Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18699 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 10/09/2020), n.18699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31703-2018 proposto da:

AQUARIUM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI 66,

presso lo STUDIO LEGALE ZUNARELLI E ASSOCIATI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCO FIORENZA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RIMINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELENA FABBRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 839/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento relativi a canoni demaniali e il comune di Rimini si costituiva in giudizio con memoria di costituzione datata 4 giugno 2015;

la Commissione Tributaria Provinciale, con decisione del 27 ottobre 2016, dichiarava il ricorso inammissibile perchè tardivo;

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello della parte contribuente ritenendo che il D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 5 ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, prevedendo che le Poste italiane hanno affidate in esclusiva le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari e solo a decorrere dal 2017, con la legge di stabilità per il 2018 che recava norme a favore della concorrenza, tale norma è stata abrogata ed è stato aggiunto alla L. n. 890 del 1982, art. 1, comma 3 che prevede che il servizio postale deve essere erogato da operatori postali in possesso di licenza, con la conseguenza che nel caso concreto la mera consegna a soggetto titolare di licenza non comporta l’applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario e non sussista quindi un caso di forza maggiore per il guasto tecnico in cui sarebbe incorso il titolare della licenza;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi mentre il comune di Rimini si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 1426 del 22 gennaio 2020 questa Corte rinviava a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite in ordine alla validità delle notifiche effettuate tramite licenziatario di Poste private.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 16, art. 20, del D.Lgs. n. 58 del 2011 in quanto la raccomandata recapitata da un licenziatario ha lo stesso valore di quella consegnata da Poste italiane s.p.a. e il giorno 27 aprile 2015, quindi entro i sessanta giorni di tempo previsti per proporre in tempo il ricorso la parte contribuente aveva provveduto alla consegna del piego raccomandato a favore di un incaricato di Poste Power, licenziatario di Poste italiane;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 16, art. 20, art. 153 c.p.c., artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto la trasmissione a Poste italiane del plico è dovuto ad un malfunzionamento del sistema che deve considerarsi una causa di forza maggiore estranea alla sfera diligente di controllo della parte contribuente;

considerato che i due motivi di impugnazione, in quanto strettamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente.

I motivi, che in quanto strettamente connessi attenendo entrambi alla regolarità della notifica possono essere affrontati congiuntamente, sono infondati.

Infatti, secondo le Sezioni unite della Cassazione n. 299 del 2020:

“in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”;

“la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SU n. 299 del 2020).

Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’Agenzia delle entrate si sia costituita o meno in primo grado (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’Agenzia delle entrate: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno del ricorso che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno (26 febbraio 2016) in cui l’avviso di accertamento è stato notificato alla parte contribuente (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte del ricorrente (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che il ricorso sia stato ricevuto dall’Agenzia delle entrate.

Tale verifica, consentita anche d’ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, spettando l’onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l’azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio (Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

Ebbene, dallo stesso ricorso in Cassazione della parte contribuente emerge che il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale del medesimo contribuente non è stato tempestivo, perchè l’accertamento opposto è stato notificato alla parte contribuente in data 26 febbraio 2015 (per ammissione del ricorrente e come risulta dalla visione del fascicolo d’ufficio), mentre sempre per stessa ammissione del ricorrente e come risulta dalla visione del fascicolo d’ufficio (ove è presente una ricevuta di spedizione di Posta Power l’operatore delle Poste private – con stampata la data del 28 aprile 2015, senza alcun timbro o firma, nè dell’operatore di Poste private, nè di Poste italiane nè tantomeno del destinatario, comune di Rimini – da cui potrebbe dedursi che in tale data l’operatore di Poste private ha ricevuto il ricorso da spedire tramite Poste italiane e lo ha contestualmente spedito; in atti inoltre vi è l’avviso di ricevimento con il timbro del comune di Rimini e di poste italiane da cui risulta ricevuto il successivo 29 aprile 2015), la prima data certa quanto al sicuro pervenimento al destinatario è quella del 29 aprile 2015 (dato che, secondo Cass. Cass. 23281 del 2017 In tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perchè la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita) e quindi oltre i sessanta giorni dalla notifica dell’accertamento opposto, ossia troppo tardi dal momento che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 stabilisce che il contribuente deve proporre ricorso entro sessanta giorni e secondo questa Corte (Cass. 30 dicembre 2010, 26478), in tema di contenzioso tributario, il giudice può rilevare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, in relazione al tempo di proposizione, in caso di intempestività dell’impugnazione, per mancato rispetto del suddetto termine di sessanta giorni dalla notificazione.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese devono compensarsi in ragione dell’applicazione di principi giurisprudenziali successivi rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 giugno 2020.

Depositato in cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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