Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18701 del 23/09/2016

Cassazione civile sez. I, 23/09/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 23/09/2016), n.18701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17518-2009 proposto da:

S.G., (c.f. (OMISSIS)), S.S. (c.f. (OMISSIS)),

N.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE LIEGI 7, presso l’avvocato MARCO CLAUDIO RAMAZZOTTI,

rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCO MORBIDUCCI, PAOLA

MORBIDUCCI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.M.V., (c.f. (OMISSIS)), F.M.L.

(c.f. (OMISSIS)), FA.GI. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso l’avvocato GIUSEPPE

GIGLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO

BARTOLINI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 225/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato MARCO CLAUDIO RAMAZZOTTI, con

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato GIUSEPPE GIGLI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D. e S.G. convenivano in giudizio F.F., A.G.M. e S.B., i quali avevano rispettivamente svolto le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione, direttore generale e amministratore di fatto della (OMISSIS) s.p.a. dichiarata fallita nel (OMISSIS), esercitando nei loro confronti azione di responsabilità a norma dell’art. 2395 c.c.. Deducevano in sintesi che essi avevano concluso, nel (OMISSIS), con la suddetta società due contratti preliminari di cessione volontaria di aree agricole di loro proprietà sottoposte ad esproprio da parte della Regione Marche, e lamentavano che, a seguito dell’inadempimento di tali contratti da parte della società promissaria acquirente, ascrivibile a vari illeciti – anche penali (in relazione a questi utlimi era stata emessa dal Tribunale di Ancona sentenza a norma dell’art. 444 c.p.p.) – perpetrati dai convenuti, essi attori avevano visti insoddisfatti i propri diritti di credito, ed avevano anche subito danni alla loro proprietà per il deprezzamento conseguente alla realizzazione di un canale e per la mancata esecuzione, medio tempore, delle pere di miglioria e manutenzione. Chiedevano quindi la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, anche morali, subiti.

Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale di Ancona rigettava la domanda, ritenendo non sussistente nella specie un danno diretto al patrimonio degli attori, e quindi non integrata la fattispecie normativa prevista dall’art. 2395 c.c. per la invocata responsabilità dei convenuti, nella qualità, verso i terzi.

Proponevano appello gli attori, evidenziando, da un lato, che i convenuti, con le loro condotte gestorie di dissipazione delle risorse economiche della società. tanto da provocarne il fallimento, avevano impedito ad essi promittenti venditori di percepire la somma che la Regione aveva già erogato a favore della società acquirente per l’acquisizione dell’area; dall’altro, insistevano nella richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza pubblicata il 28 marzo 2009, ha confermato il giudizio del tribunale sotto entrambi i profili oggetto di censura, osservando in sintesi: a) che la somma erogata dalla Regione era destinata alla (OMISSIS), ancorchè questa dovesse impiegarla per il pagamento dei corrispettivi di acquisizione di alcune aree tra le quali quella in questione, sì che la appropriazione della stessa da parte degli amministratori della società aveva prodotto danno diretto al solo patrimonio della (OMISSIS), e solo di riflesso (con l’inadempimento della società stessa alle obbligazioni contrattuali) a quello dei promittenti venditori dell’area; b) che, quanto al danno non patrimoniale, esso era stato allegato del tutto genericamente, senza peraltro considerare che gli illeciti penali di cui alla sentenza resa ex art. 444 c.p.c. (peculato, abuso di atti di ufficio, truffa per conseguire pubbliche erogazioni ex art. 640 bis c.p., corruzione, concussione e bancarotta) non attingono direttamente la sfera soggettiva o i valori o gli interessi primari della persona in sè considerata).

Avverso tale sentenza S.G. e gli eredi di S.D. – S.S. e N.A. – hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistono con controricorso gli intimati M.V. e F.M.L. nonchè Fa.Gi., quali eredi di F.F.. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano, sotto il profilo della violazione dell’art. 2395 c.c. e sotto quello del vizio di motivazione, le statuizioni con le quali la corte di merito ha confermato che il danno da essi lamentato – sia con riguardo alla impossibilità da parte della (OMISSIS) di adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte nei loro confronti, sia con riguardo alla appropriazione e distrazione di somme erogate in vista del pagamento del corrispettivo di acquisizione di aree, tra le quali quella in questione – costituisce solo il riflesso di quello cagionato dal comportamento dei convenuti alla società da essi amministrata, e che come tale fuoriesce dall’ambito di applicazione dell’art. 2395 c.c. (nel testo ante riforma del 2003). L’illustrazione del motivo si conclude, a norma dell’art. 366 bis c.p.c. (nella specie applicabile, in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata nel periodo di vigenza della norma), con il seguente quesito di diritto: “…se l’art. 2395 c.c. vada interpretato, o meno, nel senso che i terzi hanno diritto di essere risarciti se danneggiati da atti colposi o dolosi, degli amministratori quando il danno da essi subito sia (o non sia necessariamente) riflesso di un danno – sociale – e debba quindi considerarsi diretto: nel senso che non può essere considerato indiretto un danno Che incida nel patrimonio del terzo anche quando non sia stato depauperato (o non debba necessariamente essere depauperato) il patrimonio sociale”.

1.1. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano, sotto il profilo della violazione di norme di diritto e sotto quello del vizio di motivazione, le statuizioni di rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, formulando il seguente quesito di diritto: “a) se l’art. 445 c.p.p. pur prevedendo che la sentenza ex art. 444 c.p.p. non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile – consente che il giudice civile tragga argomenti di prova anche dalla sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. e dagli altri documenti che provengono dal procedimento penale: b) se, a norma degli artt. 2059, 2727 e 2729 c.c., il danno non patrimoniale possa essere provato a mezzo di presunzioni.”.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c. come interpretata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’illustrazione di ciascun motivo. nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame: e, ove si denunci anche l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, l’illustrazione della doglianza deve essere corredata dalla chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione: la relativa censura deve cioè contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Nel caso in esame, l’illustrazione dei motivi di ricorso risulta, in primo luogo, priva del momento di sintesi, dal che deriva de plano l’inammissibilità delle denunce di vizio di motivazione. Quanto ai quesiti di diritto formulati, essi si palesano generici ed incongrui, atteso che: a) il quesito che correda il primo motivo non indica nè gli elementi di fatto considerati dal giudice nè la regola di diritto dal medesimo applicata, bensì prospetta genericamente una questione di diritto che dà per presupposto un elemento decisivo – il fatto che la condotta degli amministratori abbia nella specie danneggiato direttamente il patrimonio dei terzi – espressamente e motivatamente negato dalla corte di merito nella sentenza impugnata; b) analogamente, il quesito che correda il secondo motivo non indica la ratio decidendi che ha sorretto la statuizione censurata, bensì affronta questioni (sulla prova del danno) che risultano estranee al decisum.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque. con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso in favore dei resistenti delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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