Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18705 del 13/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/09/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 13/09/2011), n.18705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – rel. Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO STEFANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSCONI FABIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO S.C.A.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell’avvocato PETRONIO UGO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAZZOTTA ORONZO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/07/2008 R.G.N. 254/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato PETRONIO UGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.P.G., a seguito di cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 484/2001 del 26 giugno 2001, riassumeva, innanzi alla designata Corte di Bologna, il giudizio, instaurato su suo ricorso avanti al Tribunale di Firenze, nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, insistendo per l’accertamento e declaratoria d’invalidità del licenziamento intimatogli dalla banca, datrice di lavoro, o, comunque, dell’accordo solutorio formalizzato nella lettera del 5.3.1999 – mai revocato – anche al fine di eliminare dubbi in merito alla presunta fondatezza degli addebiti disciplinari a lui mossi -con missiva del 17.2.1999-, nonchè per conseguire effetti risarcitori conseguenti alla (accertanda) illecita condotta della controparte, oltre alla condanna alla reintegra nel posto di lavoro o all’equivalente risarcitorio, da determinare in misura non inferiore a cinque mensilità.

Ritualmente costituitasi, la BCCC (Banca di Credito Cooperativo di Cambiano) resisteva alla originaria domanda, instando per il rigetto del ricorso. Contestando le opposte doglianze, la Banca poneva l’accento sull’ampio spazio temporale intercorso tra il 29 gennaio (risposta del C. alla disamina assembleare circa i suoi comportamenti ed il suo ruolo di direttore generale, indi censurati) ed il 5 marzo 1999, idoneo a far maturare decisioni assunte dal ricorrente, persona non condizionata nè sottoposta a pressioni.

Escludeva, quindi, l’interesse ad impugnare il licenziamento, seguito da valido atto di dimissioni e, comunque, rivendicava la legittimità del proprio operato.

Con sentenza dell’11 maggio 2000, il Tribunale di Firenze rigettava il ricorso. Al licenziamento, secondo il Tribunale , aveva prestato sostanziale acquiescenza il C., direttore generale dell’Istituto di credito, allorchè, presentando dimissioni, aveva coevamente chiesto che non fosse fatta menzione nel verbale del CdA dell’intimato recesso : istanza recepita.

L’atto di dimissioni – sempre secondo il Tribunale -, ancorchè rassegnate in un contesto di aspro contenzioso, era intervenuto spontaneamente, difettando sia la minaccia che la violenza, pur prospettate dal ricorrente, ed era idoneo ad interrompere il rapporto, indipendentemente dal pregresso atto di licenziamento, comunque non censurabile, essendo risultate documentalmente fondate le contestazioni disciplinari elevate nei confronti del C. dal CdA e, quindi, sussistente la lesione del vincolo fiduciario inter partes.

La Corte d’appello di Firenze , accogliendo il ricorso del C., riformava la sentenza del Tribunale, dichiarando l’illegittimità del licenziamento e condannando la BCCC alla reintegrazione del direttore generale nel suo posto di lavoro ed al risarcimento del danno.

Questa Corte, sul ricorso proposto dalla BCCC, con sentenza n. 17461/2003, censurava la decisione della Corte fiorentina, sia per la parte della controversia afferente gli addebiti disciplinari sia con riguardo al licenziamento per giusta causa, come dedotto dalla BCCC, cui era estranea – precisava la Corte di legittimità – la disciplina ex art. 18 St.Lav.

Il Giudice di legittimità, quindi, accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i successivi ed affermava che doveva ritenersi illegittimo il licenziamento, sotto il profilo formale, in difetto di poteri dell’organo intimante (nella specie l’atto di recesso disposto e comunicato brevi manu al C. dal Presidente del CdA in data 5 marzo 1999), ponendo a carico del giudice del rinvio l’onere di valutare, correttamente, l’inefficacia dell’atto emesso da organo privo di poteri e la eventuale successiva ratifica, con effetti ex tunc, dell’organo legittimamente deliberante, nonchè gli effetti dell’atto di dimissioni inseritesi medio tempore in tale contesto.

Precisava, infine, in ordine alle eccepite nullità della manifestazione di volontà del C., come da quest’ultimo prospettate, su quale soggetto il relativo onere probatorio incombesse, ovvero su colui che intendeva farle valere, nel contempo affermando che era a carico della controparte l’onere di provare l’eventuale incidenza di un successivo accordo risolutorio.

