Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 187 del 11/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2010, (ud. 16/10/2009, dep. 11/01/2010), n.187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20427-2008 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni (già Ferrovie dello

Stato – Società di Trasporti e Servizi p.a.), in persona

dell’Institore, Società con socio unico, soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONUCCI PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVAGO FRANCO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8354/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

27.11.06, depositata il 16/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2009 dal Presidente e Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8354/2006 depositata il 16.8.2007, accogliendo l’appello, ha dichiarato il diritto del ferroviere statale P.F., già inquadrato in area (OMISSIS), ad essere inquadrato nella medesima area (OMISSIS) ma con il diverso profilo di capo settore uffici, nona categoria, con decorrenza dal 1 settembre 1995, per avere svolto le relative mansioni per il tempo previsto dalla normativa contrattuale collettiva.

Avverso questa decisione Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ricorre per cassazione.

P.F. resiste con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. c.c. in relazione alle declaratorie delle mansioni, di cui all’accordo sindacale del 26/7/1991 e CCNL 1990/92, nonchè violazione dell’art. 2103 c.c. e vizio di motivazione. L’esposizione dei motivi si conclude con i seguenti quesiti di diritto: “dica la Corte se il giudice del merito ne riconoscere la (OMISSIS) qualifica al ricorrente abbia violato i canoni ermeneutici e segnatamente quello letterale nell’interpretare le declaratorie di cui all’accordo sindacale del 27/7/91 e CCNL 1990/92 che, inequivocabilmente e chiaramente, indicano come necessari requisiti per il predetto inquadramento, notevole preparazione professionale … contenuti specialistici di particolare rilievo … direzione di impianti o unità organizzative di rilevante entità c/o complessità. Di modo che risulta violato e falsamente applicato l’art. 2103 cod. civ.. E poi: Dica la Corte se la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio di motivazione avendo riconosciuto il superiore inquadramento del P. per avere egli svolto le medesime mansioni di soggetto inquadrato nella nona categoria e ciò in contrasto con pacifica giurisprudenza di codesta corte”.

Il ricorso è improcedibile.

In relazione alla denuncia di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990/92 e dell’accordo sindacale 26/7/1991, non risulta osservata la prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c., n. 4 (nuovo testo). Infatti, assieme al ricorso non risultano depositali il CCNL, delle cui norme si denuncia la violazione, nè l’accordo sindacale 26.7.1991 (peraltro nel quesito indicato con la diversa data del 27.7.1991), come si evince anche dall’elenco delle produzioni riportato al termine del ricorso.

L’onere delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la società ricorrente alle spese, in Euro 30,00 esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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