Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18700 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18700 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: D’ORAZIO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15280/2011 R.G. proposto da:
Luciano Mattioli, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Vecchio,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Alessandro Riccioni, in
Roma, Viale Bruno Buozzi n. 49, giusta procura speciale autenticata dal Notaio
dott. Felice Rossi;
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempre,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

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Data pubblicazione: 13/07/2018

con troricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n.
86/31/2010 depositata il 22-12-2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2018 dal

RITENUTO IN FATTO
1.L’Agenzia delle entrate emetteva nell’aprile 2008 avviso di accertamento nei
confronti di Luciano Mattioli evidenziandotche, nell’anno 2003, la società Antica
Ditta Marchisio s.p.a. aveva corrisposto al Mattioli la somma di C 354.750,00 a
titolo di dividendi in relazione alle azioni dallo stesso detenute; che il
contribuente non aveva inserito nella propria dichiarazione dei redditi (Modello
Unico) tali dividendi, omettendo di indicare nella stessa dichiarazione dei
redditi il credito di imposta di cui all’art. 14 comma 5 del d.p.r. n. 917 del
1986; che, quindi, l’Agenzia aveva recuperato a tassazione i suddetti dividendi,
non riconoscendo al Mattioli il credito di imposta, di importo pari ad C
191.139,29; che, dunque, la richiesta di pagamento era di C 159.637,00 per
Irpef, C 1.064,00 per addizionale regionale; C 1.064,00 per addizionale
comunale ed C 165.667,00 a titolo di sanzioni, che a seguito di accertamento
con adesione, definitosi negativamente, le sanzioni erano state pagate per la
somma di C 341.416,75.
2.La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente.
3.La Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava il gravame
proposto dal contribuente / rilevando:che il contribuente non aveva adempiuto
all’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli utili percepiti e distribuiti
dalla società e non aveva quindi, richiesto, a pena di decadenza, la detrazione
del relativo credito di imposta ai sensi dell’art. 14 comma

5 del d.p.r.

917/1986; che la dichiarazione integrativa presentata dal Mattioli nelle more
del procedimento di primo grado (in data 1-12-2008) era inconferente, in
considerazione della non emendabilità dell’errore stabilita dalla norma; che non
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Consigliere Luigi D’Orazio.

vi era stata doppia imposizione, anzi tale essendo la finalità delle norme in
tema di tassazione dei dividendi di società, anche se con l’imposizione di
specifici oneri per il contribuente che la questione di incostituzionalità
sollevata dal Mattioli era manifestamente infondata.
4.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Mattioli.
5.L’Agenzia delle entrate non predisponeva controricorso.

1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce “violazione e falsa
applicazione degli artt. 14, quinto comma del dpr 917(1986 (secondo il testo
vigente fino al 2003); art. 2 comma 8 dpr 22 luglio 1998, n. 322; art. 360 n. 3
c.p.c.”, in quanto il contribuente ha predisposto dichiarazione integrativa, ai
sensi dell’art. 2 comma 8 del d.p.r. 322 del 1998, nelle more del giudizio di
primo grado in data 1-12-2008, in relazione all’accertamento per l’anno 2003,
essendo pacifica la sua buona fede, ritenuta irrilevante dal giudice di appello,
mentre è possibile correggere i propri errori in base all’art. 2 comma 8 citato.
Nella parte finale del motivo si chiarisce che deve tenersi conto della
“dichiarazione integrativa presentata dal contribuente in forza dell’ottavo
comma dell’art. 2 del dpr 388/1998, che espressamente consente di
correggere errori ed omissioni”.
2.2.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce “violazione e
falsa applicazione degli artt. 14, quinto comma del d.p.r. 917/1986 (secondo il
testo vigente fino al 2003); e del 38 del d.p.r. n. 602 del 1973; art. 360 n. 3
c.p.c.”, in quanto la Commissione regionale non ha riconosciuto che il credito di
imposta può essere esercitato attraverso una istanza di rimborso (nel caso di
specie presentata con la dichiarazione integrativa in forza dell’ottavo comma
dell’art. del d.p.r. 388/1998) ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 602/1973. La
Commissione ha, quindi, imposto al contribuente una doppia imposizione.
2.1.Tali motivi, che per ragioni di connessione vanno trattati congiuntamente,
sono infondati.
2.2.Invero, si premette che per la Suprema Corte, in caso di errori od
omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere
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CONSIDERATO IN DIRITTO

presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se
diretta ad evitare un danno per la RA. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del
1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare
errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la
presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con
compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il
contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento

dell’Amministrazione finanziaria (Cass.Civ., Sez.Un., 30 giugno 2016, n.
13378). In motivazione si chiarisce che il principio dellg generale ed illimitata
emendabilità della dichiarazione fiscale incontra “il limite delle dichiarazioni
destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze”, come
nell’ipotesi di cui all’art. 6 del d.m. 22 luglio 1988, n. 275, il quale stabilisce
che il credito di imposta è indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso.
Nella specie, il contribuente ha omesso di presentare il Quadro RI della
dichiarazione dei redditi di impresa, omettendo in tal modo di indicare gli utili
percepiti ed i crediti di imposta spettanti. Soltanto dopo l’inizio del giudizio di
primo grado in data 1-12-2008 ha provveduto a presentare la dichiarazione
integrativa ai sensi dell’art. 2 comma 8 del d.p.r. 322/1998, e non del comma 8
bis del medesimo d.p.r., ma con riferimento all’anno 2003, quindi sicuramente
al di fuori del termine di cui al comma 8 bis (termine per la presentazione della
dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, quindi entro il 2005).
2.3.Tuttavia, si è affermato in giurisprudenza di legittimità che, a norma
dell’art. 14 comma 5 del d.p.r. 917/1986, la detrazione del credito di imposta
per gli utili distribuiti da società ed enti, deve essere richiesta, a pena di
decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui
gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della
dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata
(Cass.Civ., 28 giugno 2002, n. 9475, in relazione ad una domanda del
contribuente di rimborso della maggiore imposta versata a causa della
mancata detrazione del credito di imposta sui dividendi percepiti ). Pertanto,
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(

ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria

dal tenore letterale di tale norma risulta, quindi, che: 1)1a detrazione del credito
di imposta non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di
omessa indicazione degli utili;2)spetta, invece, ma deve essere richiesta a
pena di decadenza nella dichiarazione, nel caso in cui questa sia stata
presentata e gli utili siano stati indicati (Cass.Civ., 28 giugno 2002, n. 9475, in
motivazione).
Nel caso in esame, il contribuente non solo non ha indicato i dividendi percepiti

detrazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi.
3.Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la “non manifesta
infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale sollevata nei
confronti dell’art. 14, quinto comma, del d.p.r. 917/1986 (secondo il testo
vigente fino al 2003) in relazione agli artt. 3 e 53 della Cost.”, in quanto
l’impossibilità di emendare la dichiarazione utilizzando il credito di imposta
provoca una doppia imposizione , non giustificata né dalla certezza dei rapporti
giuridici né da ragioni sanzionatorie.
3.1.Tale motivo è infondato.
Invero, la Corte Costituzionale ha ritenuto che è manifestamente infondata, in
riferimento agli art. 2, 3 e 53 cost., la questione di legittimità costituzionale,
esaminata per la prima volta, dell’art. 2, comma 2 I. 16 dicembre 1977 n. 904.
L’art. 1 legge cit. n. 904 attribuisce ai soci delle società di cui all’art. 2 lett. a)
d.P.R. n. 598 del 1973 (ossia società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, ecc.), che percepiscano utili in qualsiasi forma, “un
credito d’imposta pari a un terzo (successivamente aumentato con disposizioni
che qui non interessano) dell’ammontare degli utili” rientranti nel loro reddito
imponibile ai fini IRPEF o IRPEG; il successivo art. 2 comma 2, stabilisce che le
relative detrazioni non spettano in caso di omessa indicazione degli utili nella
dichiarazione dei redditi (Corte Cost., 2 febbraio 1988, n. 130), evidenziando
che la determinazione del quantum del tributo ben può essere connessa con
l’osservanza di alcuni oneri, purchè non irragionevolmente gravosi, da parte del
contribuente, quale, la veridica indicazione di utili percepiti, rendendosi così
manifestamente infondato il riferimento all’art. 53 Cost..
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in dichiarazione, ma non ha neppure richiesto a pena di decadenza la

4.Le spese del giudizio vanno compensate integralmente tra le parti per la
novità e complessità della questione trattata, peraltro risolta sul rilievo d’ufficio
della inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal contribuente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Il Presidente
Aurelio Cappabianca

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2018

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