Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18697 del 13/09/2011

Cassazione civile sez. un., 13/09/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 13/09/2011), n.18697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente agg. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 1787 del Ruolo Generale degli affari

civili del 2011, proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, per

legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e

presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Dr. T.V., giudice presso la sezione fallimentare del

Tribunale di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via G.

Armellini n. 30, nello studio dell’avv. Brunetti Romeo, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

nonchè

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;

– interventore necessario –

avverso la sentenza della sezione disciplinare del C.S.M. n. 172/2010

del 5 – 30 novembre 2010, comunicata al Ministero ricorrente che l’ha

impugnata nei termini.

Udita, alla pubblica udienza del 1 marzo 2011, la relazione del Cons.

dr. Fabrizio Forte.

Udito l’avv. Brunetti, per il controricorrente, e il P.M. dr.

IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. Il dr. T.V., giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Roma, con sentenza della sezione disciplinare del C.S.M. del 30 novembre 2010, è stato assolto dalle violazioni del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q, e da quelle di cui al R.D. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 per il ritardo “reiterato, grave e ingiustificato” nel deposito di più sentenze di cui era estensore tra il 2001 e il 2008.

Il deposito di 247 sentenze era stato tardivo e duecentotre di esse risultavano depositate da sette a dieci mesi oltre i termini di legge; per le restanti quarantaquattro sentenze, il ritardo del deposito era stato prossimo o superiore all’anno (32 da 321 a 420 giorni, 9 da 421 a 520 giorni, e tre dopo 646, 730, e 741 giorni).

Tali ritardi “reiterati” erano emersi da una ispezione ministeriale e, ad avviso della sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, erano giustificati dal trasferimento del dr. T. dall’ufficio G.I.P. alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma, dalla assegnazione allo stesso di varie complesse procedure e dalla assunzione del ruolo di altri colleghi, tra cui quello di un magistrato assoggettato alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nell’ambito di un’inchiesta penale che coinvolgeva più giudici della sezione.

Era risultato che il T., per la situazione di lavoro era descritta, aveva dovuto garantire la presenza quasi quotidiana in ufficio, per udienze, camere di consiglio e adunanze di creditori e inoltre che aveva partecipato, come commissario, agli esami di avvocato.

Ad avviso della sentenza oggetto di ricorso, in applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q, l’infrazione disciplinare sussiste quando il ritardo nel deposito di provvedimenti, sia stato “reiterato, grave e ingiustificato” e sempre che tali caratteri abbiano tutti concorso in concreto a qualificare il ritardo. Nel caso, per la sezione disciplinare, pur essendo “reiterati e gravi” i ritardi attribuiti al dr. T., essi non erano però “ingiustificati”, per cui non vi era l’illecito disciplinare dal quale, dunque, egli doveva essere assolto.

Afferma la sezione disciplinare del C.S.M., con riferimento all’omessa giustificazione del ritardo, che la legge impone tale requisito non come esimente dalla violazione del precetto di depositare i provvedimenti giurisdizionali nei termini di legge, ma come elemento costitutivo della fattispecie disciplinare, come accade nel diritto penale per le condotte punite solo se “arbitrarie o illegittime”. Si rileva dalla sentenza impugnata che nel caso, “i ritardi risultano giustificati, se si consideri che, come confermato dalle due testimoni escusse, nell’arco di tempo in esame, l’incolpato è stato impegnato in ufficio pressochè quotidianamente per udienze, camere di consiglio, adunanze dei creditori, in un contesto di caos organizzativo determinato dalle inchieste penali aperte a carico di magistrati e collaboratori della sezione. In particolare, è emerso che il dott. T. fu impegnato in udienze straordinarie e assunse almeno in parte il ruolo del collega sottoposto a misura cautelare personale, con intuibile esigenza di una più attenta verifica degli iter procedimentali precedenti. Un tale impegno, in un simile contesto ambientale, ha avuto una chiara incidenza causale nella violazione dei termini di deposito dei provvedimenti in discussione” (così la pronuncia oggetto di ricorso). Per la cassazione di tale sentenza, il Ministero della Giustizia propone ricorso di un solo motivo tempestivamente depositato il 29 dicembre 2010 e il dr. T. si difende con controricorso notificato al ricorrente il 2 febbraio 2011 e illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, per contraddittoria ed illogica motivazione emergente dal testo della sentenza, per la parte in cui i ritardi contestati al T. sono ritenuti “giustificati” dalla diligenza e laboriosità del magistrato nel compimento di altri atti relativi alle sue funzioni, che avrebbero impedito il rispetto dei termini di legge nel deposito dei provvedimenti di cui egli era stato estensore, con esclusione di qualsiasi arbitrio o abuso dell’incolpato. 11 Ministero nega che, nel novellato quadro normativo del D.Lgs. n. 109 del 2006, la diligenza e laboriosità nel.’ esercizio di altre funzioni di cui all’art. 1, possa costituire esimente dei molteplici e gravi ritardi nel deposito delle sentenze contestati nel caso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. q, e denuncia l’inidoneità cella motivazione della sentenza disciplinare a fondare sul piano logico l’assoluzione del dr. T., per le difficoltà che vi sono state nella gestione della sezione fallimentare del Tribunale di Roma nel periodo di riferimento.

