Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18702 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/07/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 11/07/2019), n.18702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29903-2014 proposto da:

FEDERAZIONE LAVORATORI CONOSCENZA CGIL IMOLA, FEDERAZIONE LAVORATORI

CONOSCENZA CGIL BOLOGNA, CISL SCUOLA AREA METROPOLITANA BOLOGNESE,

in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO AMERICO, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati VITTORIO ANGIOLINI, ISETTA BARSANTI MAUCERI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, ISTITUTO COMPRENSIVO N. (OMISSIS) IMOLA,

in persona del Dirigente scolastico pro tempore, ISTITUTO

COMPRENSIVO OZZANO EMILIA, in persona del Dirigente scolastico pro

tempore, ISTITUTO COMPRENSIVO PORRETTA TERME, in persona del

Dirigente scolastico pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 445/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/06/2014 R.G.N. 761/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/05/2019 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO AMERICO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 10 giugno 2014, la Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Bologna che, in sede di opposizione al decreto L. n. 300 del 1970, ex art. 28 ottenuto dalla Federazione dei lavoratori della conoscenza CGIL di Imola e di Bologna e dalla CISL Scuola di Imola e Bologna nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nonchè degli Istituti comprensivi n. (OMISSIS) di Imola, di Porretta Terme e di Ozzano Emilia aveva revocato il decreto medesimo escludendo l’antisindacalità del rifiuto opposto dalle predette Amministrazioni di fare oggetto di contrattazione integrativa le materie previste dall’art. 6, comma 2, lett. h), i) ed m) del CCNL per il comparto scuola relativo al triennio 2006/2009 stante la preclusione derivante del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 come novellato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 40;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover interpretare la disposizione novellata, che rimette alla dirigenza pubblica le misure inerenti la gestione delle risorse umane nonchè la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici, nel senso che resti sottratta alla contrattazione collettiva l’attività di determinazione dei criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale agli uffici ed alle attività di cui alle lett. h), i) ed m) del richiamato CCNL in cui maggiormente si realizza il ruolo organizzativo del dirigente e l’essere la disposizione medesima di immediata applicazione, nonostante il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 65, comma 5, e comunque ai sensi della norma di interpretazione autentica della predetta disposizione recata dal D.Lgs. n. 141 del 2011, art. 5secondo cui il previsto differimento dell’efficacia alla successiva tornata contrattuale riguardava esclusivamente le disposizioni relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi;

che per la cassazione di tale decisione ricorrono le organizzazioni sindacali Federazione dei lavoratori della conoscenza – CGIL di Imola e di Bologna e CISL Scuola Area Metropolitana Bolognese, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con un unico controricorso, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nonchè gli Istituti comprensivi n. (OMISSIS) di Imola, di Porretta Terme e di Ozzano Emilia.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, le Organizzazioni sindacali ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, CCNL 2006/2009, L. n. 300 del 1970, art. 28,D.Lgs. n. 150 del 2009, D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 5, 6 e 40 artt. 1322,1418 e 1419 c.c., lamentano la non conformità a diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale nel senso di escludere che il novellato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 rimettesse alla contrattazione collettiva nazionale, anche mediante rinvio alla contrattazione integrativa, la regolamentazione delle materie oggetto del giudizio;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2009, artt. 34, 54 e 65, D.L. 78 del 2010, art. 9, comma 17, conv. in L. n. 122 del 2010, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 20,D.Lgs. n. 141 del 2011, art. 5,art. 11 preleggi, le Organizzazioni sindacali ricorrenti lamentano l’erronea interpretazione della normativa transitoria di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 65, laddove la Corte territoriale esclude il differimento dell’efficacia della novella circa le competenze della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa alla successiva tornata contrattuale, non sostenibile neppure in base al disposto del D.Lgs. n. 141 del 2011, art. 5 in quanto non configurabile, diversamente da quanto sancito dalla stessa Corte territoriale, quale norma di interpretazione autentica avente dunque efficacia retroattiva, lettura che, ove viceversa confermata, legittimerebbe l’eccezione di incostituzionalità che, in relazione all’art. 3 Cost. ed all’art. 117 Cost., comma 1, con riguardo all’art. 6 CEDU, le Organizzazioni sindacali ricorrenti qui pure sollevano;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati;

che va premesso che il richiamo al D.Lgs. n. 165 del 200, art. 40 operato sia dalla Corte territoriale, sia con il primo motivo di ricorso non è in sè decisivo, in quanto la norma sostanzialmente rimette le questioni che riguardano la partecipazione sindacale alla disciplina del medesimo D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 9 da integrarsi poi con quella degli artt. 5 e 6;

– che ciò posto non vi è dubbio che l’oggetto del contendere riguardi profili di micro-organizzazione, relativi all’utilizzo di personale già in forza in attività ordinarie o collaterali ad esse (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5) e non scelte sul fabbisogno o di macro-organizzazione (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6).

che, dal punto di vista cronologico, la vicenda si inserisce nel periodo successivo alle modifiche che il D.Lgs. n. 150 del 2009 ha apportato al D.Lgs. n. 165 del 2001 ed assume dunque rilievo decisivo la questione di diritto transitorio in merito al momento in cui tali modifiche sono divenute efficaci rispetto alla disciplina previgente;

– che, in proposito, il D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 65 ha stabilito che “entro il 31 dicembre 2010 le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonchè a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto” (comma 1), che “in caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1 gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili” (comma 2) e che (comma 5) “le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano alla tornata successiva a quella in corso” che, successivamente, il D.Lgs. n. 141 del 2011 ha stabilito al comma 1, che, “il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 65, commi 1, 2 e 4 si interpreta nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto” e quindi, al comma 2, che “il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 65, comma 5, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali ed, in particolare, quelle contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 41, commi da 1 a 4, art. 46, commi da 3 a 7 e art. 47 come modificati rispettivamente dal citato D.Lgs. n. 150 del 2009, artt. 56,58, art. 59,comma 1, nonchè quella del D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 66, comma 3” che la tesi sostenuta dai ricorrenti per cui la predetta norma sia da ritenere non rivesta carattere interpretativo, ma abbia contenuto innovativo, è infondata, presupponendo l’interpretazione puramente letterale dell’art. 65, comma 5, per cui sarebbe differita alla successiva tornata contrattuale l’efficacia di tutte le disposizioni novellate relative alla contrattazione collettiva, una contraddizione interna alla norma, determinandosi, per effetto del disposto dei commi 1 e 2 in base ai quali i contratti integrativi, destinati ad operare nel quadro della di quanto stabilito dal contratto nazionale, avrebbero dovuto adeguarsi alla nuova disciplina di legge divenendo altrimenti inefficaci, la conseguenza distonica per cui il predetto adeguamento del contratto integrativo alla nuova disciplina di legge avrebbe dovuto aver corso sulla base di una contrattazione nazionale, che, secondo tale linea ricostruttiva, avrebbe potuto rimanere conforme alla previgente disciplina di legge;

che ne deriva che altra debba essere la lettura dell’art. 65, ad ispirare la quale non potrebbe che essere, per un verso, l’esigenza di pronto adeguamento che è insita nella disciplina dei primi due commi della disposizione e, per altro verso, la considerazione generale che l’intero sistema, quale innovato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, era tale, in difformità da quanto precedentemente previsto, da assicurare comunque preminenza alle disposizioni legali, salvo quanto da esse diversamente disposto, rispetto alla contrattazione collettiva nazionale (art. 2 D.Lgs. cit. come modificato appunto dal D.Lgs. n. 150 del 2009 cit.);

che, pertanto, la norma di interpretazione autentica, limitando, per quanto qui interessa, la dilazione di efficacia delle nuove disposizioni, rispetto alla contrattazione collettiva nazionale, solo alle regole procedurali di negoziato, esplicitava un contenuto dell’art. 65 che già era necessitato dall’esigenza di rendere tra loro compatibili i commi 1 e 2, da un lato, ed il comma 5 e ciò in una logica coerente con i principi di fondo della nuova disciplina, conseguendone quindi l’applicabilità delle nuove regole di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5 dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009, con assoggettamento della fattispecie de qua a quelle regole come formulate all’epoca dei fatti, anteriore all’ulteriore novella di cui al D.L. n. 95 del 2012, art. 2, comma 17, conv. con mofif. in L. n. 135 del 2012, che prevedevano la rimessione delle decisioni sulle materie oggetto del presente contenzioso in via esclusiva agli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 9 ovvero dalla norma che appunto rimette ai contratti collettivi nazionali la disciplina delle modalità e gli istituti della partecipazione;

che, in definitiva, a partire dal D.Lgs. n. 150 del 2009, la misura della partecipazione sindacale alle decisioni sulla c.d. micro-organizzazione, è stata rimessa dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5 (e 9), alla disciplina della contrattazione collettiva, legittimata dapprima (tra l’entrata in vigore delle modifiche di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009 e le successive modifiche di cui al D.L. n. 95 del 2012, art. 2, Comma 17, conv. con modif. in L. n. 135 del 2012) soltanto a prevedere una mera informativa, quindi (con le modifiche di cui all’art. 2, comma 17, cit.) a prevedere l’informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici, ovvero l’esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro ed ora infine, con le ulteriori modifiche di cui al D.Lgs. n. 75 del 2017, art. 2, lett. b) a prevedere l’informativa predetta o, più ampiamente, le ulteriori forme di partecipazione;

– che, rientrando il caso di specie nella prima fase della descritta evoluzione normativa in materia di partecipazione sindacale, risulta corretta la decisione della Corte territoriale che ha escluso la sussistenza in capo al Dirigente scolastico non solo di un obbligo a contrarre ma anche a procedere ad un esame congiunto, risultando possibile soltanto un obbligo di previa informativa alle OO.SS., sulla quale non vi è però questione;

– che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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