Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18704 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 10/09/2020), n.18704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6302-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4574/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso proposta L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, relativa al 90% dei tributi versati per l’IRPEF relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che lo ius superveniens rappresentato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, non incide sui procedimenti in corso ma solo in fase esecutiva.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal citato art. 16 octies, qualora l’ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto: tale norma avrebbe portata generale e quindi sarebbe applicabile anche al caso di specie trattandosi di procedimento pendente al momento di entrata in vigore di tale legge;

ritenuto che il ricorso va respinto;

ritenuto infatti che il motivo di ricorso è infondato in quanto, come evidenziato da Cass. 14 marzo 2018, n. 6213 (nello stesso senso Cass. n. 7498 del 2018; Cass. nn. 19133 e 19410 del 2019; Cass. nn. 4570 e 1275 del 2020) in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo;

ritenuto dunque che il ricorso è infondato e che nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituito il contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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