L’assoluzione viene impugnata perchè apodittica e astratta, in quanto fondata sull’impegno del dr. T. nelle udienze straordinarie tenute che ne dimostrano la laboriosità, ma non giustificano, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q i ripetuti e gravi ritardi nel deposito dei provvedimenti.

Anche la circostanza che all’incolpato sia stato in parte assegnato il ruolo di un collega inquisito in sede penale, con necessità di maggiore attenzione nella trattazione dei processi, per il Ministero, se evidenzia il contesto in cui i ritardi sono maturati, non basta a giustificare la negligenza evidenziata in tali condotte ripetute e gravi, per le quali egli è stato erroneamente assolto. La conclusione dalla sezione disciplinare, adottata senza indagini comparative per lo stesso periodo sugli standard dei tempi di deposito delle sentenze dei colleghi di sezione dell’incolpato con funzioni simili, non tiene conto della ingiustificabilità oggettiva di molti dei ritardi contestati superiori alla soglia della ragionevolezza.

La sezione disciplinare collega la giustificazione dei ritardi contestati al T. al fatto che non vi sarebbe stato un comportamento arbitrario di questo, ma non motiva tale scelta ermeneutica del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q pur superando la lettera della infrazione tipizzata nelle norme vigenti, per la mancata individuazione dei fatti specifici che hanno giustificato l’inottemperanza dei precetti relativi ai termini di deposito dei provvedimenti in ciascuno dei ritardi superiori ad un anno che devono presumersi eccedenti i limiti, di ragionevolezza per le parti in attesa della pubblicazione della sentenza.

Emerge dalla motivazione la presenza costante in ufficio del dr. T., la cui laboriosità si considera esimente idonea a rendere il ritardo “giustificato”, senza rilevare che le qualità professionali del magistrato nell’esercizio di altre attività relative alle sue funzioni non hanno rilievo esimente della negligenza nel deposito tardivo in base alla predeterminazione normativa della fattispecie nè giustificano l’inottemperanza dei precetti sui termini di deposito delle sentenze, la cui osservanza è rimessa alle capacità organizzative di lavoro del singolo magistrato.

2. Il ricorso è fondato, perchè la sentenza disciplinare, anche per le ragioni indicate dal Ministero, si discosta dai principi elaborati di recente dalla giurisprudenza di queste Sezioni unite della Corte di cassazione in ordine alla violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q, (S.U. 16 luglio 2009 n. 16557, 18 giugno 2010 n. 14697, 30 marzo 2001 n. 7193 e 14 aprile 2011 n. 8488).

Manca, nella decisione impugnata, ogni motivazione specifica e concreta sulla “giustificazione” degli oltre quaranta ritardi nel deposito di sentenze vicini o superiori ad un anno, da considerare eccedenti i tempi ragionevoli di attesa dei deposito dei motivi dei provvedimenti per le parti del processo sui quali incidono.

