Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1870 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICERTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23132/2006 proposto da:

D.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA APULIA 9, presso l’avvocato CINCOTTI DARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato STANISLAO Giammarino, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.B.;

– intimato –

sul ricorso 24569/2006 proposto da:

B.B. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA MILIZZIA 2, presso l’avvocato PRUNAS FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MONTERA AMERICO, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 397/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 10/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione del

giudizio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

– Visto il ricorso per cassazione (R.G. 23132/06) notificato il 12.07.2006, proposto da D.A. nei confronti di B.B. ed avverso la sentenza resa in data 4-10-05.2006, dalla Corte di appello di Salerno;

– Visto il controricorso notificato l’8.09.2006 dal B., che ha anche proposto ricorso incidentale (R.G. 24569/06);

– Visti gli atti debitamente sottoscritti dalle parti e dai rispettivi difensori e notificati rispettivamente il 19 ed il 24.11.2009, di rinuncia e di relativa adesione;

– Visti gli artt. 375, 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo per avvenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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