Il C. riassunto il giudizio, rinnovava la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, deducendo la inesistenza di una valida manifestazione di volontà finalizzata alle dimissioni prima della data del 5 marzo 1999.

Parte appellata, ancora resistendo ed invocando il percorso logico interpretativo fornito dal giudice di legittimità, contestava le opposte doglianze con articolate argomentazioni.

Con sentenza del 29 luglio-12 agosto 2008, l’adita Corte di Bologna rilevato, sulla base del materiale probatorio acquisito, che le dimissioni del C. erano state consapevolmente e liberamente rassegnate, conservando, intatta, la loro efficacia, anche con il sopraggiunto atto di recesso datoriale, rigettava l’appello.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre C.P.G. con otto motivi.

Resiste la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il C. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) in ordine all’omessa pronuncia sulle domande, ritualmente dallo stesso proposte e riproposte sia nel primo appello che nel giudizio di rinvio, circa declaratoria di inefficacia o risoluzione delle dimissioni connessa alla condizione che il licenziamento non fosse inviato per posta a casa del ricorrente stesso o all’inadempimento del patto che il ricorrente affermava – e chiedeva di dimostrare – aver convenuto all’atto della consegna delle medesime a mani del Presidente del CdA. La censura è infondata. Invero, la questione è stata affrontata dalla Corte d’appello che, in proposito, ha rimarcato come sfuggente apparisse la eccezione di volontà viziata, “allorchè il C. ne ancora la motivazione alla pressione psicologica nei suoi confronti con riguardo alle condizioni di salute della consorte, che non doveva apprendere del licenziamento, mediante ricevimento della relativa comunicazione epistolare”. Peraltro – rimarca la Corte territoriale-, trattasi di affermazione di parte, non sorretta da alcuna prova anche se reiteratamente esposta, dotata di singolare astrattezza, in quanto priva di ogni supporto probatorio circa circostanza che la corrispondenza “proveniente dalla banca” e diretta al C. “fosse nella libera disponibilità del coniuge”.

A ciò è da aggiungere che tale presunta condizione non risulta apposta nella lettera di dimissioni -come puntualizzato dal Giudice a quo- con conseguente inammissibilità della richiesta prova testimoniale sul punto. Secondo l’art. 2722 cod. civ., infatti, la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione ne è stata (anteriore o) contemporanea. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2709, 2702 e 2697, censura la sentenza di merito, nella parte in cui avrebbe basato il proprio convincimento circa il carattere genuino della volontà di dimissioni, facendo leva sul verbale del Cda del 4 marzo 1999 ed omettendo di considerare che tale verbale, quale atto di parte, avrebbe potuto fare piena prova solo a danno (e non a favore) della convenuta.

Il motivo è infondato, avendo la Corte di Bologna basato il proprio convincimento circa la piena consapevolezza, nel C., della scelta di dimettersi, in modo assolutamente prevalente e decisivo, sulle dichiarazioni rese dallo stesso C. nel comunicato indirizzato ai dipendenti l’8 marzo 1999, “il cui tono fermo, affatto incerto nei contenuti” -osserva la Corte territoriale, riproducendo il tenore del comunicato- corroborava “la prospettazione di una decisione maturata consapevolmente, anche se dolorosamente, che se pure espressa formalmente in data 5 marzo, doveva essere il risultato di precedenti manifestazioni consone … , sopraggiunta al termine di una travagliata, ma non condizionata riflessione”. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla validità (ovvero alla carenza dei dedotti vizi) delle dimissioni rese il 5.3.1999, lamenta una non corretta ricostruzione degli accadimenti che avevano condotto alle stesse, mentre con il successivo quarto motivo viene censurata la sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla validità (ovvero alla carenza dei dedotti vizi) delle dimissioni rese il 5.3.99 in rapporto alla presunta, asserita fondatezza del licenziamento che le aveva precedute ed indotte.

Anche questi motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono privi di fondamento.

