Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18705 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 10/09/2020), n.18705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6794-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AIA ALMES SCARL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO

TARANTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 254/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, proposta in data 9 aprile 2008 L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, relativa al 90% dei tributi versati per l’IRPEF relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992 e per l’IVA relativamente agli anni d’imposta 1991 e1992.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, pur evidenziando che la parte contribuente svolgeva all’epoca attività d’impresa, accoglieva l’appello dell’Ufficio quanto all’IVA in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 luglio 2015 in causa C82/14 in virtù del principio della neutralità dell’IVA e lo respingeva quanto all’IRPEF in quanto il rimborso richiesto è inferiore a quello limite fissato con il regolamento de minimis;

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi; la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, della VI Direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia CE con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della sesta sezione della Corte di Giustizia CE con sentenza del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, nonchè della Decisione della Commissione Europea del 2015 5549 Final del 14 agosto 2015, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè il contribuente, in quanto titolare di un reddito da lavoro autonomo, non ha diritto a tale beneficio e per il rispetto del principio de minimis non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal Regolamento UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo, dovendosi evitare sovra compensazioni e con prova a carico del contribuente;

con il secondo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in quanto la prova della sussistenza de requisiti per ottenere il rimborso è in capo al contribuente;

ritenuto che i motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere affrontati congiuntamente e sono entrambi fondati;

ritenuto infatti che, in tema di aiuto di Stato erogato a un’impresa per calamità naturali questa Corte ha affermato:

in considerazione dell’incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato, la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l’interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C 2015/5549, prevede delle agevolazioni fiscali che non spettano a chi svolge attività di impresa (nell’accezione Eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo “status” giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica – consistente nell’offrire sul mercato beni e servizi -, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività “protette”), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento “de minimis” applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purchè il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita al momento dell’evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l’onere della relativa prova (Cass. n. 30373 del 2019);

il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, p. 2, lett. b), TFUE (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali). Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova – che nella specie non risulta fornita – per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non superi la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, p. 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto: Cass. n. 33774 del 2019; Cass. n. 30373 del 2019 cit.; Cass. n. 19133 del 2019; Cass. n. 17199 del 2019); n. 7704 del 2020;

ritenuto che pertanto, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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