Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18706 del 01/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 01/07/2021), n.18706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24241-2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DAISY D’ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/01/2019.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Equitalia Centro SPA, cui in corso di causa subentrava l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), evocava in giudizio davanti al Tribunale di Chieti, D.S. e la figlia D’.Sa., per sentire accogliere la domanda revocatoria dell’atto di donazione dell’8 agosto 2012 con il quale il primo aveva trasferito alla figlia una serie di beni in Chieti, deducendo la sussistenza dei presupposti dell’art. 2901 c.c., attesa l’esistenza di un debito ingente nei confronti di ADER e i requisiti dell’eventus damni e del consilium fraudis da parte di D’.Sa., figlia del donante;

nella contumacia di quest’ultima si costituiva D.S. contestando i profili relativi alla sussistenza dell’eventus damni, della scienza e del consilium fraudis;

il Tribunale di Chieti, con sentenza del 12 Aprile 2017, accoglieva la domanda dichiarando l’inefficacia dell’atto di donazione, sussistendo i presupposti per l’azione revocatoria; avverso tale decisione proponeva appello D.S. sulla base di due motivi relativ4, al requisito del pregiudizio, trattandosi di bene già precedentemente ipotecato. Sotto altro aspetto, attesa la presenza di ipoteche, parte attrice non avrebbe verosimilmente potuto soddisfarsi. Si costituiva Equitalia chiedendo il rigetto della impugnazione;

la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 23 gennaio 2019, rigettava l’impugnazione condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione D.S.. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER).

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente richiamato la giurisprudenza di legittimità a sostegno della propria decisione senza considerare che, al contrario, secondo la Corte di Cassazione il giudice di merito dovrebbe operare una valutazione prognostica e valutare la fattibilità o meno del potenziale soddisfacimento dell’agente che interviene in sede revocatoria. Nel caso di specie, l’ammontare delle garanzie reali (ipoteche), superava di ben otto volte il valore degli immobili, per cui il giudice di merito avrebbe dovuto prendere atto dell’impossibilità di soddisfacimento del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate; il motivo è inammissibile perchè non specifico. In primo luogo, non è individuata l’ipotesi tra quelle tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., alla quale il ricorrente intende riferirsi. In secondo luogo, la censura è dedotta in assoluta violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, facendo riferimento a profili fattuali ed a valutazioni, delle quali non viene trascritto il contenuto, allegata la fonte o localizzato l’atto all’interno del fascicolo di legittimità. Infine, non è individuata l’argomentazione giuridica in base alla quale la Corte territoriale avrebbe violato le disposizioni di legge, neppure richiamate dal ricorrente;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021

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