Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18698 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 11/07/2019), n.18698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2316-2014 proposto da:

EUROITALIA S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STICCHI

DAMIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALFREDO CAGGIULA;

– ricorrente –

contro

ASL LECCE ex ASL LECCE/(OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO PELLEGRINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2159/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/07/2013 R.G.N. 970/2012;

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il

29/03/2012 R.G.N. 850/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/04/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato UGO DE LUCA per delega verbale Avvocato ERNESTO

STICCHI DAMIANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 18 luglio 2013, per quanto in questa sede rileva, ha respinto il gravame proposto dalla s.r.l. Euroitalia, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce e avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione, svolta dall’azienda sanitaria, avverso il decreto ingiuntivo richiesto dalla società, in qualità di procuratrice dei pazienti della struttura riabilitativa, per il pagamento della somma di Euro 1.995.141,69 a titolo di fatture per prestazioni riabilitative in regime di assistenza indiretta, svolte negli anni 2002 e 2003.

2. Per la Corte di merito, agli effetti del diritto al rimborso delle prestazioni in favore dei pazienti rappresentati dalla società, la prima autorizzazione del 1999 concerneva soltanto l’apertura e l’esercizio della casa di cura privata a indirizzo riabilitativo e recava prescrizioni la cui attuazione costituiva condizione necessaria per l’erogazione di prestazioni sanitarie autorizzate e rimborsabili nell’ambito dell’assistenza indiretta; solo all’esito del controllo in ordine all’attuazione degli adempimenti prescritti e all’appropriatezza delle prestazioni, con determina dirigenziale del novembre 2003, era stato attribuito l’accreditamento con possibilità di erogare prestazioni sanitarie rimborsabili agli utenti in regime di assistenza indiretta; infine, la circostanza del rimborso di alcune delle prestazioni erogate, nel medesimo periodo, non assumeva alcun valore decisivo stante la possibile connotazione di appropriatezza, per quelle prestazioni, nell’ambito dei controlli effettuati dalla ASL ai fini del provvedimento concessorio di accreditamento.

3. Avverso tale sentenza ricorre la s.r.l. Euroitalia, con ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, la Azienda Sanitaria Locale di Lecce.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo di ricorso, con il quale la parte ricorrente censura l’ordinanza, della medesima Corte territoriale, di rimessione al Presidente della Corte per il mutamento del rito e l’assegnazione alla sezione lavoro, è inammissibile perchè oggetto del gravame è un provvedimento che non definisce il giudizio, non ha contenuto decisorio e non rientra, pertanto, nella previsione normativa dell’art. 360 codice di rito (v., fra le altre, Cass. n. 19345 del 2007).

5. Con il secondo motivo, deducendo violazione della L.R. Puglia n. 5 del 1975, artt. 3 e 4 la parte ricorrente censura la sentenza per la ritenuta necessità dell’accreditamento ai fini del rimborso sanitario; assume che il secondo provvedimento, la Det. Dirig. n. 441 del 2003, costituisce non già un accreditamento sibbene una modifica della precedente Det. Dirig n. 386 del 1999, quanto alla capacità reattiva della struttura in relazione agli standards organizzativi e strutturali e che la società operava in regime di assistenza sanitaria indiretta laddove l’accreditamento delle strutture erogatrici o la necessità di apposita convenzione è richiesta, invece, nei casi di erogazione dell’assistenza ospedaliera in forma diretta; assume, pertanto, che l’impianto motivazionale è fondato sull’asserito difetto da parte della società di una condizione erroneamente ritenuta necessaria per l’erogazione di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta.

6. Con il terzo motivo, subordinato, deducendo violazione ed erronea applicazione della L.R. n. 51 del 1985, art. 2 e art. 3, comma 2, la società censura la sentenza gravata per avere aderito alla tesi della ASL secondo cui solo con la Det. n. 441 del 2003 si sarebbe concluso il procedimento autorizzativo, ai sensi della L.R. n. 51 del 1985, art. 2 avviato con Det. n. 386 del 1999 sulla base della quale, ad avviso della Corte, l’attività sanitaria non avrebbe potuto essere svolta.

7. Entrambi i motivi sono da rigettare perchè, pur deducendo il vizio di violazione di legge, tentano di rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dalla Corte territoriale che, muovendo dalla disamina del contenuto delle Det. Dirig., ha dato atto dei distinti provvedimenti amministrativi susseguitisi nel tempo recanti, dapprima, l’autorizzazione all’apertura della casa di cura privata a indirizzo riabilitativo, e solo in seguito l’autorizzazione all’esercizio dell’attività riabilitativa (a far data dal 10 novembre 2003 con determina dirigenziale n. 441), presupposto per la legittima erogazione di prestazioni sanitarie in regime non convenzionale e in assistenza indiretta e, in definitiva, del diritto dei pazienti al rimborso delle prestazioni.

8. L’accertamento così compiuto dalla Corte territoriale è come tale insindacabile in questa sede di legittimità, rimanendo superfluo, agli effetti della decisione, l’improprio uso del termine accreditamento adoperato in motivazione.

9. Vale, quindi, ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dal vizio della motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della novella e interpretato quale riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione: v. Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014), implica un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

10. Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la relativa valutazione ineriscono ad un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio limitato, ora, all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

11. Il rigetto dei motivi che precedono importa il rigetto del quarto mezzo d’impugnazione, incentrato sull’omesso esame in ordine alla ritenuta inappropriatezza delle prestazioni oggetto di richiesta di rimborso.

12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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