Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18704 del 13/07/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18704 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
ORDINANZA
C.C. 17-05-2018
sul ricorso proposto da:
POLISI GUGLIELMO elettivamente domiciliato in Roma, viale
Giulio Cesare 21-23 presso lo studio dell’Avv.Carlo Bousier Niutta
e rappresentato e difeso dal Prof.Avv.Settimio di salvo tefano
Zunarelli, per procura a margine del ricorso
– ricorrente contro
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore centrale pro
tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale
dello Stato che la rappresenta e difende;
-resistentee contro
EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Pasubio n.2
presso lo studio dell’Avv.Marco Merlini che la rappresenta e
difende unitamente all’Avv.prof.Andrea Pisani Massamorbile per
procura in calce al ricorso.
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della CAMPANIA, n.3/50/11, depositata il 10 gennaio
Data pubblicazione: 13/07/2018
2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17 maggio 2018 dal relatore Cons.Roberta Crucitti
Rilevato che:
nella controversia originata da impugnazione di cartella di
pagamento, portante Irpef dell’anno 1995, dovuta a titolo
due motivi avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la
Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento
dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, aveva
integralmente riformato la prima decisione (di accoglimento del
ricorso) dichiarando la validità della cartella;
Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso mentre
l’Agenzia delle entrate si è limitata a depositare atto al fine
dell’eventuale partecipazione all’udienza;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi
dell’art.375, secondo comma, e dell’art.380 bis 1 cod.proc.civ.,
introdotti dall’art.1bis del d.l. 31 agosto 2016 n.168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n.197;
Considerato che:
il ricorrente ha, tempestivamente, depositato rituale rinuncia
al ricorso debitamente notificata alle controparti;
pertanto, il processo va dichiarato estinto ex art.391 c.p.c. e
che le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 maggio
2018.
definitivo in virtù di sentenza della CTR, Gugliemo Polisi ricorre su