Invero, la Corte bolognese ricostruisce puntualmente i termini della vicenda evidenziando la presenza di uno scontro irreversibile fra i due organi societari (il direttore generale, da una parte, ed il consiglio nonchè il presidente Ca., dall’altra), sui progetti per incentivare l’attività della Banca in settori diversi da quello tradizionale, come il settore assicurativo. La contrapposizione – come ricavato dalla Corte territoriale attraverso la documentazione acquisita-riguardava, in particolare, il progetto del direttore, diretto alla distribuzione delle polizze della soc. AXA e quello del Presidente e di altri consiglieri, che ritenevano più conveniente per la società di avvalersi in materia della consulenza Cabel s.r.l., nella quale la partecipazione della BCC di Cambiano era pari al 40%. Lo scontro – osserva ancora la Corte territoriale -, lungi dal potersi ritenere ristretto alle divergenze con il solo Ca., appariva, dal tenore della corrispondenza in atti, più correttamente ascrivibile ad un intento di C. di fratturare una linea unitaria, onde isolare quei rappresentanti della Banca che sostenevano l’accordo con Cabel. Ne scaturiva -trascurando accadimenti intermedi- la lettera 17 febbraio 1999, con cui venivano contestati al C. tre addebiti: a) avere disposto la vendita di prodotti assicurativi della Axa Assicurazioni, in contrasto con il deliberato del Consiglio; b) avere rassegnato le dimissioni dalle cariche ricoperte in varie società del Gruppo Cabel, senza preliminare informazione al Consiglio di amministrazione e di avere definitivamente rifiutato la riassunzione di dette cariche richiesta dal Consiglio; C) avere assunto un atteggiamento di aperta contrapposizione e contestazione rispetto alle scelte del Consiglio di amministrazione.

Acquisite le difese dell’interessato inviate il successivo 2 marzo – prosegue il Giudice d’appello -, il giorno 4 seguente, in assemblea – cui non partecipava C. – del tutto inaspettatamente il Presidente, anzichè occuparsi del prospettato licenziamento, faceva riferimento alla volontà, reiteratamente espressa dal Direttore Generale, di dimettersi attraverso il ricorso alla forma del prepensionamento. E, a puntuale riscontro, interveniva la comunicazione del 5 marzo, sottoscritta da C. e diretta al CdA, con la quale rassegnava le dimissioni da dipendente della Banca per pensionamento, con decorrenza del termine di preavviso.

Ricevuta la lettera di dimissioni – brevi manu -, il giorno seguente, 6 marzo, il CdA si riuniva nuovamente ed il Presidente comunicava che il precedente 5 marzo gli era stata consegnata dal Direttore Generale la lettera con la quale rassegnava le proprie dimissioni da dipendente della Banca per il proprio pensionamento. Il relativo verbale, indi, proseguiva, con la precisazione che la cessazione del rapporto avrebbe avuto decorrenza dal 15 marzo.

Orbene, sulla base del susseguirsi degli avvenimenti e, segnatamente, del contenuto del verbale in parola, il Giudice d’appello, dopo avere argomentato che non solo alcuna censura veniva mossa al C. ma anzi il CdA esprimeva il proprio apprezzamento per l’opera svolta dallo stesso, evidenzia come tale contesto fosse del tutto confliggente con la volontà datoriale di licenziare il proprio dipendente, Conseguenza di siffatta cesura tra atto promanante dal falsus procurator (Presidente del CdA) e ratifica ex post era che il recesso datoriale intervenuto successivamente da parte del CdA, quale soggetto investito dell’esercizio legittimo dei relativi poteri, non era riconducibile ad eventuale atto anteriore, promanante da soggetto privo di rappresentanza poichè la retroattività di efficacia era vinta da insanabile contrasto logico con l’enunciazione di stima e considerazione nei confronti del dipendente.

Pertanto, il successivo atto di recesso, promanante da organo all’uopo validamente decidente, doveva considerarsi autonomo rispetto ad ogni eventuale pregressa manifestazione di volontà del Presidente e, quindi, inidoneo a ratificare detta manifestazione di volontà di recesso con effetto retroattivo. Osserva il collegio che in tale ragionamento non è ravvisabile alcuna contraddittorietà tale da intaccare la prospettiva secondo cui, al momento della manifestazione della volontà di dimettersi, il C. non fosse ancora destinatario di un valido atto di recesso. Affermazione questa del resto assolutamente insindacabile in ragione dello spazio valutativo che questa Corte, con la richiamata pronuncia n. 17461/2003, ha lasciato aperto al giudice di rinvio. Correttamente, dunque, a questo punto il Giudice di rinvio, assodato che l’atto di dimissioni non era stato preceduto da un valido licenziamento, è passato ad esaminare la esistenza di eventuali vizi delle dimissioni stesse, lamentati dal C..

