Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18698 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 10/09/2020), n.18698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30729-2018 proposto da:

E.P. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 26, presso

lo studio dell’avvocato PIETRO GAETA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE EPE GE.SE.T. ITALIA SPA OTTOGAS

SRL, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 52, presso lo studio dell’avvocato

LEOPOLDO FRANCESCO BRINDISI, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIA NOCCIA DE FELICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2763/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento relativi a TARSU/TIA;

la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – davanti alla quale resisteva con articolate controdeduzioni l’agente della riscossione – con sentenza del 21 ottobre 2016 dichiarava il ricorso inammissibile per inesistenza della notifica dell’atto introduttivo effettuata tramite Poste private;

la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello della parte contribuente in quanto la notifica del ricorso introduttivo di primo grado è stata effettuata non con consegna diretta ma con raccomandata con avviso di ricevimento e le formalità dirette a dare certezza alla spedizione dell’atto costituiscono un’attribuzione esclusiva degli uffici postali;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 1425 del 22 gennaio 2020 questa Corte rinviava a nuovo ruolo in attesa del deposito della sentenza delle sezioni unite in ordine alla notifica degli atti tramite servizi di posta di licenziatario privato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 16, comma 3, art. 20, del D.Lgs. n. 546 del 1992 nonchè degli artt. 156 e 160 c.p.c. in quanto la notifica a mezzo posta provata è equiparabile alla consegna diretta, cosicchè la notifica si considera eseguita non nel momento della ricezione ma già nel momento della spedizione; inoltre occorre considerare che la costituzione della controparte ha sanato le eventuali irregolarità della notifica;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 e 20, nonchè del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, perchè la CTR ha omesso di considerare che il nuovo D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come novellato dal D.Lgs. n. 58 del 2011 riserva ai fornitori del servizio universale solo le notificazioni eseguite a mezzo posta degli uffici giudiziari e quelle relative al codice della strada;

considerato che i due motivi di impugnazione, in quanto strettamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente;

I motivi, che in quanto strettamente connessi attenendo entrambi alla regolarità della notifica possono essere affrontati congiuntamente, sono fondati.

Infatti, secondo le Sezioni unite della Cassazione n. 299 del 2020:

“in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”;

“la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SU n. 299 del 2020).

Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’Agenzia delle entrate si sia costituita o meno in primo grado (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno del ricorso che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno (5 gennaio 2016) in cui l’avviso di accertamento è stato notificato alla parte contribuente (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione del ricorso da parte del ricorrente (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che il ricorso sia stato ricevuto dall’Agenzia delle entrate.

Tale verifica, consentita anche d’ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020), ha consentito nel caso di specie di verificare il raggiungimento della prova della tempestività del ricorso introduttivo della parte contribuente (spettando l’onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l’azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio: Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

Infatti, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, si è potuta constatare la presenza dei seguenti atti potenzialmente utili a ricostruire la tempestività o meno del ricorso: l’avviso di accertamento è stato notificato alla parte contribuente il 5 gennaio 2016 mentre il ricorso è stato spedito a RTI Equitalia Sud ge.se.t Italia e a RTI c/o comune di Napoli il 2 marzo ed è stato ricevuto il 3 marzo 2015 (con data, timbro e firma del comune di Napoli), come attestato da due avvisi di ricevimento di “Poste nazionali”.

Fermo dunque quale termine ad quem la data del 5 gennaio 2016 vi è in atti una prova (non contraddetta da controparte) che la notifica del ricorso alla CTP tramite licenziatario di posta privata alle società concessionarie del servizio di riscossione per il comune di Napoli, soggetto beneficiario della imposta oggetto della controversia, sia avvenuto nei termini di legge (in quanto ricevuta il 3 marzo 2016) dal momento che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 stabilisce che il contribuente deve proporre ricorso entro sessanta giorni e secondo questa Corte (Cass. 30 dicembre 2010, 26478), cosicchè la costituzione in giudizio della controparte è idonea a sanare la notifica (nulla ma non inesistente secondo Cass., SU, n. 299 del 2020) per raggiungimento dello scopo, da cui avrebbe dovuto conseguire il dovere della CTR di affrontare il merito della causa.

Ritenuto che pertanto, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 giugno 2020.

Depositato in cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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