2.1. La sentenza disciplinare non è stata impugnata per la parte in cui afferma che i ritardi sono “reiterati”, in quanto “ripetuti” ben 247 volte e “gravi”, presumendosi tali per avere superato il triplo dei termini di legge per il deposito dei provvedimenti, in difetto di una “diversa dimostrazione” della gravità oggettiva e/o soggettiva dei tardivi depositi per gli effetti dannosi della ritardata pubblicazione sulle parti o sui terzi.

Il Ministero censura in ricorso la carente motivazione sulla “giustificatezza” dei ritardi e, per tale profilo, denuncia una violazione della norma speciale di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q, da analizzare considerando la struttura dell’illecito disciplinare in essa prevista, per la quale la non giustificabilità del ritardo ripetuto e grave nei depositi delle sentenze, pur precisando i limiti dell’infrazione disciplinare tipizzata, non costituisce elemento costitutivo di essa come la reiterazione e la gravità, a differenza di quanto afferma la sentenza oggetto di ricorso.

La ingiustificatezza dei ritardi deve qualificarsi elemento esterno all’illecito, anche se necessario a delimitarne la portata e la funzione, in quanto rientra nella categoria delle cd. “condizioni di esigibilità” dell’ottemperanza del precetto normativo sui termini di deposito delle sentenze, cioè di fatti o circostanze che consentano, in tutto o in parte, l’inottemperanza dei precetti sui termini per il deposito delle sentenze (art. 275 e 281 quinquies c.p.c.). La condizione di esigibilità è figura di creazione dottrinale, fatta propria dalla Corte costituzionale con le sentenze 13 gennaio 2004 n. 5 e 20 giugno 2008 n. 225 e consiste nelle situazioni di fatto che l’incolpato deve almeno allegare e la sezione disciplinare accertare (cfr. la cit. S.U. n. 8483 del 2011), per le quali in concreto non può esigersi l’ottemperanza del precetto normativo sui termini di deposito delle singole sentenze, rendendo iniqua o non proporzionata la irrogazione della sanzione per l’incolpato per i ritardi, che non possono ritenersi dovuti a negligenza o “colpa” del magistrato nell’organizzare al suo lavoro (cfr. S.U. 10 luglio 2011 n. 10176).

In quanto funzionale alla delimitazione degli obblighi fissati sul piano normativo, tale condizione, come ha chiarito il giudice delle leggi nelle citate sentenze, lungi dal violare il principio costituzionale di predeterminazione per legge delle violazioni punibili, e delle punizioni irrogabili (art. 25 Cost.), garantisce la elasticità dei precetti normativi sui termini ordinatori di deposito dei provvedimenti giurisdizionali, temperando il rigore applicativo dell’illecito tipizzato che, in presenza di specifiche circostanze ostative all’osservanza di detti termini individuati nei singoli casi concreti, può rendere iniqua o sproporzionata la sanzione.

2.2. La decisione della sezione disciplinare del C.S.M. non rileva la diversa funzione della reiterazione, gravità e ingiustificatezza dei ritardi, nella configurazione della fattispecie sanzionabile, essendo i primi due caratteri-costitutivi dell’illecito e il terzo, invece, elemento esterno ad esso e delimitativo dell’infrazione tipizzata, da qualificare “condizione di inesigibilità” dell’ottemperanza del precetto normativo sui tempi di deposito delle sentenze, la cui esistenza può impedire di irrogare la sanzione. L richiamo alla diligenza e laboriosità del magistrato come esimente della violazione, rilevante nella previgente disciplina non tipizzata degli illeciti disciplinari del R.D. n. 511 del 1946, in ragione della idoneità stessa del comportamento contestato a ledere il prestigio dell’ordine giudiziario, non è significativo come condizione di inesigibilità del rispetto dei termini di deposito de:i provvedimenti giurisdizionali oltre i limiti temporali di ragionevolezza, anche se i depositi tardivi siano anteriori alla entrata in vigore della novella di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006 (19 giugno 2006), ove essi siano stati contestati insieme ad altri successivi a tale data, ai sensi dell’art. 32 bis dello stesso decreto, per essere iniziato il presente procedimento nel vigore della nuova normativa (S.U. 21 gennaio 2010 n. 967 e S.U. 9 gennaio 2007 n. 1821).