In proposito, ha richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, con riguardo alle dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento per giusta causa, può aversi l’annullamento delle medesime per violenza morale solo qualora venga accertata l’inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento, per insussistenza dell’inadempimento addebitato al dipendente, in quanto, in questo caso, con la minaccia del licenziamento il datore di lavoro persegue un effetto non raggiungibile con il legittimo esercizio del proprio diritto di recesso (Cass. n. 15926/2004).

Da tale premessa la Corte bolognese trae l’insindacabile convincimento secondo cui “nella fattispecie, i contrastati avvenimenti pregressi hanno adeguatamente consentito al dipendente di avere consapevolezza di una situazione non tranquillizzante, le cui conseguenze erano astrattamente prevedibili e, senz’altro, ipotizzabili, ancorchè remote; anzi, dagli atti si evince una valutazione di ragionato convincimento dell’esercizio del proprio potere in antitesi a quello del Presidente, come tale pervicacemente attivato nel resistere alle contestazioni e, in generale, agli attacchi alla sua linea operativa e programmatica”.

Alla luce della richiamata giurisprudenza, la Corte bolognese, dunque, ha valutato in modo insindacabile la fattispecie dedotta in causa rilevando l’improponibilità di qualsivoglia “ipotesi di minaccia idonea, essendo certamente nei poteri della Banca recedere dal rapporto di lavoro con il Direttore Generale assumendo a giustificatezza la serie dei pregressi comportamenti e delle sottese contestazioni disciplinari”.

Con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui avrebbe definito tardive le sue eccezioni circa il dolo e/o l’errore che avrebbero inficiato le dimissioni.

Il motivo è privo di fondamento perchè la sentenza del giudice di rinvio non si è limitata ad evocare la tardività dell’eccezione, ma l’ha esaminata nel merito, escludendo motivatamente i lamentati vizi.

Con il sesto motivo il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, a suo dire, sarebbe andata ultra petita, per avere omesso di pronunziarsi in ordine alla “autonoma domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento, che il ricorrente aveva dedotto illustrando l’interesse che la sorreggeva anche nell’ipotesi in cui fossero state ritenute valide le dimissioni”.

L’infondatezza del motivo emerge da quel pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice di merito non è affatto onerato di prendere posizione su tutte le domande ed eccezioni proposte dalle parti (Cass. n. 13649/2005).

Nel caso in esame per il Giudice di rinvio l’inefficacia-inesistenza del licenziamento e la dichiarata piena legittimità delle dimissioni costituiscono motivi sufficienti per considerare assorbita ogni altra questione.

Posta, infatti, l’esistenza della manifestazione di volontà diretta alla cessazione del rapporto (dimissioni), il C. non aveva nè ha alcun interesse giuridicamente rilevante a far valere siffatta illegittimità.

Con i motivi settimo ed ottavo viene riproposta sub specie di violazione degli artt. 1429,1435 e 1439 cod. civ. la questione secondo cui, posto che il Presidente della banca avrebbe “millantato”, nel colloquio con il C., di avere ottenuto dal Cda il consenso al suo licenziamento, una volta accertato che tale consenso non c’era e che il licenziamento era quindi inesistente, il Giudice avrebbe dovuto ravvisare l’esistenza della minaccia e/o del dolo e/o dell’errore che avrebbero viziato il consenso del C.. Di qui la violazione delle menzionate norme codicistiche.

Sennonchè sul punto, correttamente il Giudice di rinvio, ritenendo prospettabile anche se non provata, l’ipotesi che il presidente Ca., nei primi colloqui abbia potuto spendere una rappresentatività del CdA ancora da acquisire, con valutazione di merito incensurabile in questa sede, ritenuto di dedurre dalla ricognizione delle circostanze di fatto l’esistenza di un “consenso maggioritario” all’interno del Consiglio della banca in ordine alla opportunità di risolvere il rapporto con il direttore generale. Con la conseguenza che il presidente avrebbe comunque potuto “recuperare la volontà consiliare per formalizzare la risoluzione del rapporto.

Profilo questo ritenuto correttamente incontestabile dal giudice di rinvio.

Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 4.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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