Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18699 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

GRANDE SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio

dell’avvocato MICCICHE’ ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MAGGIOLO CLAUDIO, giusta procura speciale a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA del 29/09/08, depositata il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Grande s.r.l. (che resiste con controricorso proponendo altresi’ ricorso incidentale) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Iva relativo all’anno di imposta 2001, la C.T.R. Veneto confermava la sentenza di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, escludendo soltanto la deducibilita’ delle spese per gli interventi di ristrutturazione soggetti ad aliquota del 10%.

2. Deve essere innanzitutto disposta la riunione dei due ricorsi siccome proposti avverso la medesima sentenza.

Il primo motivo del ricorso principale (col quale si deduce nullita’ della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.) e’ manifestamente fondato. La motivazione della sentenza in esame e’ infatti soltanto apparente, in quanto in essa, dato atto di aver esaminato la documentazione prodotta, rilevato che le doglianze del ricorrente sono conformi a quanto gia’ espresso in primo grado e tenuto conto delle motivazioni dei primi giudici, i giudici d’appello si sono limitati ad affermare di non rilevare “difformita’ rispetto a quanto espresso dai giudici provinciali”.

In proposito giova rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame e’ legittima solo a condizione che siano vagliati, sia pure sinteticamente, sia il provvedimento di primo grado che le censure proposte contro di esso, in guisa che l’”iter” argomentativo desumibile dall’integrazione della parte motiva delle due pronunce risulti corretto e idoneo allo scopo (v.

tra numerose altre Cass. n. 15483 del 2008 e n. 4485 del 2000). E’poi appena il caso di aggiungere che nella specie non e’ neppure ravvisatale un rinvio per relationem in senso tecnico, posto che manca un espresso rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado e manca altresi’ una esplicita condivisione di quest’ultima, sicche’ la conferma di essa resta in ultima analisi motivata sul mero mancato rilievo di “difformita’ rispetto a quanto espresso dai giudici provinciali”.

Anche l’unico motivo del ricorso incidentale (col quale, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., il ricorrente incidentale si duole dell’omessa pronuncia sull’appello incidentale proposto in relazione alla disposta conferma, da parte dei giudici di primo grado, del recupero riguardante la non deducibilita’ delle spese per interventi di ristrutturazione soggetti ad aliquota del 10%) risulta manifestamente fondato, posto che i giudici d’appello non hanno dato esplicitamente conto della proposizione di appello incidentale e del suo contenuto, ne’ si sono espressamente pronunciati su di esso (tanto che hanno fatto riferimento a “doglianze del ricorrente” e anche in dispositivo hanno rigettato l’appello), limitandosi solo ad una non meglio qualificabile presa d’atto del fatto che la motivazione della sentenza di primo grado riguardava le spese gravate da aliquota Iva ridotta.

Il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere pertanto accolti, con assorbimento del secondo motivo del ricorso principale, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Veneto.

Così deciso in Roma, il 08 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

 

 

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