Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 187 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/01/2017, (ud. 05/12/2016, dep.05/01/2017),  n. 187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26231-2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. NAZARIO SAURO

16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1027/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 03/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO;

udito l’Avvocato Reho, per delega dell’Avvocato Pistilli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 3 gennaio 2015 presso la Corte d’Appello di Perugia il ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per 1′ irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale di Civitavecchia.

Il consigliere delegato della Corte d’Appello di Perugia accoglieva in parte la domanda, liquidando l’indennizzo con Decreto n. 1589 del 2014. Proponeva opposizione il Ministero della Giustizia, chiedendo in via principale dichiararsi l’inefficacia del decreto ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5, avendo il ricorrente notificato il solo decreto senza il ricorso e comunque senza rispettare il termine di trenta giorni. All’esito della proposta opposizione, la Corte d’Appello di Perugia, con decreto del 3 luglio 2015 dichiarava fondata la doglianza e perciò inefficace il decreto, stante l’omessa notifica dello stesso entro il termine perentorio di trenta giorni.

Per la cassazione di questo decreto il ricorrente ha proposto ricorso sulla base di due motivi, mentre il Ministero della Giustizia si difende con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 5 e 5 ter, assumendo che non ricorresse l’inefficacia sanzionata, avendo il G. notificato al Ministero separata opposizione avverso il decreto che aveva solo parzialmente accolto la sua domanda, opposizione cui era allegata copia conforme del provvedimento opposto, laddove la notifica di ricorso e decreto avrebbe comportato sostanziale acquiescenza ad esso e sarebbe stata incompatibile con l’autonoma opposizione spiegata.

Il motivo è fondato.

Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, come modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, artt. 5 e 5 ter, a norma della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, il ricorso, unitamente al decreto che (in tutto o in parte) abbia accolto la domanda di equa riparazione, deve essere notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda stessa è stata proposta; e il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento, senza che la domanda di equa riparazione possa essere più proposta; il comma 3 del medesimo art. 5, tuttavia, aggiunge che la notificazione del ricorso e del decreto rende improponibile l’opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.

Da tale disciplina discende che:

1) spetta al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta formulare tempestiva opposizione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5 ter, per far dichiarare l’eventuale inefficacia del decreto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5656 del 20/03/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 865 del 20/01/2015).

2) quando, peraltro, il decreto sia stato emesso per una somma inferiore a quella domandata nel ricorso, il ricorrente è posto davanti ad un’alternativa processuale: 2a) egli può provvedere comunque alla notificazione del provvedimento, il che normativamente implica però acquiescenza dell’istante alla pronuncia di rigetto parziale della domanda per la parte non accolta, precludendogli la possibilità di insistere nella sua originaria pretesa proponendo altresì opposizione a norma della L. n. 89 del 2001, art. 5 – ter, (per una diversa conclusione in relazione al procedimento per Decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss. c.p.c., cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7003 del 24/06/1993); 2b) altrimenti, il ricorrente, come precisa pure della L. n. 89 del 2011, art. 3, comma 6 (“Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell’art. 5 – ter”) può proporre opposizione avverso il decreto che abbia parzialmente accolto il ricorso, al fine di i ottenere dal collegio della Corte d’Appello il riconoscimento altresì dei capi di domanda non accolti, senza dover in tal caso procedere alla notificazione del ricorso e del decreto, che renderebbe improponibile l’opposizione stessa, e dovendo, piuttosto, depositare l’atto di opposizione nel termine di cui all’art. 5 – ter, comma 1, cit. (così in motivazione Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 16110 del 29/07/2015); 3) ove avverso lo stesso decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione venga proposta opposizione ai sensi dell’art. 5 ter citato sia dall’amministrazione nei cui confronti la domanda è stata avanzata, sia dal ricorrente che abbia visto in parte respinte le proprie pretese, prioritarie esigenze di economia processuale e di unitarietà del processo d’opposizione impongono la riunione dei due giudizi.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo, il quale deduce l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato.

Conseguentemente, il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che deciderà sull’opposizione nel merito. Al giudice di rinvio è rimesso, altresì, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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