Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18705 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18705 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8858/2010 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,;
– ricorrente contro
Foglietta Agostino, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Cassano,
presso cui è elettivamente domiciliato in Roma alla via Edoardo D’Onofrio
n.43;
-contro ricorrenteavverso la sentenza n.26/22/09 della Commissione Tributaria Regionale
del Lazio, sez.22, depositata il 6/2/2009 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2018 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro;
RILEVATO CHE:
1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con quattro motivi contro Foglietta
Agostino per la cassazione della sentenza n.26/22/09 della Commissione

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Data pubblicazione: 13/07/2018

Tributaria Regionale del Lazio, sez.22, depositata il 6/2/2009 e non
notificata, che ha accolto l’appello del contribuente, in controversia
concernente l’impugnativa degli avvisi di accertamento emessi a seguito di
accertamento sintetico del maggior reddito ai fini Irpef, ex art. 38 comma 4,
D.P.R. n.600/73, per gli anni 1998 e 1999;
2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. del Lazio riteneva che

contribuente di un fondo per 320.000.000 di vecchie lire, a fronte di un
reddito dichiarato per lo stesso anno di 1.327.000 di lire e della mancata
risposta al questionario, non costituisse un elemento sufficiente per
procedere all’accertamento sintetico del maggior reddito ai sensi dell’art.38,
comma 4, D.P.R. n.600/73;
3. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente si
costituisce, resistendo con controricorso;
4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/12/2016, ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo
come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv.
in legge 25 ottobre 2016, n.197;
5. il contribuente ha presentato memoria, con cui dichiarava l’avvenuta
adesione alla sanatoria di cui all’art.39, comma 12, D.L. n.98/2011,
convertito dalla legge n.111/2011, ed ha chiesto dichiararsi cessata la
materia del contendere, con conseguente cassazione della sentenza
impugnata;
6. il ricorso è stato nuovamente fissato per la camera di consiglio del 17
maggio 2018, con richiesta di chiarimenti all’Amministrazione sull’esito della
sanatoria;
CONSIDERATO CHE:
1.1. Preliminarmente va esaminata la questione relativa alla definizione
della sanatoria da parte del contribuente;
l’art.39 comma 12 D.L. n.98/2011, convertito dalla legge n.111/2011,
ai fini della definizione della lite, richiede il deposito dell’attestazione di
regolarità della domanda di condono e del pagamento integrale di quanto
dovuto;

2

l’incremento patrimoniale realizzatosi nel 1999 con l’acquisto da parte del

in assenza della comunicazione degli uffici, attestante la regolarità della
domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto, ed in
mancanza della dichiarazione di parte ricorrente (nel caso di specie
l’Agenzia delle Entrate) di rinunzia al ricorso non può essere dichiarata la
cessazione della controversia;
passando all’esame del primo motivo, la ricorrente denuncia la

n.600/73, in relazione all’art.360, commal, n.3 , c.p.c.;
in sintesi, la ricorrente pone il quesito se sia erronea l’interpretazione
delle norme suindicate da parte del giudice di appello, che ha annullato
l’avviso di accertamento dell’Ufficio sul presupposto che in materia di redditi
fondiari il coltivatore diretto sia tenuto a dichiarare esclusivamente
l’imponibile determinato sulle tariffe d’estimo del fondo, senza possibilità
per l’Amministrazione di procedere all’accertamento sintetico del reddito;
con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt.38, comma 4, e 42 D.P.R. n.600/73, 2697 e 2727
c.c. in relazione all’art.360, comma1, n.3 , c.p.c.;
la ricorrente Agenzia pone il quesito se, a fronte dell’accertamento
sintetico effettuato dall’Ufficio ai sensi dell’art.38, comma 4, D.P.R.
n.600/73, spettasse al contribuente dimostrare che i redditi percepiti grazie
all’attività agricola erano sufficienti all’acquisto del fondo o che tale acquisto
era avvenuto con l’impiego di redditi non tassabili o separatamente tassati;
con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt.112 e
115 c.p.c.,. in relazione all’art.360, comma1, n.4 , c.p.c., ponendo il quesito
se il giudice di appello poteva porre a base del proprio convincimento
circostanze (quali la presenza di sovvenzioni all’agricoltura) mai allegate
dalle parti e costituenti scienza privata del giudice;
con il quarto motivo, la ricorrente denuncia l’insufficienza della
motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi
dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., relativamente all’esame delle circostanze
da cui il giudice di appello ha tratto la convinzione della sussistenza di
elementi giustificativi dell’incongruenza tra il reddito dichiarato dal
contribuente e il prezzo di acquisto del fondo;

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violazione e falsa applicazione degli artt. 34 T.u.i.r. e 38, comma 4, D.P.R.

1.2. i motivi possono essere esaminati congiuntamente, sono
complessivamente fondati e vanno accolti;
1.3. ed invero, “ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, e del d.m. 21 luglio 1983, l’Amministrazione delle finanze può
legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della
dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del

fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione
reddituale prospettata dal contribuente (consistenti negli indici di spesa più
vari e, nella specie, dall’acquisto di beni immobili), si possa fondatamente
presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile
complessivo, incombendo, in tal caso, al contribuente, a norma del comma
sesto dell’art. 38 cit., l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi
frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di
vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o
separatamente tassate” (Cass. sent. n. 19557/14);
secondo il principio enunciato dalla Corte, la circostanza che il
contribuente sia un coltivatore diretto e che il reddito agrario, ai sensi
dell’art.34 t.u.i.r., venga determinato mediante l’applicazione delle tariffe
d’estimo, non preclude all’Amministrazione la possibilità di procedere
all’accertamento sintetico, ex art.38, comma 4, D.P.R. n.600/73, nel caso in
cui vi siano indici di una maggiore capacità contributiva;
in tal caso l’onere della prova si sposta sul contribuente, che è tenuto a
dimostrare che i redditi effettivi, frutto della sua attività agricola, sono
sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre
fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate;
nel caso di specie, a fronte dell’accertamento sintetico effettuato
dall’Amministrazione, per l’evidente incongruenza tra il reddito annuale
dichiarato dal contribuente (zero lire per il 1999 e 1.327.000 lire per il
1998) ed il prezzo pagato per l’acquisto del fondo (320.000.000 di lire per
la compravendita stipulata il 27/7/1999), la C.T.R. del Lazio non ha
adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di elementi giustificativi
di tale incongruenza;

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V

reddito agrario e dominicale – determinati in base agli estimi catastali – del

in particolare, come rilevato dall’agenzia ricorrente, il giudice di appello
ha ritenuto che il contribuente disponesse dei risparmi di quarant’anni di
attività agricola e di sovvenzioni, senza indicare alcun supporto probatorio a
quanto affermato, anzi facendo riferimento ad elementi (le sovvenzioni) mai
dedotti dalle parti;
per quanto fin qui osservato, il ricorso va accolto con conseguente

diversa composizione, affinchè, in applicazione dei principi di diritto sopra
richiamati, proceda ad un nuovo esame del merito, adeguatamente
motivando in ordine alla sussistenza di elementi giustificativi, idonei ad
inficiare l’accertamento sintetico dell’amministrazione, decidendo anche
sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17 maggio 2018
Il Presidente
(Giuseppe Locatelli)

cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. del Lazio, in

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