Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1870 del 25/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1870 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 23292-2013 proposto da:
URSO GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MUZIO CLEMENTI 68, presso lo studio dell’avvocato GAIA
CAMPUS, rappresentata e difesa dall’avvocato NURI
VENTURELLI;
– ricorrente 2017
2870

contro

GRAZIANO ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PIRENEI l, presso lo studio dell’avvocato
ALFONSO GENTILE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 25/01/2018

LAUDISIO ALICE, LAUDISIO ALFREDO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3724/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 12/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato CAMPUS Gaia,

con delega orale

dell’Avvocato VENTURELLI Nuri, difensore del ricorrente
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

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GIOVANNI LOMBARDO;

FATTI DI CAUSA
1. – Graziano Roberta e la figlia Laudisio Alice convennero in
giudizio Laudisio Alfredo, rispettivamente marito e padre delle due
attrici, nonché Urso Giuseppa, chiedendo – per quanto in questa sede
ancora rileva – dichiararsi la nullità dell’atto pubblico stipulato il
20/5/1999, col quale il loro congiunto aveva venduto alla Urso un

atto dissimulasse una donazione, nulla per difetto di forma. Le attrici
agirono quali creditrici di Laudisio Alfredo per avergli concesso in
prestito la somma di lire 110 milioni, per avere la Graziano concesso
alla Banca Toscana s.p.a., in relazione al mutuo di lire 600 milioni
accordato al marito, ipoteca fino alla concorrenza della somma di lire
600 milioni (pari alla metà del valore della casa coniugale, che era di
sua proprietà in ragione di metà) e per avere ulteriormente entrambe
le attrici concesso fideiussione al detto istituto di credito per l’importo
di un miliardo e 200 milioni in favore del congiunto mutuatario.
Resistette Urso Giuseppa, mentre Laudisio Alfredo rimase
contumace.
2. – A conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di
Roma, riformando la sentenza di primo grado, dichiarò la simulazione
dell’atto di compravendita stipulato tra i convenuti il 20/5/1999,
dichiarò che il detto atto dissimulava una donazione, dichiarò la
nullità di tale donazione per difetto di forma e condannò i convenuti,
in solido, alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio.
3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto
ricorso Urso Giuseppa sulla base di cinque motivi.
Ha resistito con controricorso Graziano Roberta e Laudisio Alice.
Laudisio Alfredo, ritualmente intimato, non ha svolto attività
difensiva.

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appartamento sito in Roma vicolo Orbitelli, sul presupposto che tale

A seguito del sopravvenuto decesso di Graziano Roberta, si è
costituita Laudisio Alice anche nella qualità di unica erede della
stessa, avendo Laudisio Alfredo rinunciato alla eredità.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di

1.1. – Va innanzitutto respinta, risultando infondata, l’eccezione di
inammissibilità del ricorso proposta sia sotto il profilo della tardiva
proposizione dell’impugnazione sia sotto il profilo del vizio di notifica,
per essere stato il ricorso stesso notificato, dopo un anno dalla
pubblicazione della sentenza impugnata, al procuratore della parte,
piuttosto che alla parte personalmente.
Con riguardo al primo profilo dell’eccezione, va invero rilevato che
l’appello non è tardivo, dovendosi applicare,

ratione temporis

(trattandosi di giudizio instaurato prima del 4/7/2009), il termine di
un anno di cui all’originario testo dell’art. 327 cod. proc. civ.
(trattandosi di sentenza non notificata). Nella specie, la sentenza di
appello è stata pubblicata il 12/7/2012 e il termine annuale – tenuto
conto delle due sospensioni feriali relative agli anni 2012 e 2013 – è
andato a scadenza il 12/10/2013, con la conseguenza che il ricorso,
notificato 1’11/10/2013, risulta tempestivo.
Anche il secondo profilo dell’eccezione (relativo alla notifica del
ricorso, oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza, al difensore,
piuttosto che alla parte personalmente) non ha fondamento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’impugnazione
proposta oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma
ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei termini,
deve ritenersi proposta nel termine fissato dall’art. 327 cod. proc. civ.
e, pertanto, deve essere notificata nei

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luoghi indicati dal primo

inammissibilità del ricorso formulate dalle resistenti.

comma dell’art. 330 cod. proc. civ. e non personalmente alla parte,
come invece previsto dal terzo comma di detta norma per il diverso
caso di impugnazione oltre il suddetto termine (Cass., Sez. U, n.
23299 del 09/11/2011).
1.2. – È infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso
per mancata formulazione dei quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366

Invero, il disposto dell’art. 366-bis cod. proc. civ. non è
applicabile ratione temporis alla presente causa, essendo stata la
sentenza impugnata pubblicata dopo il 4 luglio 2009, data di entrata
in vigore dell’art. 47 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che ne ha
disposto l’abrogazione.
2. – Superate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, può
passarsi all’esame dei motivi.
2.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la
falsa applicazione dell’art. 1416 cod. civ., per non avere la Corte di
Appello rilevato la carenza di interesse ad agire delle attrici, non
avendo le stesse, quali creditrici di Laudisio Alfredo, fornito la prova
del pregiudizio che sarebbe derivato loro dal preteso contratto
simulato.
La censura non può trovare accoglimento.
Premesso che non sussiste la dedotta violazione di legge (intesa
come interpretazione della norma in astratto), non sussiste neppure
falsa applicazione dell’art. 1416 cod. civ.
Il vizio di falsa applicazione della legge, invero, è configurabile
solo quando viene applicata una norma giuridica non pertinente al
fatto come accertato dal giudice, non già quando – come nella specie
– si contesta l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
E infatti, nella specie, la ricorrente contesta la ritenuta
sussistenza del pregiudizio derivato alle attrici dal preteso contratto
simulato. Il motivo sottintende, perciò, una censura in fatto relativa

bis cod. proc. civ.

all’accertamento del pregiudizio; accertamento che, essendo
giustificato da motivazione esente da vizi logici e giuridici, è
insindacabile in sede di legittimità.
2.2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., per avere la
Corte territoriale posto a fondamento della decisione un documento –

nel giudizio di appello e, perciò, inammissibile.
La censura non è fondata.
L’art. 345 terzo comma cod. proc. civ. – nel testo appicabile
ratione temporis (testo anteriore alla riforma introdotto dall’art. 46,
comma 18, della legge n. 69 del 2009, essendo il presente giudizio
iniziato prima del 4 luglio 2009) – non precludeva esplicitamente la
produzione di nuovi documenti in appello, ma solo la deduzione di
nuovi mezzi di prova.
Anche a voler ritenere (secondo copiosa giurisprudenza
dell’epoca) che il divieto di produzione di nuovi documenti fosse
implicito nel più generale divieto di dedurre nuovi mezzi di prova,
deve ritenersi tale divieto valevole solo per i documenti prees•3tenti,
che la parte avrebbe potuto produrre in primo grado e non ha
prodotto, non già per i documenti – come nella specie – sopravvenuti
rispetto alla sentenza di primo grado.
Essendo stata la sentenza di primo grado pronunc’-ta il
27/7/2004 e risalendo il documento prodotto in appello al 3/6/2005,
esattamente la Corte di Appello ne ha ammesso la produzione.
2.3. – Col terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa
applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.),
nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex a – . 360
n. 5 cod. proc. civ.), per avere la Corte di Appello, erroneamente
valutando le prove acquisite, ritenuto il carattere

simulato della

compravendita stipulata tra Laudisio Alfredo e Urso Giuseppa.

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la lettera di Laudisio Alfredo del 3/6/2005 – prodotto tardivamente

Unitamente a tale motivo, va esaminato – stante la stretta
connessione – il quarto motivo di ricorso, col quale si deduce la
violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3
cod. proc. civ.), nonché il vizio di motivazione della sentenza
impugnata (ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), per avere la Corte di
Appello ritenuto, erroneamente valutando le prove, che Laudisio

dell’atto e che le parti del contratto avevano convenuto che
l’acquirente non avrebbe mai pagato il prezzo dichiarato nell’atto.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Essi,

infatti,

si

risolvono in

censure di

merito

r ‘3tive

all’accertamento dei fatti compiuto dalla Corte di merito sull – base
delle prove acquisite, accertamento che è insindacabile in

sede di

legittimità, quando – come nella specie – la motivazione della
sentenza impugnata non è apparente né manifestamente illogin (cfr.
Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).
2.4. – Con l’ultimo motivo (il quinto), si deduce inf ne la
violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 3CD n. 3
cod. proc. civ.), nonché il vizio di motivazione della

sentenza

impugnata (ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), per avere la C

te di

Appello condannato Urso Giuseppa, in solido col Laudisio Alfr io, al
pagamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito, in a enza
di domanda delle attrici.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale r

v’è

ragione di discostarsi, il giudice di appello, allorché riformi in

,tto o

in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio,

quale

conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un

– uovo

regolamento delle spese processuali, il cui onere va
ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite,

attri
pc

to e
é la

valutazione della soccombenza opera – ai fini della liquidazior delle

7

Alfredo aveva restituito alla Urso la somma ricevuta in sede di ‘tipula

spese – in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di
conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può
essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia
costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (cfr.

ex

plurimis, Cass., Sez. L, n. 11423 del 01/06/2016; Sez. 6-L, n. 6259
del 18/03/2014).

di primo grado (che aveva rigettato le domande attrici), ha rivisitato
la condanna alle spese dei due gradi del giudizio.
3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente
condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento
delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
4. – Parte ricorrente è tenuta a versare – ai sensi dell’art. 13,
comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (applicabile

ratione temporis,

essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) – un
ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per
la proposizione dell’impugnazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio

di

legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati
in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
stesso art. 13.

8

1-bis dello

Esattamente, dunque, la Corte di Appello, riformando la sentenza

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda

Sezione Civile, addì 8 novembre 2017.

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