Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18699 del 23/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 23/09/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 23/09/2016), n.18699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22882-2010 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO DE

RUVO, DANIELA ANZIANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI S.P.A., già UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso l’avvocato GIOVANNI

FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ELIO CARLETTI, giusta procura in calce al

controricorso;

CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso l’avvocato STEFANO VINTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO

SABADINI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

SIMET – SOC. IMPIANTI MANUTENZIONE E TERRITORIO COOP. A R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1128/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANZIANO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato FEDERICA CORSINI, con

delega, che si riporta al controricorso;

udito, per la controricorrente UNIPOL, l’Avvocato GAMBARDELLA

DANIELA, con delega, che si riporta al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CARDINO che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 23 settembre 2009 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dall’INPS avverso la decisione di primo grado, che aveva dichiarato estinta e non più eseguibile la prestazione di cui alla polizza fideiussoria Unipol, in accoglimento della domanda di accertamento proposta dal Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro – CRCPL (d’ora innanzi, CRCPL) nei confronti dell’Istituto e della Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a.

Ai fini della migliore comprensione delle questioni che conservano ancora rilievo, va aggiunto che, in primo grado, la Unipol s.p.a. aveva chiesto autorizzarsi la chiamata in giudizio della SIMET coop. a r.l. e della società consortile a r.l. Manutel – Inps, cui il CRCPL, resosi aggiudicatario del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e delle reti di trasmissione dati, installati nella sede centrale dell’INPS, aveva assegnato l’esecuzione (in particolare l’assegnazione aveva riguardato l’I.T.E. s.c. a r.l., nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa, e la SIMET s.c. a r.l., le quali avevano costituito una società consortile, la Manutel – Inps, appunto). La chiamata in giudizio era funzionale alla domanda proposta da Unipol s.p.a., in via subordinata rispetto alla declaratoria di estinzione della polizza cauzionale, e intesa ad ottenere la condanna del CRCPL, in solido con le due società, a manlevarla da qualsiasi pretesa dell’Istituto.

2. La Corte territoriale ha ritenuto: a) che fosse infondata l’eccezione di incompetenza per territorio, dal momento che, ai sensi dell’ad. 9 del contratto, il foro competente, nei rapporti tra la Unipol s.p.a. e l’impresa obbligata, era, a scelta di parte attrice, quello del luogo ove ha sede la direzione della società o l’Agenzia cui è assegnata la polizza; b) che, ai sensi dell’art. 1676 c.c., i dipendenti dell’assegnatario dei lavori (assegnante dovendosi ritenere il CRCPL) non sono legittimati ad agire contro l’ente committente in relazione ai loro crediti insoddisfatti; c) che nella polizza fideiussoria era chiarito che essa aveva efficacia fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione e comunque non oltre i termini di cui alla L. n. 741 del 1981, art. 5, commi 1, 2 e 3; d) che, nel caso di specie, l’INPS aveva riconosciuto la regolarità delle opere eseguite.

3. Avverso tale sentenza, l‘INPS propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resistono con controricorso U.G.F. Assicurazioni s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a) e il CRCPL. Nell’interesse dell’INPS è stata depositata memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La UGF Assicurazioni s.p.a. ha depositato brevi osservazioni per iscritto, ai sensi dell’art. 379 c.p.c., comma 3.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente violazione o falsa applicazione dell’art. 5 c.p.c., art. 669-ter c.p.c., artt. 28 e 29 c.p.c., aret. 1362 c.c., rilevando: a) che erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di considerare la prima parte dell’art. 9, comma 2 delle condizioni generali di polizza, laddove si precisa che il foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l’Ente garantito, per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso; b) che del pari erroneamente la sentenza impugnata aveva attribuito rilievo alla competenza del Tribunale di Ravenna, adito con l’originario ricorso cautelare proposto nei soli confronti dell’Unipol, senza considerare che il conclusivo provvedimento reso in quella sede era stato revocato, nei confronti dell’INPS, a seguito del reclamo proposto con il quale era stata anche eccepita l’incompetenza territoriale; c) che il giudizio di merito instaurato dal Consorzio contro l’Istituto riguardava, insieme alla garanzia fideiussoria, una serie di questioni attinenti all’esecuzione del contratto di appalto.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 2909 c.c., rilevando che la Corte territoriale aveva completamente omesso di esaminare l’eccezione di giudicato, sorretta dalla produzione, all’udienza collegiale del 15 aprile 2008, dinanzi alla Corte d’appello, della sentenza depositata in data 11 ottobre 2004, con la quale la Corte d’appello di Roma aveva respinto gli appelli proposti dalla società Manutel – Inps in via principale e dalla Unipol in via incidentale avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta contro il decreto con il quale era stato ingiunto alla medesima Unipol, su istanza dell’INPS, di pagare la somma di Lire 121.350.000, oltre accessori di legge.

