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