Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18705 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche n. 152/2/08 del 21/11/08.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF relativo a plusvalenza da cessione di azienda.

L’intimata non si e’ costituita.

Il ricorso contiene un motivo. Puo’ essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo l’Agenzia, sotto il profilo della violazione di legge, censura la sentenza impugnata quanto all’affermazione secondo cui il valore definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro non puo’ costituire una valida presunzione ai fini della determinazione del reddito da plusvalenza.

Il mezzo e’ manifestamente fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di accertamento del reddito d’impresa, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro puo’ essere legittimamente utilizzato dall’Amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione dell’azienda, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato, mediante la prova, desumibile dalle scritture contabili o da altri elementi, di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (Cass. 4057/07, 21055/05). La circostanza che il valore nella specie accertato derivi da accertamento con adesione dell’acquirente non muta evidentemente i termini della questione, restando salva la possibilita’ per il venditore di offrire la prova contraria”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

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