Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1870 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1870 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 7635/07 proposto da:
D’Anna Giovanna e Giacobbe Massimo, elettivamente
domiciliati in Roma, Via Monte delle Gioie n. 24,
presso lo Studio dell’Avv. Roberto Modena, che li
rappresenta e difende, giusta delega in calce al
ricorso;

– ricorrenti 3(A°
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

Data pubblicazione: 29/01/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 82/19/05 della Commissione
Tributaria Regionale della Liguria, depositata il 25
gennaio 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Luigi Bruschetta;
udito l’Avv. Roberto Modena, per i ricorrenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l’estinzione del giudizio.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 19/82/05, depositata il 25
gennaio 2006, la Commissione Tributaria Regionale della
Liguria, pronunciando sui riuniti appelli proposto
dall’Ufficio, nel contraddittorio coi resistenti
contribuenti D’Anna Giovanna e Giacobbe Massimo, in
parziale riforma delle decisioni nn. 570-571/01/03
della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, la
quale ultima aveva annullato gli avvisi di accertamento
n. R4C1002589 IRPEF ILOR 1995 e n. R4C1003808 IRPEF
ILOR SSN 1996 con i quali l’Amministrazione recuperava
a tassazione “interessi” su capitali gestiti da un
promotore finanziario dichiarato fallito, statuiva che
“l’appello dell’Ufficio va accolto relativamente alla
sola annualità 1996”.

2

udienza del 12 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.

La CTR, ritenuto in diritto che la tassazione degli
“interessi” dovesse trovare necessario presupposto
nella “materiale percezione degli stessi”, stabiliva in
fatto che per l’anno 1995 i contribuenti avessero dato
dimostrazione della non percezione dei proventi del
capitale investito “attraverso l’istanza di

capitale oltre interessi maturati e maturandi” e
laddove con riguardo all’anno 1996 l’Ufficio aveva
invece offerta la prova documentale della percezione
degli “interessi” a mezzo di “fotocopia di assegni
bancari emessi dal promotore Mereta a favore della
contribuente D’Anna (Lire ventimilioni in data 11 nov.
1996, lire ventimilioni in data 13 nov. 1996)”. Per
tali ragioni la CTR, con una finale riassuntiva
statuizione, stabiliva

verbatim:

“che deve ritenersi

provata la percezione di somme a titolo di interessi
(con conseguente recupero a tassazione) relativamente a
quanto contestato per l’anno d’imposta 1996, il cui
ammontare (L. 25.041.000) trova capienza in quello
risultante dalla fotocopia degli assegni predetti
emessi nello stesso anno”.
Contro

la

sentenza della CTR,

i

contribuenti

proponevano ricorso per cassazione affidato a due
articolati motivi.
L’Agenzia

delle

Entrate,

che

resisteva

con

controricorso, successivamente depositava “istanza di
estinzione per condono di liti minori” in cui veniva
comunicato che dai contribuenti era stata presentata

3

insinuazione nel passivo fallimentare per somma

ZSENT7 ‘.
Ai

“domanda parziale (anno

1996) di definizione della

controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del d.l.
98/2011 (che richiama l’art. 16 1. 289/2002)
provvedendo al versamento parziale di tutte le somme
dovute”.
Diritto

narrativa, ha confermato l’annullamento della ripresa
relativamente all’anno 1995. E la statuizione non è
stata impugnata.
Consegue che la materia del contendere rimasta è solo
quella confinata nella ripresa relativa all’anno
d’imposta 1996, per la quale ripresa del 1996 l’Agenzia
delle Entrate ha comunicato l’avvenuto “condono”. E,
per il che, deve esser dichiarata cessata la materia
del contendere e l’estinzione del giudizio con
integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e
l’estinzione del giudizio, con integrale compensazione
delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 12 dicembre 2013

La sentenza, come si avuto cura di trascrivere in

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