3. Con il terzo motivo, si lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando che, dall’esame delle condizioni particolari di polizza e del successivo atto di variazione, emergeva la natura di contratto autonomo di garanzia della polizza cauzionale, peraltro destinata a coprire anche il pagamento di ulteriori obblighi del CRCPL e delle imprese esecutrici, quali il regolare pagamento degli emolumenti retributivi e delle contribuzioni assicurative afferenti il personale impiegato nell’esecuzione dei lavori.

Secondo il ricorrente Istituto, tali considerazioni privano di rilievo le questioni attinenti alla scadenza della garanzia, ai sensi della L. n. 741 del 1981, art. 5 e alla ritenuta inapplicabilità della stessa agli obblighi lavoristici e sociali delle imprese coinvolte.

4. Ritiene la Corte di esaminare prioritariamente, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo del ricorso, che è fondato.

Al riguardo, va premesso che l’esistenza di un giudicato esterno è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, e, qualora esso si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, i relativi documenti giustificativi possono essere prodotti, dalla parte regolarmente costituitasi, fino all’udienza di discussione (v., ad es., Cass. 1 giugno 2015, n. 11365), con la conseguenza che non colgono nel segno i rilievi svolti da UGF Assicurazioni s.p.a., nel proprio controricorso, quanto alla violazione del contraddittorio che si sarebbe realizzata attraverso la produzione, solo all’udienza di discussione dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, della sentenza della Corte d’appello di Roma depositata in data 11 ottobre 2004. Ciò posto, quest’ultima decisione (resa anche nei confronti del CRCPL, della Manutel INPS e della Simet), nel rigettare, in via definitiva, l’opposizione proposta dall’Unipol Assicurazioni s.p.a. al decreto con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore dell’INPS la somma di Lire 121.350.000, in forza della polizza della quale si discute nel presente procedimento, preclude la possibilità di rimettere in discussione, in un distinto processo, l’esistenza del credito dell’Istituto, sia pure attraverso la deduzione di una intervenuta estinzione della garanzia stessa.

Ed, infatti, il giudicato sull’esistenza e validità del titolo del diritto fatto valere da una delle parti comprende anche l’inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili (v., ad es., i principi affermati da Cass. 24 maggio 2013, n. 12994; 24 luglio 2007, n. 16319; 11 giugno 1998, n. 5801). Ne discende che la circostanza che l’estinzione della garanzia, a seguito del riconoscimento della regolarità delle opere eseguite, non sia stata dedotta nel processo definito dai giudici romani non assume alcun rilievo limitativo della portata del giudicato così formatosi.

5. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti motivi.

Tale conclusione è di immediata evidenza per il terzo motivo, ma riguarda anche il primo, giacchè l’esistenzà del giudicato, comportando la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (Cass. 21 maggio 2014, n. 11219), con riferimento alla domanda di accertamento proposta dal CRCPL nei confronti dell’INPS, determina la definizione di ogni rapporto nei confronti dell’Istituto, salvo che per la regolamentazione delle spese, che viene demandata, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Tale soluzione appare opportuna, in ragione del fatto che, a seguito della decisione sopra indicata, resta da esaminare non la prima domanda subordinata proposta dall’UNIPOL Assicurazioni s.p.a. – che comunque investe la determinazione dei rapporti patrimoniali con l’INPS, per effetto della dedotta compensazione con i crediti delle società esecutrici -, domanda anch’essa preclusa dall’intervenuto giudicato, ma la seconda domanda subordinata, che ha pgr oggetto l’invocata condanna del CRCPL, in solido con le società esecutrici, a manlevare la Compagnia assicuratrice da qualsiasi accolta pretesa dell’INPS.

E rispetto a tale domanda, evidentemente, non ha alcuna attinenza il primo periodo dell’art. 9, comma secondo, delle condizioni generali di polizza, posto dall’INPS a fondamento dell’eccezione di incompetenza territoriale dell’autorità adita, giacchè la clausola concerne l’esclusiva posizione dell'”Ente Garantito”, ossia dell’Istituto.

6. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio con riguardo alla domanda proposta nei confronti dell’INPS e con rinvio, in relazione alla residua domanda, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata senza rinvio con riferimento alla domanda proposta nei confronti dell’INPS e rinvia, in relazione alla domanda subordinata proposta da UGF Assicurazioni sp.a., alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA