Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18704 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV

MAGGIO N. 43, presso lo Studio Legale e Tributario Miccinesi

&

Associati, rappresentata e difesa dall’avv. Puri Paolo giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 298/14/08 del 28/10/08 depositata il 18/11/2008.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dell’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente contro il silenzio – rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP. La contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Puo’ essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, nei limiti di cui in motivazione, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con i due motivi, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere apoditticamente affermato l’inesistenza del requisito della autonoma organizzazione, senza dare conto della circostanza, evidenziata dall’Ufficio, che, nelle dichiarazioni dei redditi della contribuente relativi agli anni di imposta considerati, erano esposte spese di non esiguo ammontare.

I due motivi sono manifestamente fondati, nei limiti di cui in motivazione.

In tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit decida, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in asserii di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre).

Nel caso di specie, il giudice tributario non ha dato adeguato conto dell’iter logico in base al quale e’ pervenuto al giudizio di non imponibilita’ e, in particolare, non ha mostrato di tenere alcun conto degli elementi, pur significativi, evidenziati dall’Ufficio”;

che la controricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della CTR Lazio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

 

 

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