E’ quindi immotivata la sentenza impugnata in ordine al rapporto tra entità dei ritardi superiori all’anno di cui al capo di incolpazione e giustificabilità di essi, esclusa di regola da questa Corte a sezioni unite quando i depositi dei provvedimenti siano avvenuti oltre un anno dopo i termini di legge e quindi eccedenti la ragionevolezza (così le citate S.U. n. 7193 del 2011, n. 14697 del 2010 e n. 16557 del 2009 e, già, nell’immediatezza della novella del 2006, anche per ritardi anteriori alla nuova disciplina, S.U. 27 luglio 2007 n. 16627 e 23 agosto 2007 n. 17916).

Anche se nessun rilievo si è dato, come dedotto in ricorso, alla media dei tempi di definizione dei procedimenti assegnati agli altri magistrati con funzioni analoghe nella stessa sezione come chiesto dal Ministero, sul piano oggettivo, vi sono tempi dei ritardi la cui violazione si giustifica solo eccezionalmente e per eventi straordinari e che quindi possono ritenersi “ingiustificabili”. La misura dei ritardi ripetuti e gravi è stata infatti ritenuta “ingiustificabile”, ove la condotta dell’incolpato comporti per le parti del processo la violazione del principio di ragionevole durata del processo (con le sentenze citate, cfr. pure S.U. 5 marzo 2009 n. 5283 e 23 dicembre 2009 n. 27290).

Un eventuale superamento del limite di ragionevolezza della durata del processo nel ritardo del deposito dei provvedimenti, contrasta con il dettato costituzionale per il quale la funzione giurisdizionale si attua applicando i principi del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1). In tal caso 1’inottemperanza del precetto di depositare nei termini le sentenze è da sola lesiva dello stesso diritto delle parti a un giusto processo ed è quindi di regola ingiustificabile, potendo, solo in via eccezionale e in casi straordinari, giustificarsi per la esistenza di un fatto oggettivo che renda inesigibile l’osservanza del precetto normativo sui termini di deposito nei sensi indicati. Come già rilevato in più d’una delle sentenze citate di queste sezioni unite, sono ritenuti di regola ingiustificabili, perchè irragionevoli per la parte che attende di conoscere i motivi della decisione, i depositi delle sentenze che superino un anno dai termini iniziali indicati nella legge.

Può quindi enunciarsi il seguente principio di diritto: “Anche a garanzia di un trattamento uniforme di situazioni analoghe e della prevedibilità della sanzione, la durata di un anno nel ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell’incolpato, se non siano allegate dallo stesso e accertate dalla sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali, che giustifichino l’inottemperanza del precetto sui termini di deposito che, dopo il decorso dell’anno di cui sopra, deve presumersi superiore alla soglia della ragionevolezza e naturalmente ingiustificabile, perchè tale durata annuale, secondo la Corte europea dei di ritti dell’uomo, è sufficiente, in materia civile, a completare l’intero giudizio di legittimità e quindi la stesura di qualsiasi provvedimento e il suo deposito non possono in genere richiedere tempi superiori a quelli del processo di cassazione, che comprende, con gli adempimenti procedurali e lo studio del caso, anche l’ascolto della difesa”.

3. Manca, nella sentenza impugnata, la motivazione specifica sulla “giustificatezza” dei circa quaranta ritardi superiori ad un anno nel deposito delle sentenze di cui al capo di incolpazione e vi è quindi la carenza motivazionale denunciata in ricorso, con connessa violazione di legge sul carattere “ingiustificato” di tali tardivi depositi ed, entro tali limiti, il ricorso deve essere accolto. La sentenza deve quindi essere cassata e il procedimento deve rinviarsi alla sezione disciplinare del C.S.M. in diversa composizione, perchè rivaluti la giustificabilità dei ritardi contestati superiori a un anno nel deposito delle sentenze, in applicazione dei principi enunciati, anche in ordine al carattere reiterato e grave di detti tardivi depositi ultraannali.

Data la novità e complessità della questione, in deroga alla regola della soccombenza, la Corte dichiara totalmente compensate le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte a sezioni unite accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla sezione disciplinare del C.S.M. in diversa composizione.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili della corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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