Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1870 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18839-2015 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA

RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato DINO COSTANZA, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 340/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 17/12/2014, depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

ETTORE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

L’attore teatrale e cinematografico M.N. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Lazio che il 27 gennaio 2015 ha confermato la decisione della CTP – Roma che ha rigettato la domanda della contribuente diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2004 al 2007. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il contribuente replica con memoria.

Con l’assorbente primo motivo il ricorrente esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito impositivo per l’esistenza di un valore aggiunto frutto dell’organizzazione e del lavoro altrui. Invece, la giurisprudenza di legittimità, pronunziando su similari rapporti tra IRAP e attività artistiche, ha già affermato che il giudice di merito non può desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente un’attività artistica si avvalga di un agente ovvero stipuli contratti con una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, dei vari rapporti giuridici (Cass. 15471/15, 21016/12). Considerazioni analoghe sono state fatto anche riguardo alla posizione dello sportivo che disponga di contatti con società estere per la cura dell’immagine e dell’attività agonistica e che, per loro tramite, stipuli contratti con sponsors e scuderie (Cass. 961/15). Il tutto, però, non è ritenuto per la Corte di per se stesso sufficiente a dimostrare che il contribuente, sia esso uomo di spettacolo o di sport, svolga la propria attività artistica o agonistica attraverso forme di organizzazione propria.

Pertanto, la decisione d’appello riguardante l’odierno ricorrente, essendosi discostata dai criteri regolativi indicati nel condiviso orientamento di legittimità, deve essere cassata in punto di falsa applicazione di norme di diritto sostanziali riguardo agli elementi di fatto addotti dal contribuente circa rapporti con agenti teatrali, consulenti legali, etc.. Sarà compito del giudice di merito procedere, in sede di rinvio, a specifico e motivato esame e ad accurata rilevazione e valutazione del materiale probatorio versato in atti dalle parti, procedendo alla delibazione con rigorosa osservanza del principio di diritto sopra enunciato.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza (in forma semplificata) di accoglimento del primo motivo (logicamente e giuridicamente assorbente rispetto agli altri per meri vizi motivazionali) e cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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